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Sentenza

Sentenza n. 1756/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: “- del provvedimento, prot. interno n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui la Prefettura di -OMISSIS- ha respinto l'istanza della ricorrente volta al rinnovo dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (c.d. white list) istituito presso la predetta Prefettura; - della relativa nota di accompagnamento del -OMISSIS-; - della comunicazione, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; - del verbale del Gruppo Provinciale Interforze per i controlli nei cantieri degli appalti pubblici e del G.I.C. del -OMISSIS-; - dell’annotazione inserita nell'Area B del Casellario Informatico degli operatori economici dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC; - di tutti gli atti, i provvedimenti e i comportamenti dell'Amministrazione resistente comunque connessi, collegati, antecedenti, presupposti e conseguenti a quelli impugnati, ancorché non conosciuti; nonché per il risarcimento dei danni”; Per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati dalla ricorrente il 13 ottobre 2025: “- del provvedimento, prot. n. -OMISSIS- del-OMISSIS-, con cui la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di -OMISSIS- - Ufficio Albo Nazionale dei Gestori Ambientali - Sezione Regionale del Piemonte ha disposto la cancellazione d'ufficio della società dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali; - della nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Regionale del Piemonte, prot. N. -OMISSIS-. del -OMISSIS-; - della comunicazione di avvio del procedimento disciplinare ai sensi degli articoli 20 comma 1, lettera b) e 21 del D.M. n. 120/2024”; - del verbale di audizione del -OMISSIS-; - della nota del Comitato Nazionale Gestori Ambientali del Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), MITE ALBO NGA Registro Circolari R. -OMISSIS-, avente a oggetto «Procedura da adottare in caso di ammissione ad amministrazione giudiziaria o a controllo giudiziario ex artt. 34 e 34-bis D.lgs. 159/2011 di impresa iscritta all'Albo»; - della deliberazione della Sezione Regionale del Piemonte dell'Albo dei Gestori Ambientali presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di -OMISSIS- del -OMISSIS-; - di tutti gli atti, i provvedimenti e i comportamenti dell'Amministrazione resistente comunque connessi, collegati, antecedenti, presupposti e conseguenti a quelli impugnati ancorché non conosciuti; nonché per il risarcimento dei danni”; Per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati dalla ricorrente il 21/01/2026: per l'annullamento, previa sospensione, “- del provvedimento Rif. -OMISSIS-, trasmesso dalla -OMISSIS- -OMISSIS- a mezzo pec nella medesima data, avente per oggetto «-OMISSIS- S.R.L. c.f. -OMISSIS- - attestazione n. -OMISSIS- scadenza validità triennale -OMISSIS-. Procedimento ai sensi dell'art. 11, comma 7, dell'Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023 e smi, nonché degli artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990 s.m.i. avviato il -OMISSIS-5. Comunicazione di conclusione e dichiarazione di decadenza dell'attestazione»; - della nota trasmessa a mezzo pec in data -OMISSIS-, avente a oggetto «Attestazione n.-OMISSIS- rilasciata all'impresa -OMISSIS- SRL (C.F. -OMISSIS-) Annotazione Casellario Informatico - decadenza attestazione», attraverso la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha comunicato l'inserimento nel Casellario Informatico della seguente annotazione «Si dà atto che la -OMISSIS- -OMISSIS- S.p.A., con nota acquisita al protocollo dell'Autorità n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, ha comunicato la decadenza dell'attestazione n.-OMISSIS- rilasciata all'impresa -OMISSIS- S.R.L., c.f. -OMISSIS-, per l'esito non favorevole dell'accertamento del requisito di cui all'art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023; la decadenza deve intendersi efficace dal -OMISSIS- (data di emissione del provvedimento interdittivo)»; - nonché, ancora, di tutti gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle resistenti comunque connessi, collegati, antecedenti, presupposti e conseguenti a quelli impugnati nel presente instaurando procedimento, e in atto indicati, anche se non conosciuti. nonché per il risarcimento dei danni”; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- SRL il 16\3\2026: per l’annullamento, “- della nota trasmessa a mezzo pec in data -OMISSIS-, avente a oggetto «Attestazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-rilasciata all’impresa -OMISSIS- SRL (C.F. -OMISSIS-) Annotazione Casellario Informatico – decadenza attestazione - integrazione», attraverso la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha comunicato l’inserimento nel Casellario Informatico della seguente annotazione «In riferimento a quanto comunicato dalla -OMISSIS- -OMISSIS- S.P.A. con nota acquisita al protocollo Autorità n. -OMISSIS- in data-OMISSIS-, si comunica che l’annotazione inserita nel Casellario informatico, il cui testo si riporta di seguito - “Si dà atto che la -OMISSIS- -OMISSIS- S.p.A., con nota acquisita al protocollo dell’Autorità n. -OMISSIS-, ha comunicato la decadenza dell’attestazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- rilasciata all’impresa -OMISSIS- S.R.L., c.f. -OMISSIS-, per l’esito non favorevole dell’accertamento del requisito di cui all’art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023; la decadenza deve intendersi efficace dal -OMISSIS- (data di emissione del provvedimento interdittivo)”; è stata integrata come segue:- “Successivamente la -OMISSIS- -OMISSIS- S.p.a., con nota acquisita al protocollo ANAC n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, ha comunicato la revoca della decadenza dell’attestato n. -OMISSIS- rilasciata all’impresa -OMISSIS- S.R.L., c.f. -OMISSIS-, a seguito dell’ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Consiglio di Stato che sospende l’efficacia del provvedimento interdittivo a carico dell’impresa -OMISSIS- S.r.l.”.»; - oltre che, per quanto occorrer possa, dell’annotazione iscritta nell’Area B del Casellario informatico Anac di -OMISSIS- S.r.l. in data -OMISSIS-, non comunicata, recante «Con nota protocollo interno dell’Autorità n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-è stata trasmessa l’Ordinanza n.-OMISSIS- del -OMISSIS-con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare proposta dall’operatore economico -OMISSIS- S.r.l., C.F./P.IVA -OMISSIS- nei limiti di cui in motivazione. La presente annotazione è iscritta nell’Area B del Casellario informatico in conformità di quanto previsto dal Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di cui alla Delibera n. 225 del 14 maggio 2025, pubblicata su G.U. -Serie Generale-n. 142 del 21/06/2025»; - nonché, ancora, di tutti gli atti, i provvedimenti e i comportamenti dell’Amministrazione resistente comunque connessi, collegati, antecedenti, presupposti e conseguenti a quelli impugnati nel presente instaurando procedimento, e in atto indicati, anche se non conosciuti. nonché per il risarcimento dei danni”;

Giustizia amministrativa202502321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio di rinnovo dell'iscrizione nella white list, annotazioni ANAC conseguenti, cancellazione dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali, decadenza dell'attestazione di qualificazione e successive annotazioni integrative

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e organismo attestatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego prefettizio di rinnovo dell'iscrizione nella white list, sostenendo l'insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, l'assenza di rapporti diretti con i soggetti controindicati, la propria qualità di vittima di una truffa, l'assenza di influenza esterna e la regolarizzazione della posizione fiscale. Ha inoltre dedotto la violazione del contraddittorio procedimentale, sia rispetto al provvedimento prefettizio sia rispetto alle annotazioni ANAC, nonché l'illegittimità derivata degli atti conseguenziali. Con i motivi aggiunti ha impugnato la cancellazione dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali, la decadenza dell'attestazione rilasciata dall'organismo di attestazione e le relative annotazioni ANAC, deducendo, tra l'altro, la necessità di una valutazione concreta e autonoma della propria posizione, la natura non definitiva dell'ordinanza cautelare di primo grado e l'illegittimità delle successive annotazioni riguardanti l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato e la revoca della decadenza. È stata proposta anche domanda risarcitoria.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo, tutti i ricorsi per motivi aggiunti e la domanda risarcitoria. Ha ritenuto legittimo il diniego di rinnovo della white list, poiché la Prefettura aveva fondato la propria valutazione su un quadro indiziario organico, coerente e grave, idoneo, secondo la regola del più probabile che non, a evidenziare il rischio di infiltrazione mafiosa. Tale quadro riguardava la partecipazione consapevole della società, tramite i suoi amministratori, a un meccanismo fraudolento di indebite compensazioni fiscali con soggetti collegati a criminalità organizzata. Né la prescrizione del reato contestato all'amministratrice, né la denuncia presentata dalla società quale persona offesa, né l'assenza di rapporti diretti con i soggetti controindicati hanno superato il quadro indiziario, anche perché il procedimento originato dalla denuncia era stato archiviato ritenendo consapevole la condotta relativa alle compensazioni fiscali. Il contraddittorio procedimentale è stato ritenuto rispettato, essendo state valutate le osservazioni scritte e l'audizione; il fatto che tali apporti siano stati valutati negativamente attiene al merito e non alla partecipazione. L'annotazione ANAC conseguente al provvedimento prefettizio è stata qualificata come atto dovuto e vincolato, non annullabile per omessa partecipazione ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché l'ANAC non avrebbe potuto discostarsi dal provvedimento prefettizio. Per la stessa ragione sono state respinte le censure di illegittimità derivata. La cancellazione dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali è stata ritenuta atto dovuto e vincolato in presenza di un'informazione interdittiva antimafia efficace e non sospesa, alla quale è equiparabile il diniego di iscrizione nella white list. Anche la decadenza dell'attestazione è stata ritenuta legittima, perché conseguente alla perdita dei requisiti derivante dall'interdittiva e non dalla pronuncia cautelare sfavorevole. La relativa annotazione ANAC è stata ritenuta vincolata e non comparabile alle annotazioni concernenti fatti valutabili discrezionalmente come grave illecito professionale. Le annotazioni successive, relative all'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato e alla revoca della decadenza, sono state dichiarate inammissibili per carenza di interesse, poiché avevano contenuto favorevole alla ricorrente; in ogni caso sono state ritenute dovute e vincolate. La domanda risarcitoria è stata respinta per l'insussistenza dell'illegittimità degli atti. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 52, l. 190/2012

    Disciplina l'elenco prefettizio dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, la cosiddetta white list.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    Fondamento della comunicazione alla società degli elementi di controindicazione ai fini antimafia e del contraddittorio procedimentale.

  • art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011

    Consente la presentazione di un'istanza di aggiornamento dell'informazione antimafia interdittiva; il TAR richiama la possibilità di ulteriori valutazioni prefettizie in tale sede.

  • art. 83-bis, comma 2, d.lgs. 159/2011

    Equipara, ai fini considerati, il diniego di iscrizione nella white list all'informazione interdittiva antimafia.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    Riguarda le misure di prevenzione collaborativa; il TAR precisa che l'intensità dell'infiltrazione e l'eventuale agevolazione occasionale non erano oggetto di specifica domanda o motivo.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    È applicabile alle annotazioni ANAC e agli altri atti vincolati conseguenti all'interdittiva o al diniego di white list, quando l'apporto partecipativo non avrebbe potuto modificarne il contenuto.

  • art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 74/2000

    Rileva quale fattispecie di indebita compensazione di debiti erariali, previdenziali e assistenziali con crediti d'imposta inesistenti, posta a base del quadro indiziario valorizzato dalla Prefettura.

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Rileva per la condanna dell'amministratore di fatto della società in relazione all'acquisizione di crediti d'imposta inesistenti.

  • art. 20, comma 1, lett. b), D.M. 120/2014

    Costituisce il presupposto normativo richiamato per la cancellazione dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

  • art. 21 D.M. 120/2014

    Disciplina l'avvio del procedimento disciplinare relativo alla cancellazione dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

  • art. 94, comma 2, d.lgs. 36/2023

    È il requisito la cui perdita, in conseguenza dell'interdittiva antimafia, ha determinato la decadenza dell'attestazione di qualificazione.

Massime di principio

  • La valutazione prefettizia del pericolo di infiltrazione mafiosa può fondarsi su un quadro indiziario organico e coerente, caratterizzato da gravità, precisione e concordanza e valutato secondo la regola del più probabile che non; non è necessario raggiungere la certezza probatoria propria del processo penale né accertare una responsabilità penale definitiva.
  • Ai fini dell'informazione antimafia, l'assenza di rapporti diretti tra l'impresa e i soggetti controindicati non esclude il rischio di infiltrazione quando gli elementi raccolti dimostrino, anche in via gravemente indiziaria, la partecipazione consapevole dell'impresa a meccanismi fraudolenti collegati a soggetti controindicati.
  • La prescrizione del reato contestato e la presentazione di una denuncia da parte dell'impresa quale persona offesa non neutralizzano automaticamente il quadro indiziario antimafia, quando gli atti penali richiamati dall'amministrazione escludano elementi evidenti per l'assoluzione o evidenzino la consapevole partecipazione alla condotta.
  • Quando il contraddittorio procedimentale sia stato effettivamente instaurato e le osservazioni dell'interessato siano state valutate, il loro esito sfavorevole non integra di per sé una violazione della partecipazione procedimentale, ma attiene al merito della decisione.
  • Gli atti amministrativi conseguenti a un'informazione interdittiva antimafia efficace e non sospesa, quali la cancellazione da un albo abilitante, la decadenza dell'attestazione di qualificazione e le relative annotazioni vincolate, non richiedono una nuova valutazione discrezionale del caso concreto quando la legge ricolleghi direttamente a tale presupposto l'effetto conseguenziale.
  • Le annotazioni che si limitano a registrare provvedimenti sopravvenuti favorevoli all'operatore economico sono impugnabili solo in presenza di un'utilità concreta e attuale; in mancanza di tale utilità, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaQualificazione delle imprese e SOAPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoContratti pubbliciProcedimento amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiLegittimazione e interesse a ricorrere

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