Cassazione Civile, Ordinanza n. 11026/2025 del 27/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giornalista)
La controversia
La controversia nasce da un articolo pubblicato su un quotidiano nazionale il 29 marzo 2012, ritenuto dalla persona offesa diffamatorio perché avrebbe riportato in modo non corretto l'esito di una vicenda cautelare penale per corruzione, attribuendo all'interessata gravi indizi di colpevolezza che invece sarebbero stati espressamente esclusi. In primo grado la domanda risarcitoria veniva rigettata; in appello la corte territoriale confermava il difetto di legittimazione passiva del direttore del giornale, ritenuto non direttore responsabile, ma accoglieva la domanda nei confronti del giornalista autore del pezzo, condannandolo a pagare euro 10.000 a titolo di danno non patrimoniale. Nel ricorso principale la parte attrice censurava: 1) la decisione sulla legittimazione passiva del direttore, invocando la responsabilità ex artt. 57 e 595 c.p.; 2) la valutazione della notizia pubblicata, la mancata considerazione di tutti i profili di danno allegati e l'asserita insufficienza della liquidazione del danno, deducendo anche un preteso danno alla salute. Nel ricorso incidentale il giornalista sosteneva che la corte d'appello avesse male interpretato il testo dell'articolo e soprattutto contestava la liquidazione del danno, deducendo l'assenza di prova anche presuntiva, nonché il rilievo della mancata richiesta di rettifica o smentita, che a suo dire avrebbe dovuto ridurre o escludere il danno; invocava inoltre la violazione degli artt. 112 c.p.c., 2043 e 2059 c.c., 1226, 1227, 2697, 2727 e 2729 c.c. e 115 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso principale perché non censurava effettivamente la ratio della decisione d'appello sul difetto di legittimazione passiva del direttore, ma sviluppava argomenti generici sulla sua responsabilità. Ha giudicato inammissibile o comunque infondato il secondo motivo del ricorso principale, rilevando da un lato la mancanza di interesse a contestare punti già accolti in appello e, dall'altro, la genericità e fattualità delle doglianze sulla liquidazione del danno e sull'asserito danno alla salute, non risultando chiarito se tale domanda fosse stata davvero devoluta in appello. Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mascherava una diversa lettura del contenuto dell'articolo sotto le vesti dell'omesso esame di un fatto decisivo; il richiamo alla mancata rettifica è stato respinto perché la rettifica è una mera facoltà e la sua omissione non comporta automaticamente riduzione del danno. Il secondo motivo è stato rigettato come sostanzialmente ripetitivo del primo. Il terzo motivo è stato respinto perché la prova del danno non patrimoniale da diffamazione può essere data anche per presunzioni e, nel caso, le ulteriori contestazioni erano meramente fattuali e quindi inammissibili. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra tutte le parti e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti principali e incidentali, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato quale parametro della responsabilità del direttore responsabile per omesso controllo, ma il motivo che lo invocava è stato dichiarato inammissibile per mancata specifica censura della decisione impugnata.
Richiamato in tema di diffamazione a mezzo stampa, senza che la censura sul punto superasse il vaglio di ammissibilità.
Invocato per contestare la valutazione delle risultanze e del testo dell'articolo; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile o fattuale.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c.; la censura è stata ritenuta non decisiva e inammissibile perché diretta a una rivalutazione del merito.
Invocato sul riparto dell'onere della prova del danno; la Corte ha ribadito la compatibilità della prova presuntiva con il danno da diffamazione.
Richiamato come norma generale dell'illecito aquiliano per il risarcimento del danno da diffamazione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato sotto il profilo della motivazione della sentenza; la Corte non ha ravvisato un vizio censurabile.
art. 2 Cost.
Invocato dalla parte ricorrente principale a sostegno della tutela della reputazione e dei diritti della personalità.
art. 3 Cost.
Invocato dalla parte ricorrente principale in relazione ai diritti della personalità e alla parità di tutela.
art. 21 Cost.
Richiamato dal ricorrente incidentale insieme all'art. 2043 c.c. nel bilanciamento con la libertà di stampa.
Richiamato per il danno non patrimoniale da diffamazione; la Corte ha confermato la possibilità di liquidazione equitativa sulla base della prova presuntiva.
Richiamato per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.
Invocato dal ricorrente incidentale per sostenere che la mancata rettifica avrebbe dovuto incidere sul danno; la Corte ha escluso una riduzione automatica e ha ribadito che la rettifica è una mera facoltà.
Richiamato in tema di presunzioni semplici per la prova del danno.
Richiamato in tema di prova presuntiva del danno da diffamazione.
Invocato per asserita omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la doglianza era sostanzialmente ripetitiva e mal costruita.
Richiamato per affermare che la rettifica è una mera facoltà e non un onere la cui omissione escluda o riduca automaticamente il risarcimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2012
Applicato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2012
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto.
Cass. S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Richiamata per la regola processuale sull'obbligo di dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Cass. ord. 1152/2022
Richiamata come precedente aderito dalla Corte per escludere che la pubblicazione della rettifica riduca automaticamente il danno.
Cass. 34026/2022
Richiamata per affermare la compatibilità della prova presuntiva del danno da diffamazione.
Cass. 19551/2023
Richiamata per confermare la prova presuntiva del danno da diffamazione.
Cass. 479/2023
Richiamata per confermare la prova presuntiva del danno da diffamazione.
Cass. 9038/2010
Richiamata dalla parte ricorrente incidentale a sostegno della rilevanza della rettifica nella quantificazione del danno, ma non seguita dalla Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è sufficiente richiamare in astratto una norma o riproporre argomenti di merito: il motivo deve attaccare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, altrimenti è inammissibile.
- In materia di diffamazione a mezzo stampa, il danno non patrimoniale può essere accertato e liquidato anche sulla base di presunzioni, purché il ragionamento inferenziale sia coerente con la natura del pregiudizio e con le circostanze del caso.
- La mancata richiesta o pubblicazione di rettifica non integra di per sé un fatto estintivo o riduttivo del danno risarcibile; la rettifica è una facoltà e non comporta automaticamente l'esclusione o la diminuzione del risarcimento.
- Le contestazioni sulla quantificazione equitativa del danno sono censurabili in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge, non potendo risolversi in una rivalutazione del merito o in una diversa lettura dei fatti.
- Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del contenuto di un documento o di un articolo di stampa; in tal caso la censura è inammissibile.
- Il direttore della pubblicazione può rispondere per omesso controllo solo se la domanda e la censura siano correttamente poste; in mancanza di specifica impugnazione della decisione che ne escluda la legittimazione passiva, la doglianza è inammissibile.
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