Sentenza n. 1703/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento dei decreti con i quali la Prefettura di -OMISSIS- ha rigettato le istanze formulate dai ricorrenti per il rilascio di permessi di soggiorno per attesa occupazione, fondate sui nulla osta al lavoro subordinato richiesti dalla società Edilizia Arena 2000 s.r.l., nonché dei relativi preavvisi di rigetto e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di archiviazione delle pratiche di nulla osta e dei contratti di soggiorno, nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di almeno sei mesi con condanna dell’Amministrazione al rilascio di tale titolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Dinieghi di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, relativi preavvisi di rigetto ed eventuali provvedimenti di archiviazione delle pratiche di nulla osta e dei contratti di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i dinieghi prefettizi delle istanze di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, fondate su nulla osta al lavoro subordinato richiesti da una società, chiedendo anche l'accertamento del diritto al rilascio di un permesso della durata di almeno sei mesi. Con una precedente ordinanza, il TAR aveva dichiarato nulla la notificazione del ricorso, effettuata a un indirizzo PEC diverso da quello risultante dal ReGIndE, e aveva assegnato alla parte ricorrente un termine perentorio di quindici giorni per rinnovare la notifica all'indirizzo corretto e un ulteriore termine perentorio di dieci giorni per depositare la prova della rinnovazione. Nonostante la rituale comunicazione dell'ordinanza, i ricorrenti non hanno depositato entro i termini la prova dell'avvenuta rinnovazione della notifica. L'Amministrazione non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza ai sensi dell'art. 60 c.p.a., dopo aver dato avviso alle parti in camera di consiglio. Ha dichiarato il ricorso improcedibile, rilevando che la mancata rinnovazione della notifica entro il termine perentorio assegnato impediva l'integrazione del contraddittorio. Il Collegio ha applicato l'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., secondo cui il ricorso è dichiarato improcedibile quando il contraddittorio non sia stato integrato nel termine assegnato. Non vi è stata pronuncia sulle spese, poiché l'Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
art. 44, comma 4, c.p.a.
termine perentorio di giorni quindici ... per effettuare la notifica del ricorso ... ulteriore termine parimenti perentorio di dieci giorni ... per depositare in giudizio la prova
La rinnovazione della notificazione e il deposito della relativa prova devono essere effettuati entro i termini perentori assegnati dal giudice; il mancato rispetto determina le conseguenze processuali previste per la mancata integrazione del contraddittorio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: … c) improcedibile quando … non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato
La mancata integrazione del contraddittorio entro il termine assegnato dal giudice comporta la dichiarazione d'ufficio di improcedibilità del ricorso.
art. 60 c.p.a.
Consente di definire il giudizio con sentenza in camera di consiglio, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Quando il giudice assegna un termine espressamente qualificato come perentorio per rinnovare la notificazione del ricorso e un ulteriore termine per depositare la prova della rinnovazione, il mancato rispetto di tali termini impedisce l'integrazione del contraddittorio e comporta l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio.
- La nullità della notificazione del ricorso, accertata per l'utilizzo di un indirizzo PEC non risultante dal ReGIndE, può essere sanata mediante rinnovazione entro il termine perentorio assegnato dal giudice; in mancanza, il giudizio non può proseguire nel merito.
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