Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32436/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'INPS per contributi dovuti alla gestione separata ex art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, riferiti all'anno 2008, nei confronti di un architetto libero professionista. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione del professionista ritenendo insussistente l'obbligo contributivo; la Corte d'appello, pur ritenendo sussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, aveva comunque respinto l'appello dell'INPS dichiarando prescritto il credito, perché tra la scadenza originaria del versamento e la ricezione dell'avviso bonario era decorso il termine quinquennale. La Corte territoriale aveva inoltre escluso la sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c., ritenendo che l'omessa compilazione del quadro RR non integrasse occultamento doloso del debito. Con il ricorso per cassazione l'INPS denuncia violazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. 241/1997, dell'art. 17 DPR 435/2001 e del D.P.C.M. 4 giugno 2009, sostenendo che la Corte d'appello abbia erroneamente individuato il dies a quo della prescrizione senza considerare il differimento del termine di pagamento al 6 luglio 2009, con conseguente tempestività della richiesta di pagamento ricevuta il 2 luglio 2014.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS. Ha affermato che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che rileva anche l'eventuale differimento normativo di tale termine. Poiché per i contributi dell'anno 2008 il termine era stato slittato al 6 luglio 2009 in base al D.P.C.M. 4 giugno 2009, la richiesta di pagamento notificata il 2 luglio 2014 risultava tempestiva e il credito non era prescritto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta, che dovrà riesaminare il merito della controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, tenendo conto del termine di pagamento effettivamente previsto o differito.

  • art. 2941 n. 8 c.c.

    La sospensione per occultamento doloso del debito richiede un comportamento fraudolento idoneo a celare il debito; l'omessa compilazione del quadro RR non è stata ritenuta sufficiente dalla Corte territoriale.

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995

    Disciplina l'obbligo contributivo alla gestione separata dei professionisti nei casi previsti.

  • art. 18 d.lgs. n. 241/1997

    Richiamato come norma del sistema di versamento/contribuzione, in relazione alla questione del termine di pagamento.

  • art. 17 DPR n. 435/2001

    Richiamato per la disciplina dei termini di versamento, rilevante ai fini del dies a quo prescrizionale.

  • D.P.C.M. 4 giugno 2009

    Ha differito al 6 luglio 2009 il termine di versamento dei contributi per l'anno 2008, incidendo sulla decorrenza della prescrizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto in cassazione per violazione di legge.

Massime di principio

  • In materia di contributi previdenziali, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine legale o regolamentare per il pagamento, non già da una data astratta o originaria se il termine sia stato validamente differito.
  • Ai fini del calcolo della prescrizione contributiva, il differimento normativo del termine di versamento si applica a tutti i soggetti inclusi nella platea destinataria della disciplina, con conseguente spostamento del dies a quo.
  • L'eventuale sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito richiede un comportamento connotato da effettiva volontà fraudolenta di celare la pretesa creditoria; non ogni omissione dichiarativa è di per sé sufficiente.
  • Nel giudizio di legittimità, la questione della prescrizione in materia previdenziale costituisce questione di diritto che il giudice può rilevare e valutare indipendentemente dalle sole allegazioni di parte.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.