Cassazione Civile, Ordinanza n. 35946/2021 del 22/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
La controversia nasce dall'installazione, da parte del condomino proprietario dell'appartamento all'ultimo piano, dell'unità esterna di un impianto di condizionamento sul terrazzo/lastrico solare condominiale adibito a lavatoio e stenditoio. Gli altri condomini sostenevano che tale collocazione, per le emissioni di aria calda e per l'occupazione dello spazio vicino alle vasche e ai fili per stendere i panni, turbasse il loro compossesso e impedisse il pari uso della cosa comune. Chiedevano la reintegrazione/manutenzione del possesso e la rimozione dell'impianto con ripristino dello stato dei luoghi. Il convenuto eccepiva, tra l'altro, la tardività dell'azione possessoria per decorso dell'anno ex artt. 1168 e 1170 c.c., sostenendo che la lesione fosse percepibile già dal primo intervento edilizio del 28.4.2004 e, nel merito, che l'opera rientrasse nell'uso consentito della cosa comune ex art. 1102 c.c. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. per avere la Corte d'appello rilevato d'ufficio la questione della percepibilità della lesione senza assegnare termine per osservazioni; 2) omesso esame di fatti decisivi e vizi motivazionali, per non aver considerato che l'opera era iniziata il 28.4.2004 e non solo il 15.9.2004; 3) violazione dell'art. 1102 c.c. e illogicità della motivazione, sostenendo che l'installazione non aveva impedito il pari uso del terrazzo comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la questione della percepibilità della lesione era già compresa nel thema decidendum e comunque non vi era stata alcuna decisione a sorpresa; ha respinto il secondo motivo affermando che il ricorrente chiedeva in sostanza una diversa lettura delle prove, non consentita in cassazione, e che non ricorreva alcun omesso esame di fatto decisivo né vizio motivazionale riconoscibile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; ha respinto il terzo motivo confermando che, nel caso concreto, la collocazione e il funzionamento dell'unità esterna avevano turbato il compossesso degli altri condomini e precluso l'uso del lastrico solare nelle modalità precedenti. È stata quindi confermata la sentenza d'appello, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
ricorso ex art. 703 cod. proc. civ.
Richiamato come base del procedimento possesssorio introdotto dai condomini.
violazione dell'art. 101, 2° co., cod. proc. civ.
Nel sistema applicabile la decisione su questione rilevata d'ufficio richiede il contraddittorio; ma nel caso concreto la questione era già nel thema decidendum e non vi era violazione del principio del contraddittorio.
termine di un anno, tra l'altro, ex art. 1168, 10 co., cod. civ.
Il termine annuale per la reintegrazione decorre dal momento in cui la lesione possessoria è percepibile; se gli atti lesivi sono autonomi e successivi, può farsi decorrere dall'ultimo episodio solo se davvero distinto.
Richiamato insieme all'art. 1168 c.c. per il termine annuale delle azioni possessorie e per la tutela contro le molestie.
nel segno dell'art.1102 cod. civ.
L'uso della cosa comune è consentito finché non alteri la destinazione del bene e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso; nel caso concreto la Corte ha ritenuto superati tali limiti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti
Dopo la riforma il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non sono deducibili il semplice dissenso sulla valutazione delle prove, la insufficienza motivazionale o la contraddittorietà motivazionale in sé.
per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ.
La nullità per motivazione è configurabile solo in caso di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per il mero cattivo apprezzamento delle prove.
istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art. 274 cod. proc. civ.
La riunione è rimessa alla discrezionalità del giudice e può essere esclusa se ritarderebbe ingiustificatamente la decisione.
Nel regime anteriore alla riforma del 2009 il dovere di evitare decisioni a sorpresa trovava fondamento nell'indicazione alle parti delle questioni rilevabili d'ufficio che il giudice riteneva opportuno trattare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis
È il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio possessorio, quando la lesione si realizzi attraverso una sequenza di atti, il termine annuale decorre dal primo atto se gli episodi successivi ne costituiscono la progressiva estrinsecazione di un medesimo disegno; decorre invece dall'ultimo atto solo se questo integra un episodio autonomo, oggettivamente distinto e più incidente sul possesso.
- Il divieto di decisione a sorpresa opera solo per questioni effettivamente nuove e non già ricomprese nel thema decidendum o nella fisiologica elaborazione giurisprudenziale della questione; non sussiste violazione del contraddittorio quando la questione è già stata affrontata dalle parti.
- In cassazione il vizio motivazionale è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è consentito trasformare in errori di legittimità il mero dissenso sulla ricostruzione del fatto o sulla valutazione delle prove.
- Nel condominio, l'uso individuale della cosa comune è legittimo solo se non altera la destinazione del bene e non impedisce agli altri partecipanti il pari uso; se l'opera del singolo turba concretamente il compossesso altrui, può configurarsi spoglio o molestia possessoria.
- La riunione di procedimenti connessi in sede di legittimità è facoltativa e va disposta solo se utile all'economia del giudizio senza ritardare ingiustificatamente la decisione.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il soccombente è tenuto alle spese e, se ricorrono i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
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