Cassazione Civile, Ordinanza n. 06389/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una società aveva proposto opposizione avverso una cartella di pagamento emessa per la riscossione di un credito iscritto a ruolo dalla Prefettura, relativo a sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada. La società sosteneva che, pur essendo il suo legale rappresentante presente al momento della contestazione orale immediata dell'infrazione al trasgressore e pur avendo sottoscritto il verbale, non le fosse mai stata consegnata né notificata copia del verbale stesso; ciò le avrebbe impedito di esercitare compiutamente il diritto di difesa. Il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione e il Tribunale aveva confermato, ritenendo sufficiente la contestazione immediata e non necessaria la notificazione entro 90 giorni. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società denunciava violazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 21-bis l. n. 241/1990 e degli artt. 200 e ss. cod. strada, censurando l'idea che la contestazione immediata orale potesse legittimare la pretesa sanzionatoria anche in assenza di successiva consegna o notificazione del verbale all'obbligato in solido.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha chiarito che, anche quando la violazione del codice della strada sia stata contestata immediatamente in forma orale, senza consegna contestuale della copia del verbale, è comunque necessario che tale copia sia successivamente consegnata o notificata sia al trasgressore sia all'obbligato in solido, perché solo così si garantisce la conoscenza formale dell'atto e l'effettivo esercizio del diritto di difesa. La decisione del Tribunale, che aveva escluso la necessità della notificazione del verbale entro 90 giorni sul presupposto della sola contestazione immediata, è stata quindi cassata. La causa è stata rinviata al Tribunale di Verona in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
richiamato a fondamento del diritto di difesa, che non può dirsi pienamente garantito se il verbale non è mai consegnato o notificato all'obbligato in solido.
invocato dalla ricorrente come parametro di legittimità della pretesa sanzionatoria e delle modalità di conoscenza dell'atto.
le norme sul procedimento di contestazione delle violazioni stradali richiedono, pur nella contestazione immediata orale, la successiva messa a conoscenza del verbale in forma scritta al destinatario della sanzione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la contestazione immediata orale dell'infrazione non esaurisce gli adempimenti necessari a rendere efficace il provvedimento sanzionatorio.
- Se il verbale non è consegnato contestualmente al trasgressore o all'obbligato in solido, è comunque indispensabile una successiva consegna o notificazione della copia del verbale; la totale omissione di tale passaggio compromette la possibilità di esercitare il diritto di difesa.
- Nel procedimento sanzionatorio stradale devono essere distinti i momenti dell'accertamento, della verbalizzazione e della consegna/notificazione del verbale: la validità della contestazione immediata non elimina l'esigenza che l'atto scritto sia portato a conoscenza del destinatario in forma non più modificabile.
- Ai fini dell'opponibilità della sanzione all'obbligato in solido, la sua presenza al momento della contestazione al trasgressore non basta se non sia stata successivamente assicurata la conoscenza formale del verbale.
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