Cassazione Civile, Ordinanza n. 24818/2023 del 18/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (dirigente pubblico)
La controversia
Un dirigente generale del Ministero della giustizia conveniva in giudizio l'autore di un blog chiedendo l'accertamento della natura diffamatoria di alcune frasi pubblicate sul sito, sia quelle direttamente scritte dall'autore sia quelle inserite da terzi e da lui consentite, con domanda di risarcimento del danno all'immagine professionale. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo operante il diritto di critica. La Corte d'appello, invece, accoglieva l'impugnazione dell'attore, riteneva le espressioni diffamatorie, liquidava il danno in euro 20.000 e poneva le spese a carico del convenuto. In cassazione il soccombente deduceva: 1) violazione dell'art. 21 Cost. e dell'art. 51 c.p., sostenendo che nel diritto di critica la verità del fatto assume rilievo recessivo rispetto a continenza e interesse pubblico; 2) violazione dell'art. 595, comma 3, c.p., contestando la sua responsabilità per i contenuti offensivi pubblicati da terzi sul blog e richiamando il principio per cui il blogger, una volta avvertito, può esimersi rimuovendo tempestivamente il contenuto; 3) omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. del fatto decisivo rappresentato dal numero di accessi al blog, assunto come contestato e invece utilizzato per la prova del danno e per la liquidazione equitativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza d'appello era conforme al consolidato orientamento secondo cui il diritto di critica non copre la travisazione dei fatti e richiede che il giudizio valutativo si fondi su fatti veri. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che il blog era stato strutturato in modo da favorire la diffusione di commenti denigratori e che la rimozione dei contenuti non era stata tempestiva, sicché la condotta dell'autore equivaleva a condivisione consapevole dell'offesa e consentiva l'ulteriore diffusione dei commenti diffamatori. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di autosufficienza e aspecificità, poiché il ricorrente non aveva trascritto o indicato specificamente gli atti dai quali risultasse la contestazione in appello del numero di accessi, né aveva colpito la ratio decidendi fondata anche sul principio di non contestazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di critica; la Corte ribadisce però che tale libertà non copre la rappresentazione non veritiera dei fatti su cui si innesta il giudizio critico.
Invocato come esimente; la Corte afferma che il diritto di critica è scriminato solo se il giudizio si fonda su fatti veri e non su una prospettazione opposta alla realtà.
La pubblicazione sul blog di scritti denigratori di terzi integra la diffamazione aggravata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità quando l'amministratore del blog, venutone a conoscenza, non provvede tempestivamente alla rimozione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando non individua specificamente il fatto decisivo omesso e non supera la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Richiamato dalla Corte come possibile censura idonea a contestare il principio di non contestazione; il ricorrente non l'ha però prospettata in modo pertinente.
Indica la trattazione in adunanza camerale, in presenza dei relativi presupposti processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel diritto di critica, la valutazione soggettiva può essere anche aspra o non condivisibile, ma deve poggiare su un nucleo fattuale vero: se il commento trae origine da fatti travisati o non veritieri, l'esimente non opera.
- L'amministratore di un blog può rispondere dei contenuti diffamatori inseriti da terzi quando, conosciuta l'offensività del post, non provveda con tempestività alla rimozione; la mancata tempestiva eliminazione equivale a condivisione consapevole della diffusione lesiva.
- La responsabilità per diffamazione via blog va valutata anche considerando il contenuto complessivo del sito: se esso è strutturato come mera provocazione o spazio di sfogo denigratorio, ciò può rafforzare la riferibilità all'autore dei commenti offensivi.
- In sede di ricorso per cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare puntualmente dove il fatto sia stato dedotto e come la sentenza abbia omesso di esaminarlo, non essendo sufficiente una generica affermazione di contestazione.
- La censura deve aggredire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se il giudice d'appello fonda la decisione anche sulla mancata reiterazione della contestazione in appello, il ricorso che non attacchi tale passaggio è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24779/2023 del 18/08/2023
- ordinanza_civile · 18 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24780/2023 del 18/08/2023
- ordinanza_civile · 18 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24781/2023 del 18/08/2023
- ordinanza_civile · 18 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24782/2023 del 18/08/2023
- ordinanza_civile · 18 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24783/2023 del 18/08/2023
- ordinanza_civile · 18 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24784/2023 del 18/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →