Cassazione Penale, Sentenza n. 26201/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il procedimento riguarda un'istanza di ammissione alla detenzione domiciliare ex art. 1 l. n. 199 del 2010, dichiarata inammissibile dal magistrato di sorveglianza e poi reclamata al Tribunale di sorveglianza. Il Presidente del Tribunale ha a sua volta dichiarato inammissibile il reclamo con decreto de plano, richiamando l'art. 58-quater ord. pen. e ritenendo che non fossero ancora decorsi tre anni dalla revoca dell'affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorrente ha censurato: 1) l'erronea applicazione dell'art. 58-quater ord. pen., invocando la sentenza della Corte costituzionale n. 187 del 2019 contro automatismi ostativi e sostenendo la necessità di una verifica concreta della pericolosità; 2) la violazione degli artt. 666 e 678 c.p.p., assumendo che il Tribunale avesse impropriamente trasformato una questione di merito in una causa di inammissibilità; 3) il vizio di motivazione per non avere valutato la condotta successiva alla revoca dell'affidamento e l'assenza di pericolosità sociale; 4) la violazione dell'art. 27, comma 3, Cost. per il contrasto con la funzione rieducativa della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ma per una ragione diversa da quelle dedotte. Ha affermato che il Presidente del Tribunale di sorveglianza non poteva pronunciare decreto de plano in materia di reclamo, poiché l'inammissibilità nel giudizio di impugnazione può essere dichiarata solo dal giudice dell'impugnazione e, se collegiale, dal collegio; nel caso concreto, invece, il provvedimento è stato emesso fuori dai casi consentiti dall'art. 666, comma 2, c.p.p. e senza le forme di cui ai commi 3 e 4, richiamati dall'art. 678 c.p.p. Ne è derivata una nullità di ordine generale e assoluta, rilevabile d'ufficio. La Corte ha quindi annullato senza rinvio il decreto impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Lecce per la decisione sul reclamo.
Norme richiamate
norma posta a base dell'istanza di ammissione alla detenzione domiciliare oggetto del reclamo.
richiamato dal giudice territoriale per affermare un limite triennale alla concessione del beneficio dopo la revoca dell'affidamento in prova.
art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato come titolo dell'affidamento in prova poi revocato, da cui il Tribunale aveva fatto decorrere il divieto triennale.
la pronuncia de plano di inammissibilità è consentita solo se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge o riproduttiva di altra già rigettata; non è esportabile al giudizio di impugnazione. I commi 3 e 4 impongono le forme camerali.
richiama l'applicazione delle forme di cui all'art. 666 c.p.p. nel procedimento di sorveglianza.
nel giudizio di impugnazione l'inammissibilità può essere dichiarata solo per le tassative ragioni previste dalla norma, dal giudice dell'impugnazione.
richiamato per qualificare la violazione delle forme come nullità di ordine generale.
richiamato per affermare la rilevabilità d'ufficio della nullità assoluta.
art. 27, comma 3, Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno della funzione rieducativa della pena, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza, il presidente del tribunale non può dichiarare de plano l'inammissibilità di un reclamo fuori dai casi tassativi previsti per la procedura camerale; quando si tratta di impugnazione, la decisione sull'inammissibilità spetta al giudice dell'impugnazione e, se l'organo è collegiale, al collegio.
- L'adozione di un provvedimento de plano in luogo dell'udienza camerale, quando non consentita dalla legge, integra una nullità di ordine generale e assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- La violazione delle forme partecipative previste per il giudizio di sorveglianza non può essere sanata per mancata eccezione della parte, se si traduce nell'omissione dell'avviso all'interessato e nella soppressione del contraddittorio.
- Quando il vizio riguarda esclusivamente la regolarità del procedimento davanti al giudice della sorveglianza, l'annullamento è senza rinvio del provvedimento impugnato e gli atti vanno restituiti al giudice competente per una nuova decisione nel rispetto delle forme di legge.
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