Cassazione Civile, Ordinanza n. 06253/2025 del 09/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una socia di una s.r.l., con il quale l'Ufficio determinava per l'anno d'imposta 2004 un maggior reddito da partecipazione, in conseguenza di un precedente accertamento emesso nei confronti della società che aveva rideterminato il reddito d'impresa. La C.T.P. rigettava il ricorso della contribuente; la C.T.R. dichiarava inammissibile l'appello ritenendo che non fossero stati formulati motivi specifici, ma solo riproposte le questioni già esaminate, aggiungendo che il primo giudice aveva scrutinato tutte le deduzioni difensive. In cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'atto di appello conteneva almeno tre motivi specifici, relativi alla mancata allegazione del processo verbale di constatazione all'atto impositivo, alla decadenza dell'Ufficio e all'inapplicabilità del raddoppio dei termini di accertamento, nonché all'erronea contestazione di operazioni inesistenti; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; 3) violazione dell'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 sul raddoppio dei termini nei confronti dei soci non amministratori.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la C.T.R. abbia dichiarato inammissibile l'appello senza applicare il corretto criterio di interpretazione della specificità dei motivi, criterio che nel processo tributario va letto in modo non formalistico e restrittivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, perché riesamini l'appello nel merito con congrua motivazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. Le considerazioni della C.T.R. sul merito sono state ritenute irrilevanti perché pronunciate dopo la statuizione di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato quale parametro del motivo per violazione di legge dedotto contro la sentenza d'appello.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato quale parametro del motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente.
La Corte ribadisce che l'appello è mezzo di gravame a devoluzione piena e che la specificità dei motivi non richiede rigidità formali, essendo sufficiente l'indicazione, anche sintetica, delle ragioni di fatto e di diritto della richiesta di riforma, purché siano chiaramente individuati i capi censurati e la portata delle doglianze.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È evocato come norma sulla motivazione della sentenza, la cui violazione era dedotta per asserita motivazione apparente.
art. 43, comma 3, d.P.R. 28 settembre 1973, n. 600
È richiamato nel terzo motivo per contestare l'applicazione del raddoppio dei termini di accertamento ai soci non amministratori; il motivo è rimasto assorbito.
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario l'inammissibilità dell'appello per mancanza o assoluta incertezza dei motivi specifici va interpretata restrittivamente; i motivi possono ricavarsi anche implicitamente dall'atto complessivamente considerato, se la volontà di contestare la decisione di primo grado è inequivoca.
La Corte lo richiama per affermare che la norma sull'inammissibilità dell'appello tributario è di stretta interpretazione, in quanto eccezionale e limitativa dell'accesso alla giustizia.
Massime di principio
- Nel processo di appello, anche tributario, la specificità dei motivi non richiede formule sacramentali o un'esposizione tecnicamente rigorosa: è sufficiente che dall'atto emerga, anche in modo sintetico o implicito ma univoco, quali punti della decisione di primo grado si intendono censurare e per quali ragioni.
- L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, nel processo tributario, costituisce eccezione di stretta interpretazione; deve essere dichiarata solo quando l'atto non consenta in alcun modo di comprendere le doglianze proposte.
- Quando il giudice di merito dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione, ogni successiva argomentazione sul merito inserita nella sentenza resta priva di rilievo decisorio e non richiede autonoma impugnazione.
- Se l'atto di appello contiene censure riconoscibili e riferite ai punti decisivi della sentenza, la dichiarazione di inammissibilità per asserita genericità viola l'art. 342 c.p.c. e impone la cassazione con rinvio per l'esame nel merito.
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