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Sentenza

Sentenza n. 243/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), n. 2306/2025, resa tra le parti, pubblicata il 18 luglio 2025, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1463/2025;

Giustizia amministrativa202600191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro la revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino straniero ha appellato la sentenza del TAR che aveva respinto l'impugnazione del provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta all'ingresso, rilasciato il 19 maggio 2024 su istanza della datrice di lavoro. Il provvedimento era motivato dalla mancata presentazione, da parte del soggetto richiedente, della documentazione necessaria al perfezionamento dell'istanza, nonostante le richieste della Prefettura. Sono state riproposte due censure: la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, per non avere notificato al lavoratore straniero il preavviso di revoca, comunicato soltanto alla richiedente; e il difetto di motivazione e di istruttoria, con violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, dell'art. 97 Cost., dell'art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, dell'art. 9 del d.p.c.m. 29 dicembre 2022, dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 e della disciplina sopravvenuta, nonché eccesso di potere, sviamento ed errore sui presupposti. Secondo l'appellante, la normativa non avrebbe consentito di revocare un nulla osta già rilasciato quando il datore di lavoro non sottoscriva il contratto di soggiorno, dovendosi consentire allo straniero di richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'appello, ritenendo manifestamente infondati i motivi riproposti. Quanto alla partecipazione procedimentale, ha escluso la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché il preavviso era stato correttamente inviato alla datrice di lavoro richiedente. Il lavoratore, inoltre, non ha indicato quale documentazione avrebbe potuto produrre personalmente per superare le carenze documentali, riferibili al datore di lavoro. Quanto alla qualificazione dell'atto, il Collegio ha precisato che la cosiddetta revoca non costituisce revoca in senso proprio ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, ma deve essere intesa come decadenza accertativa o revoca sanzionatoria. Il provvedimento era legittimo perché adottato a fronte della mancata produzione della documentazione richiesta al datore di lavoro e della conseguente impossibilità di perfezionare la procedura. Anche se il lavoratore era incolpevole rispetto all'omissione datoriale, non poteva utilizzare il permesso di soggiorno per attesa occupazione per eludere la disciplina dei flussi, applicabile a una procedura eccezionale nella quale le verifiche sono posticipate rispetto alle tempistiche ordinarie. È stata inoltre respinta la reiterata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in ragione della manifesta infondatezza dei motivi. Le spese del giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto deve essere comunicato al soggetto richiedente cui sono riferibili le carenze documentali; non sussiste una violazione procedimentale nei confronti dell'interessato che non indichi quale concreta integrazione avrebbe potuto fornire personalmente.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La qualificazione formale del provvedimento come revoca non comporta l'applicazione della revoca propriamente detta quando l'atto accerta il mancato perfezionamento della procedura per omissioni documentali; in tal caso l'atto è riconducibile a una decadenza accertativa o a una revoca sanzionatoria.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    La disciplina del lavoro subordinato degli stranieri non consente di utilizzare il permesso per attesa occupazione per eludere le regole sui flussi quando il nulla osta non può essere perfezionato per la mancata documentazione del datore di lavoro.

  • art. 104 c.p.a.

    La reiterazione in appello dei motivi di primo grado fa riemergere l'intero thema decidendum entro i limiti devolutivi dell'appello; il giudice può esaminare direttamente i motivi originari per economia processuale e semplicità espositiva.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa può essere definita con sentenza in forma semplificata quando, sentite le parti, il Collegio ritenga manifestamente infondati i motivi.

Massime di principio

  • Nella procedura per il rilascio del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato, il preavviso di rigetto deve essere comunicato al soggetto che ha presentato l'istanza e al quale sono imputabili le carenze documentali; il lavoratore straniero non può lamentare utilmente l'omessa comunicazione se non dimostra quale integrazione avrebbe potuto personalmente fornire per superare tali carenze.
  • Il provvedimento denominato revoca del nulla osta può essere qualificato dal giudice, secondo il suo contenuto sostanziale, come decadenza accertativa o revoca sanzionatoria quando accerta il mancato perfezionamento della procedura per l'omessa produzione della documentazione richiesta al datore di lavoro, senza dipendere da una nuova valutazione dell'interesse pubblico o da un mutamento della situazione di fatto.
  • L'incolpevolezza del lavoratore straniero rispetto all'omissione del datore di lavoro non gli consente di permanere nel territorio nazionale mediante un permesso di soggiorno per attesa occupazione quando ciò determinerebbe l'elusione della disciplina sui flussi, anche se la procedura eccezionale prevede verifiche posticipate rispetto alle tempistiche ordinarie.
  • In appello, la riproposizione dei motivi dedotti in primo grado devolve al giudice l'intero tema decisorio entro i limiti dell'art. 104 c.p.a.; per economia processuale il giudice può esaminare direttamente le censure originarie senza ripercorrere autonomamente la struttura motivazionale della sentenza appellata.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleEfficacia ed esecutorietàPrimato del diritto UE e disapplicazione

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