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Sentenza

Sentenza n. 1757/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento - del decreto del Prefetto della Provincia di Cuneo n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS- (impugnato in via gerarchica, senza alcuna risposta nei termini di legge e pertanto rigettato), con il quale è stato fatto divieto al Sig. -OMISSIS- di detenere armi ed altro materiale esplodente; - del decreto del Questore della Provincia di Cuneo prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- notificato in data -OMISSIS- con il quale è stata revocata la licenza di porto di fucile uso caccia n. -OMISSIS- rilasciata in data -OMISSIS-; - del decreto del Prefetto della Provincia di Cuneo n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di reiezione del ricorso gerarchico avverso il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile uso caccia n. -OMISSIS- rilasciata in data-OMISSIS- adottato dal Questore della Provincia di Cuneo in data -OMISSIS- - di ogni altro atto antecedente, successivo o comunque connesso con l’atto impugnato.

Giustizia amministrativa202501645

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni, revoca questorile della licenza di porto di fucile per uso caccia e rigetto del ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato il divieto di detenzione di armi e munizioni, la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia e il rigetto del ricorso gerarchico. I provvedimenti erano fondati sulla mancata formalizzazione della detenzione delle armi appartenenti al padre e sull’inosservanza di adeguate cautele di custodia, poiché la coniuge del ricorrente aveva potuto accedere alle armi e utilizzarle per compiere un gesto anticonservativo. Con il primo motivo sono stati dedotti violazione e falsa applicazione dell’art. 38 TULPS, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità manifesta, irrazionalità e difetto di motivazione, sostenendo che non vi fosse stato alcun trasferimento delle armi in un luogo diverso da quello denunciato. Con il secondo motivo sono state dedotte violazione degli artt. 20 e 20-bis della l. n. 110/1975 e dell’art. 39 TULPS, nonché difetto di istruttoria, travisamento, illogicità e difetto di motivazione, contestando l’inidoneità delle cautele di custodia e valorizzando l’archiviazione del procedimento penale per omessa custodia. Con il terzo motivo è stata dedotta l’illegittimità derivata della revoca della licenza, oltre alla violazione degli artt. 38 e 39 TULPS e degli artt. 20 e 21-bis della l. n. 110/1975.

La decisione

Il TAR ha rigettato tutti i motivi. Ha qualificato il divieto di detenzione e la revoca della licenza come misure cautelari e preventive, non sanzionatorie, funzionali alla tutela della pubblica incolumità. In materia l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel formulare un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sulla sua potenziale capacità di abuso delle armi, purché la valutazione sia fondata su specifici elementi di fatto adeguatamente istruiti e motivati. Nel caso concreto è stata ritenuta decisiva la circostanza che le armi fossero custodite in un armadio blindato chiuso a chiave, ma accessibile anche alla moglie del ricorrente, che conosceva la collocazione della chiave; nell’armadio erano inoltre custoditi monili e preziosi. Tale circostanza era sufficiente a dimostrare l’inadeguatezza delle cautele di custodia e a sorreggere il divieto prefettizio. L’archiviazione penale non è stata ritenuta decisiva, poiché la valutazione amministrativa è autonoma rispetto a quella penale e può attribuire rilevanza, in funzione preventiva, a fatti non sufficienti a integrare un reato. È stata ritenuta irrilevante anche la prevedibilità della condotta della coniuge, poiché gli obblighi di custodia mirano a impedire l’accesso di terzi alle armi indipendentemente dalle loro caratteristiche soggettive. Il riferimento alle irregolarità formali nella comunicazione del luogo di detenzione costituiva una motivazione aggiuntiva, non necessaria, essendo già sufficiente la negligenza nella custodia. La revoca della licenza è stata ritenuta conseguenza vincolata del valido divieto di detenzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 11 R.D. n. 773/1931 (TULPS)

    Le autorizzazioni di polizia devono essere negate in determinati casi e possono essere negate a chi non può provare la buona condotta; devono essere revocate quando vengono meno le condizioni richieste e possono essere revocate quando sopraggiungono circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego.

    La disposizione distingue i casi di potere vincolato da quelli di potere discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di autorizzazioni di polizia.

  • art. 39 R.D. n. 773/1931 (TULPS)

    Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne.

    Attribuisce un potere discrezionale, cautelare e preventivo, fondato su una prognosi di possibile abuso delle armi e sull’affidabilità del detentore.

  • art. 43 R.D. n. 773/1931 (TULPS)

    La licenza può essere ricusata [...] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

    Consente di negare o ritirare il titolo abilitativo sulla base della mancanza di buona condotta o dell’assenza di affidabilità nell’uso delle armi.

  • art. 20-bis l. n. 110/1975

    L’archiviazione del procedimento penale per omessa custodia non preclude una diversa valutazione amministrativa preventiva degli stessi fatti.

  • art. 699 c.p.

    È richiamato quale espressione del generale divieto di circolare armati, rispetto al quale la detenzione e il porto d’armi costituiscono situazioni eccezionali.

  • art. 4, comma 1, l. n. 110/1975

    È richiamato insieme all’art. 699 c.p. per evidenziare la natura eccezionale delle autorizzazioni alla detenzione e al porto d’armi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente e di eventuali terzi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il divieto di detenzione di armi e la revoca o il diniego della licenza di porto d’armi sono misure cautelari e preventive, non sanzionatorie, dirette a prevenire abusi e rischi per la pubblica incolumità.
  • L’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel formulare il giudizio prognostico sull’affidabilità del detentore o titolare del porto d’armi; tuttavia, la prognosi negativa deve essere fondata su specifici elementi di fatto, valutati singolarmente e cumulativamente nell’ambito di un’adeguata istruttoria e motivazione.
  • La custodia delle armi in un contenitore blindato non è sufficiente quando il contenitore sia accessibile anche a terzi, poiché gli obblighi di custodia mirano a impedire l’accesso di soggetti estranei alle armi, indipendentemente dalla prevedibilità della loro condotta o dalla loro pericolosità concreta.
  • La valutazione amministrativa sull’affidabilità nell’uso e nella custodia delle armi è autonoma rispetto alla valutazione penale: l’archiviazione del procedimento per omessa custodia non impedisce all’amministrazione di attribuire rilevanza preventiva agli stessi fatti, purché non vi sia divergenza nell’accertamento storico e la diversa valutazione sia coerente con le finalità cautelari della disciplina.
  • Quando il divieto prefettizio di detenzione delle armi è legittimamente adottato, la revoca della licenza di porto d’armi può costituirne conseguenza vincolata; l’eventuale illegittimità derivata della revoca viene meno se l’atto presupposto è immune da vizi.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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