Sentenza n. 1704/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento della Questura di Venezia emesso il 2 aprile 2025 e notificato il 18 aprile 2025, con cui è stata rigettata l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro, prima stagionale e poi subordinato, relativa al ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro, prima stagionale e poi subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Venezia che aveva rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro. Il TAR aveva accolto la domanda cautelare, disponendo il riesame della posizione. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha rilasciato il permesso di soggiorno richiesto; il ricorrente ha quindi dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere, chiedendo anche la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che il rilascio del permesso di soggiorno avesse carattere integralmente satisfattivo rispetto alla pretesa azionata. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione in applicazione del principio della soccombenza virtuale, poiché l'esito del giudizio cautelare e il successivo rilascio del titolo rendevano riconducibile alla resistente la necessità del contenzioso. L'Amministrazione è stata condannata a pagare € 1.000,00, oltre accessori di legge, nonché a rimborsare il contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione integralmente satisfattiva della pretesa azionata, come il rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta un atto integralmente satisfattivo della pretesa del ricorrente, rendendo non più attuale la decisione sull'atto originariamente impugnato.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese di giudizio possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso alla luce dello svolgimento del giudizio e dei provvedimenti già adottati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 ago 2026Sentenza n. 1702/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 10 ago 2026Sentenza n. 1703/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 10 ago 2026Sentenza n. 1756/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 10 ago 2026Sentenza n. 1757/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 10 ago 2026Sentenza n. 1758/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 10 ago 2026Sentenza n. 1759/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →