Sentenza n. 6472/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 406/2026, che aveva annullato, in parte qua, la procedura selettiva per il conferimento di incarichi di esperti di elevata qualificazione professionale, limitatamente al codice 01
Esito
Favorevole al resistente (ricorrente e amministrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Una candidata partecipante alla procedura selettiva per il profilo di esperto giuridico-legale, collocata al decimo posto con 72 punti, aveva impugnato gli atti della selezione, deducendo la sottovalutazione dei propri titoli e delle proprie esperienze rispetto a candidati meno esperti, l’ingiustificata mancata valorizzazione dell’anzianità di iscrizione all’albo e dell’abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, l’attribuzione generalizzata e irragionevole dei punteggi relativi alla formazione e alle attitudini, la carenza di criteri e sottocriteri per la valutazione dei titoli e del colloquio, l’assenza o l’incompletezza delle schede di valutazione e la possibile ammissione di candidati privi dei requisiti. Aveva chiesto in via principale il riesame della propria posizione e, in via subordinata, l’annullamento della procedura in parte qua. Il TAR aveva accolto le censure relative all’indeterminatezza dei criteri di valutazione, con particolare riferimento al criterio delle “adeguate attitudini”, annullando la procedura riguardante il codice 01. Il Ministero ha appellato deducendo violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, violazione del principio di graduazione dei motivi ed eccesso di potere del giudice per sostituzione nelle valutazioni amministrative e travisamento dei presupposti. La vincitrice ha dedotto analoghi vizi, sostenendo inoltre la mancata impugnazione della lex specialis, l’erroneità della valutazione sull’indeterminatezza del criterio delle attitudini e la necessità di conservare le valutazioni non viziate.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a. e li ha respinti. Ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la candidata aveva formulato, sia pure in via subordinata, una domanda di annullamento della procedura in parte qua e nei limiti del proprio interesse. Ha ritenuto inoltre non violato il principio di graduazione dei motivi: le censure sulla sottovalutazione della posizione individuale e quelle sulla genericità e irrazionalità dei criteri costituivano distinti macro-ordini di doglianze, ma l’esame della legittimità generale dei criteri doveva logicamente precedere quello della corretta applicazione degli stessi alla singola candidata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta anche la mancata conservazione delle valutazioni, poiché il vizio non riguardava una singola posizione, bensì l’intera attività valutativa della commissione relativa al codice 01. Il bando non aveva determinato criteri sufficientemente specifici per valutare le “adeguate attitudini” e la commissione si era limitata a riprodurre la formula del bando, senza fissare parametri verificabili. In tale contesto, i punteggi numerici non erano idonei a rendere comprensibile la graduazione e l’omogeneità dei giudizi, specie a fronte di curricula differenti per durata ed esperienza. Il giudice ha precisato che non era in discussione, in astratto, la legittimità del voto numerico, normalmente idoneo a sintetizzare la valutazione tecnica, ma l’assenza di criteri previamente determinati capaci di conferire significatività motivazionale ai punteggi. Le censure assorbite in primo grado e riproposte sono state dichiarate assorbite, dovendo l’amministrazione rieditare la procedura con riferimento al codice 01. Spese del doppio grado compensate.
Norme richiamate
Consente la riunione degli appelli proposti contro la medesima sentenza.
“per quanto non disciplinato nel presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali”
Rende applicabile al processo amministrativo il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nei limiti della compatibilità.
“il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti”
Vieta al giudice di attribuire un bene della vita diverso o ulteriore rispetto a quello richiesto, ma non impedisce l’accoglimento di una domanda subordinata espressamente proposta.
È richiamato con riguardo alle ipotesi di regressione del giudizio; l’erroneo ordine di esame dei motivi non determina, secondo il principio richiamato dalla sentenza, nullità con rinvio al primo giudice.
Disciplina l’istanza di accesso agli atti presentata dalla candidata per conoscere la documentazione della procedura selettiva.
Massime di principio
- La domanda di annullamento dell’intera procedura o della procedura in parte qua è ritualmente esaminabile quando sia stata proposta, anche in via subordinata, purché il perimetro dell’annullamento sia delimitato dall’interesse concreto del ricorrente e dal settore o profilo professionale cui egli ha partecipato.
- Il principio di graduazione dei motivi non impone di esaminare prima le censure riferite alla posizione individuale quando siano state dedotte, in via logicamente prioritaria, censure riguardanti la legittimità generale dei criteri di valutazione della procedura: la verifica della validità dei criteri deve precedere quella della loro corretta applicazione al singolo candidato.
- Nelle procedure selettive, i criteri di valutazione devono essere previamente determinati in modo sufficientemente specifico da consentire la comprensione, la graduazione e il controllo di omogeneità dei giudizi della commissione, soprattutto quando il punteggio disponibile sia rilevante ai fini della graduatoria.
- Il voto numerico può, in linea generale, sintetizzare e motivare la valutazione tecnico-discrezionale della commissione; tuttavia, esso non è sufficiente quando manchino criteri o sottocriteri previamente fissati che rendano verificabile il significato del punteggio e la comparabilità delle valutazioni rese su curricula differenti.
- Quando il vizio accertato investe l’intera attività valutativa della commissione, per l’assenza di criteri idonei a orientare e rendere controllabili i giudizi, non è possibile conservare parzialmente le valutazioni già espresse: deve essere rieditata la procedura nella parte interessata dal vizio.
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