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Sentenza

Sentenza n. 1704/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento della Questura di Venezia emesso il 2 aprile 2025 e notificato il 18 aprile 2025, con cui è stata rigettata l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro, prima stagionale e poi subordinato, relativa al ricorrente;

Giustizia amministrativa202501204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro, prima stagionale e poi subordinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Venezia che aveva rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro. Il TAR aveva accolto la domanda cautelare, disponendo il riesame della posizione. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha rilasciato il permesso di soggiorno richiesto; il ricorrente ha quindi dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere, chiedendo anche la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che il rilascio del permesso di soggiorno avesse carattere integralmente satisfattivo rispetto alla pretesa azionata. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione in applicazione del principio della soccombenza virtuale, poiché l'esito del giudizio cautelare e il successivo rilascio del titolo rendevano riconducibile alla resistente la necessità del contenzioso. L'Amministrazione è stata condannata a pagare € 1.000,00, oltre accessori di legge, nonché a rimborsare il contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione integralmente satisfattiva della pretesa azionata, come il rilascio del permesso di soggiorno richiesto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta un atto integralmente satisfattivo della pretesa del ricorrente, rendendo non più attuale la decisione sull'atto originariamente impugnato.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, le spese di giudizio possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso alla luce dello svolgimento del giudizio e dei provvedimenti già adottati.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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