Cassazione Penale, Sentenza n. 23916/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguarda tre coimputati condannati per violazione del Testo Unico stupefacenti. La Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha ridotto la pena a uno degli imputati che aveva concordato la pena in appello, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche a un secondo imputato compensandole con la recidiva, e ha deciso sulla posizione del terzo. I ricorsi per cassazione hanno dedotto: per il primo imputato, la nullità del concordato in appello per asserita alternanza di proposte e conseguente mancata piena consapevolezza dell’accordo; per il secondo, l’erroneo rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale, la mancanza di elementi individualizzanti e la mancata riqualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, l’illegittimità degli aumenti per continuazione e la confisca del denaro sequestrato; per il terzo, la violazione di legge e il vizio motivazionale in punto di responsabilità, la mancata qualificazione del fatto come lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e l’illegittimità della misura di sicurezza dell’allontanamento dal territorio dello Stato. Il ricorso del concordatario è stato ritenuto infondato perché il controllo di legittimità sul concordato in appello è limitato alla legalità della pena e non era stato dedotto alcun trattamento peggiorativo. Gli altri motivi sono stati giudicati manifestamente infondati o generici: l’eccezione d’incompetenza territoriale era tardiva perché riproposta solo dopo l’ammissione al rito abbreviato e comunque infondata per la connessione teleologica tra i reati; la responsabilità per traffico di cocaina era sorretta da motivazione puntuale e da elementi probatori convergenti, inclusi il rinvenimento di cocaina, bilancini, denaro contante e altri indizi del ruolo stabile di fornitore o custode del narcotico; la qualificazione di lieve entità era esclusa per quantità, qualità della droga e struttura organizzativa; gli aumenti per continuazione erano irrisori e adeguatamente motivati alla luce dei criteri di commisurazione; la confisca del denaro era giustificata dalla sua destinazione all’acquisto di cocaina; la misura di sicurezza dell’allontanamento/espulsione era motivata dalla gravità dei fatti, dalla pericolosità e dall’insufficiente integrazione sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo manifestamente infondate o generiche tutte le doglianze. Quanto al merito, ha confermato la decisione della Corte di appello di Roma sulle condanne per reati in materia di stupefacenti, sulla mancata riqualificazione del fatto di lieve entità, sulla continuazione, sulla confisca del denaro e sulla misura di sicurezza dell’allontanamento dal territorio dello Stato.
Norme richiamate
art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990
Base incriminatrice dei fatti di detenzione e cessione di cocaina; la Corte valorizza quantità, qualità della sostanza e assetto organizzativo per escludere la riqualificazione nella lieve entità.
art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990
La fattispecie di lieve entità richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze dell’azione, qualità e quantità della sostanza; nel caso concreto è esclusa per la consistenza del traffico e la rete organizzativa.
Gli aumenti per continuazione devono rispettare i limiti e il rapporto di proporzione tra le pene, senza trasformarsi in un cumulo materiale surrettizio.
Il richiamo ai criteri di commisurazione della pena può sorreggere motivazioni sintetiche quando gli aumenti sono esigui e la pena finale è contenuta.
In caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Non citato; nessun contenuto rilevante.
Reato richiamato solo ai fini del giudizio sulla continuazione e sulla misura degli aumenti di pena.
art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990
Titolo di reato per la condanna principale dei ricorrenti.
art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990
La Corte richiama la sentenza Murolo delle Sezioni Unite per precisare i criteri di esclusione della lieve entità.
Reato ulteriore oggetto di continuazione; la motivazione sugli aumenti è ritenuta sufficiente in ragione della loro modestia.
Fondamento della condanna alle spese e alla somma equitativa per l’inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sul concordato in appello, il controllo della Corte di cassazione è limitato alla legalità della pena e non si estende a una rivalutazione della consapevolezza della scelta difensiva, salvo allegazione di un trattamento sanzionatorio illegale o peggiorativo.
- L’eccezione di incompetenza territoriale, se già rigettata in udienza preliminare, deve essere riproposta immediatamente dopo l’ammissione al rito abbreviato e prima della discussione; la riproposizione tardiva ne determina l’introduzione intempestiva in cassazione.
- La connessione teleologica tra reati può fondare la competenza del giudice del luogo di consumazione del reato più grave e primo in ordine temporale, quando i fatti siano inseriti in un unico contesto criminoso.
- La qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 va esclusa quando il quadro probatorio evidenzi quantitativi significativi di stupefacente, alta purezza, strumenti di confezionamento, disponibilità di denaro e una struttura organizzativa stabile.
- Il controllo sulla motivazione della responsabilità penale è satisfattivo quando la sentenza di merito individui in modo specifico il ruolo dell’imputato e lo colleghi a riscontri oggettivi e convergenti; censure meramente assertive o non confrontate con la motivazione sono inammissibili.
- Gli aumenti di pena per continuazione possono essere motivati sinteticamente quando siano di entità minima e la pena finale resti ampiamente entro parametri di proporzione e compatibilità con i criteri di cui all’art. 133 c.p.
- La confisca del denaro è legittima quando la motivazione evidenzi elementi di anomalia nella detenzione della somma e la sua verosimile destinazione all’acquisto di stupefacente, desunta dal contesto concreto.
- La misura di sicurezza dell’allontanamento o espulsione dal territorio dello Stato può essere confermata ove il giudice di merito abbia valutato le condizioni familiari, lavorative e sociali dell’interessato e le abbia ritenute recessive rispetto a gravità dei fatti e pericolosità desunta dalla condotta complessiva.
- In presenza di ricorso manifestamente infondato o generico, la Corte dichiara l’inammissibilità e applica la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.
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