Sentenza n. 1758/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento - dell’atto avente protocollo n. -OMISSIS- del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Direzione Casa Circondariale Biella e notificato al ricorrente -OMISSIS- in data -OMISSIS- recante il rigetto dell’istanza di reintegro al Nucleo Traduzioni e Piantonamento presentata in data -OMISSIS-; - dell’atto avente protocollo n. -OMISSIS- del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Direzione Casa Circondariale Biella e notificato al ricorrente-OMISSIS- in data -OMISSIS- recante il rigetto dell’istanza di reintegro al Nucleo Traduzioni e Piantonamento presentata in data -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Dinieghi di reintegro nel Nucleo traduzioni e piantonamenti della Casa Circondariale di Biella
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti con cui l'Amministrazione penitenziaria ha respinto le loro istanze di reintegro nel Nucleo traduzioni e piantonamenti. Essi erano stati assegnati al Nucleo, a seguito di interpello e scorrimento della graduatoria, per cinque anni, ma l'incarico era sottoposto alla condizione risolutiva del rientro nel Nucleo di unità di personale precedentemente distaccate per incompatibilità ambientale. L'interpello prevedeva la possibilità di permanenza dei vincitori solo in presenza di un adeguato potenziamento della dotazione organica del Reparto e di un bilanciamento favorevole tra le esigenze del Reparto e quelle del Nucleo. Con l'unico motivo i ricorrenti hanno dedotto carenza e genericità della motivazione, sostenendo che l'organico della Casa Circondariale fosse stato potenziato mediante l'assegnazione di 36 nuove unità e che tale circostanza imponesse il loro mantenimento o reintegro nel Nucleo. Hanno inoltre invocato la tutela del legittimo affidamento derivante dalla prevista futura immissione di nuovi agenti provenienti dagli istituti di formazione.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che l'interpello e gli atti di assegnazione prevedevano espressamente la revoca dell'incarico al rientro delle unità distaccate e subordinavano l'eventuale permanenza a due condizioni cumulative: l'adeguato potenziamento della dotazione organica del Reparto e un bilanciamento delle esigenze organizzative favorevole al mantenimento presso il Nucleo. Il rientro del personale distaccato, costituente la condizione risolutiva, non era contestato ed era pertanto sufficiente a far operare il meccanismo previsto. L'assegnazione di ulteriori 36 unità alla Casa Circondariale, disposta con efficacia dal luglio 2024, non è stata ritenuta idonea a integrare il presupposto derogatorio del potenziamento, poiché la disciplina dell'interpello doveva essere interpretata come riferita a eventi successivi all'assegnazione temporanea dei ricorrenti al Nucleo. È stata inoltre esclusa la lesione di un legittimo affidamento: l'ampia discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione nell'assegnazione del personale non consente di tutelare una mera aspettativa di fatto, non collegata a una fattispecie a formazione progressiva. Le spese, pari a euro 2.500,00 oltre accessori, sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, primo alinea, del Protocollo richiamato nell'interpello
La durata dell'incarico è quella prevista dall'art. 9 — comma I — primo alinea (5 anni) del suindicato Protocollo
La durata ordinaria dell'assegnazione al Nucleo è di cinque anni, salva la revoca al rientro delle unità distaccate e salva l'eventuale permanenza in caso di adeguato potenziamento della dotazione organica e di bilanciamento favorevole delle esigenze organizzative.
Massime di principio
- Quando un'assegnazione temporanea di personale è espressamente subordinata alla condizione risolutiva del rientro di unità precedentemente distaccate, l'avveramento di tale condizione determina la cessazione dell'assegnazione, salvo che ricorrano specifiche condizioni derogatorie previste dall'interpello o dall'atto di assegnazione.
- La clausola che consente la permanenza del personale assegnato temporaneamente in caso di potenziamento dell'organico deve essere interpretata, secondo il criterio di normalità, come riferita a un incremento organizzativo successivo all'assegnazione temporanea e non a circostanze già esistenti o già previste al momento dell'interpello.
- L'assegnazione di nuove unità di personale a una struttura non integra automaticamente il presupposto per mantenere personale in servizio presso un'articolazione organizzativa diversa, quando l'atto di assegnazione subordina la permanenza anche al bilanciamento delle esigenze della struttura di appartenenza e di quella di destinazione.
- Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa del personale, la previsione di future assunzioni o l'aspettativa di un incremento dell'organico non costituisce, di per sé, un legittimo affidamento tutelabile, soprattutto quando l'Amministrazione conserva un'ampia discrezionalità organizzativa e manca una situazione giuridica in via di progressivo perfezionamento.
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