Cassazione Civile, Ordinanza n. 20481/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso su iniziativa di un creditore cambiario, dopo l'ammortamento di sei cambiali emesse da uno dei ricorrenti e girate dall'altra ricorrente al creditore. I debitori avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo, poi respinta sia in primo grado sia in appello. In cassazione deducevano tre motivi: con il primo denunciavano violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c. e 1988 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto provato il rapporto sottostante dell'azione causale e avesse illegittimamente addossato ai debitori la prova negativa dell'inesistenza di tale rapporto; con il secondo denunciavano violazione degli artt. 2016 e 2943 c.c., lamentando che fosse stata attribuita efficacia interruttiva della prescrizione a un atto di precetto senza prova che esso fosse riferito alle cambiali in questione; con il terzo denunciavano violazione dell'art. 66 l. camb., assumendo che il creditore non avesse adempiuto agli oneri previsti per l'esercizio dell'azione causale, in particolare quelli diretti a conservare ai debitori le eventuali azioni di regresso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché miravano a una rivalutazione di circostanze di fatto riservata al giudice di merito, il quale aveva già motivato sulla prova del rapporto sottostante e sulla riferibilità del precetto e del pignoramento alle cambiali. Ha poi ritenuto infondato il terzo motivo: ha chiarito che l'art. 66, comma 3, l. camb. impedisce l'azione causale solo se il titolo non possa essere restituito "impregiudicato" al debitore, così da salvaguardarne le azioni cambiaria eventualmente spettanti; ma, poiché le azioni cambiarie erano ormai prescritte e il creditore aveva comunque attivato la procedura di ammortamento, non vi era alcuna violazione della norma. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese e con dichiarazione della sussistenza, ove dovuto, dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti come norma asseritamente violata per l'apprezzamento delle prove, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a contestare accertamenti di fatto
richiamato dai ricorrenti come norma asseritamente violata nella valutazione del materiale probatorio, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per sua natura fattuale
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha escluso una errata applicazione perché la doglianza richiedeva una rivalutazione del fatto
invocato nel primo motivo in relazione alla prova del rapporto sottostante, ma senza accoglimento della censura
richiamato nel secondo motivo, senza che la Corte accogliesse la censura sulla riferibilità dell'atto di precetto
richiamato per contestare l'efficacia interruttiva della prescrizione attribuita al precetto; la doglianza è stata ritenuta fattuale e quindi inammissibile
art. 66 l. camb.
l'esercizio dell'azione causale richiede l'offerta di restituzione del titolo e il deposito in cancelleria, al fine di evitare una duplicazione della pretesa e di conservare al debitore le azioni cambiarie; tuttavia, se le azioni cambiarie sono già prescritte e il creditore ha attivato l'ammortamento del titolo, non vi è preclusione all'azione causale
art. 94 l. camb.
il termine triennale di prescrizione segna la definitiva estinzione dei diritti cambiari incorporati nel titolo e il limite massimo della loro utilizzazione sul piano cambiario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per la declaratoria del presupposto del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Le censure di legittimità che mirano a contestare l'accertamento del rapporto sottostante, la riferibilità di atti esecutivi al titolo o, in generale, la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione quando richiedono una nuova valutazione delle prove.
- L'onere di cui all'art. 66, comma 3, l. camb. non impedisce l'azione causale se il titolo non è più idoneo a preservare azioni cambiarie in capo al debitore perché tali azioni sono già prescritte; la ratio della norma è evitare la doppia pretesa e preservare i regresso cambiari ancora praticabili.
- Se il creditore ha smarrito il titolo e ha attivato la procedura di ammortamento, la maturazione della prescrizione cambiaria non può essergli imputata come inerzia ostativa all'esercizio dell'azione causale.
- Il termine di prescrizione delle azioni cambiarie estingue definitivamente i diritti cambiari incorporati nel titolo e delimita il massimo utilizzo del titolo sul piano cambiario, con conseguente incidenza sugli obblighi restitutori del creditore che agisce causalmente.
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