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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29352/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un procedimento per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e plurimi reati-fine. La Corte d'appello di Napoli, in riforma parziale della sentenza di primo grado, ha escluso per tutti gli imputati le aggravanti di cui all'art. 74, commi 3 e 4, d.P.R. 309/1990 e, su concordato ex art. 599-bis c.p.p. per alcuni imputati, ha rideterminato le pene. I ricorsi per cassazione sono stati proposti da quattro imputati: uno ha articolato due ricorsi distinti, uno per contestare la mancata valutazione di cause di proscioglimento e la congruità della pena, nonché la confisca per equivalente e, con altro ricorso, la pretesa illegittimità della pena per la mancata esclusione dell'aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/1990 e la confisca per sproporzione/equivalente; un altro ha contestato l'applicazione della continuazione con fatti già giudicati, la determinazione della pena e la riduzione conseguente all'esclusione delle aggravanti; altri due hanno dedotto un unico motivo ciascuno, lamentando il mancato esame delle condizioni per il proscioglimento. Un ulteriore imputato ha impugnato l'affermazione di responsabilità per l'associazione e per i reati-fine, la ritenuta aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/1990, l'aumento di pena per la continuazione e la confisca ex art. 240-bis c.p. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi relativi a questioni rinunciate con il concordato in appello o non devolute al giudice di merito, mentre ha esaminato nel merito le censure sulla confisca e sulla prova della partecipazione al sodalizio per l'imputato che non aveva concordato la pena. Per quest'ultimo, la confisca è stata ritenuta legittima sia sotto il profilo dell'equivalente, avendo i giudici di merito quantificato il profitto del traffico di hashish in base alle intercettazioni e ai dati investigativi, sia sotto il profilo della sproporzione, nonostante un passaggio motivazionale illogico sulla provenienza ereditaria di due immobili, perché la sentenza di primo grado e quella d'appello si integravano in modo da sorreggere comunque la misura. Quanto all'altro imputato, la Corte ha ritenuto che il compendio indiziario fosse coerente e sufficiente per affermare la partecipazione all'associazione e il coinvolgimento nei reati-fine; ha inoltre ritenuto congruo l'aumento di pena per la continuazione e inammissibili le ulteriori censure per genericità o novità.

La decisione

Il ricorso dell'imputato che aveva contestato merito, aggravanti e confisca è stato rigettato con condanna alle spese. I ricorsi degli altri imputati sono stati dichiarati inammissibili, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende. La Corte ha affermato che, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di appello preclude in cassazione le doglianze sulle questioni rinunciate, sulla mancata valutazione ex art. 129 c.p.p. e sulla mera congruità della pena, salvo che si deduca l'illegalità della sanzione o vizi del consenso/contenuto dell'accordo. Ha inoltre ritenuto infondate le censure sulla confisca per equivalente e sulla confisca per sproporzione, valorizzando la distinzione tra le due forme di ablazione e la corretta quantificazione del profitto del reato. La motivazione dell'affermazione di responsabilità per l'associazione e i reati-fine è stata ritenuta immune da vizi logici decisivi e non rivalutabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    le aggravanti sono state escluse in appello; la censura sulla loro permanenza è stata ritenuta inammissibile quando proposta dopo concordato ex art. 599-bis c.p.p. o comunque infondata nei limiti devolutivi

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice per i plurimi reati-fine di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti

  • art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    lamentata e contestata la configurabilità dell'aggravante; la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità o per effetto preclusivo del concordato

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    il concordato in appello comporta rinuncia ai motivi di appello non devoluti e preclude in cassazione le doglianze su motivi rinunciati, salvo questioni sulla formazione della volontà, sul consenso del PM o sul contenuto difforme della decisione

  • art. 129 cod. proc. pen.

    la mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello nell'ambito del concordato

  • art. 521 cod. proc. pen.

    invocato per lamentare un'estensione temporale del calcolo del profitto rispetto al capo di imputazione; la censura è stata ritenuta non decisiva/infondata

  • art. 240-bis cod. pen.

    la confisca per sproporzione prescinde dal collegamento del bene con il singolo reato e si fonda sulla sproporzione tra patrimonio e redditi leciti, con presunzione iuris tantum di illecita accumulazione

  • art. 240 cod. pen.

    richiamato nel ragionamento sulla confisca diretta e sulla natura del bene; la Corte distingue confisca diretta ed equivalente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. l'imputato che rinuncia ai motivi di appello non può poi dedurre in cassazione censure riferite a quei motivi, né dolersi della mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o della mera congruità della pena, salvo che alleghi vizi della formazione del consenso, del consenso del pubblico ministero o una decisione difforme dall'accordo.
  • La confisca per equivalente è legittima quando il giudice di merito abbia accertato la responsabilità per uno specifico reato e abbia quantificato il profitto con motivazione ancorata a dati investigativi concreti; in tale forma di ablazione non opera il criterio della 'ragionevolezza temporale' proprio della confisca per sproporzione.
  • Ai fini della confisca per sproporzione, il giudice deve verificare la congruenza temporale tra acquisti patrimoniali e attività illecita e confrontarsi con le allegazioni difensive sulla lecita provenienza dei beni; tuttavia, se la sentenza di primo grado e quella di appello si integrano in modo coerente, un singolo passaggio motivazionale non decisivo non travolge la misura.
  • Il profitto del reato coincide con l'incremento economico effettivamente conseguito attraverso l'illecito e non va decurtato dei costi sostenuti per la commissione del reato.
  • Nel giudizio di legittimità la valutazione della prova indiziaria non può tradursi in una nuova lettura del compendio probatorio: la Corte controlla solo la correttezza logica e giuridica del ragionamento inferenziale, non la diversa possibile apprezzabilità degli indizi.
  • La specificazione dell'aumento di pena per i singoli reati satelliti nel reato continuato deve essere motivata in modo da rendere comprensibile il percorso seguito dal giudice, ma la profondità della motivazione può essere contenuta quando l'aumento è modesto e il disvalore dei fatti è chiaramente esplicitato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiConfisca di prevenzioneSpaccio
RamiProcesso penaleReati fallimentariStupefacentiMisure di prevenzione
IstitutiInutilizzabilità della provaConfiscaContinuazioneNe bis in idemOnere della prova

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