Sentenza n. 1702/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento del decreto con il quale la Prefettura di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza formulata dal ricorrente per il rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione, fondata sul nulla osta al lavoro subordinato richiesto dalla sig.ra Federiza Corradini, nonché del relativo preavviso di rigetto notificato al ricorrente e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di archiviazione delle pratiche di nulla osta e del relativo contratto di soggiorno; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di almeno sei mesi con condanna dell’Amministrazione al rilascio di tale titolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione, con relativo preavviso di rigetto e gli eventuali atti di archiviazione delle pratiche di nulla osta e del contratto di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, fondata su un nulla osta al lavoro subordinato richiesto da una datrice di lavoro, chiedendo anche l'accertamento del diritto al rilascio di un permesso della durata di almeno sei mesi e la condanna dell'Amministrazione al rilascio del titolo. Con ordinanza del 31 marzo 2026, il TAR aveva rilevato la nullità della notificazione del ricorso, effettuata a un indirizzo PEC diverso da quello risultante dal ReGIndE, e aveva assegnato al ricorrente, ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., un termine perentorio di quindici giorni per rinnovare la notifica e un ulteriore termine perentorio di dieci giorni per depositare la prova della rinnovazione. Sebbene l'ordinanza fosse stata ritualmente comunicata, il ricorrente non ha depositato entro i termini la prova della rinnovazione della notifica.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza ai sensi dell'art. 60 c.p.a., previo avviso dato in camera di consiglio. Ha dichiarato improcedibile il ricorso perché la notificazione non era stata rinnovata entro il termine perentorio assegnato con la precedente ordinanza e non era stata depositata nei termini la relativa prova. La decisione è stata fondata sull'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., secondo cui il giudice dichiara improcedibile il ricorso quando il contraddittorio non sia stato integrato nel termine assegnato. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l'Amministrazione non si è costituita né ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
art. 44, comma 4, c.p.a.
assegnare a parte ricorrente, ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a. il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza per effettuare la notifica del ricorso all’indirizzo pec indicato nell’ordinanza medesima
La disposizione consente al giudice di assegnare un termine perentorio per rinnovare la notificazione nulla del ricorso e regolarizzare il contraddittorio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: … c) improcedibile quando … non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato
La mancata integrazione del contraddittorio entro il termine perentorio assegnato determina l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Quando il giudice rileva la nullità della notificazione del ricorso e assegna un termine espressamente qualificato come perentorio per rinnovarla, la mancata rinnovazione entro tale termine comporta l'improcedibilità del ricorso.
- La mancata tempestiva produzione della prova della rinnovazione della notificazione, entro l'ulteriore termine perentorio assegnato dal giudice, impedisce di ritenere integrato il contraddittorio e conduce all'improcedibilità del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a. è possibile in camera di consiglio, purché il giudice dia preventivo avviso alle parti della possibile decisione con sentenza.
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