Cassazione Penale, Sentenza n. 29352/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un procedimento per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e plurimi reati-fine. La Corte d'appello di Napoli, in riforma parziale della sentenza di primo grado, ha escluso per tutti gli imputati le aggravanti di cui all'art. 74, commi 3 e 4, d.P.R. 309/1990 e, su concordato ex art. 599-bis c.p.p. per alcuni imputati, ha rideterminato le pene. I ricorsi per cassazione sono stati proposti da quattro imputati: uno ha articolato due ricorsi distinti, uno per contestare la mancata valutazione di cause di proscioglimento e la congruità della pena, nonché la confisca per equivalente e, con altro ricorso, la pretesa illegittimità della pena per la mancata esclusione dell'aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/1990 e la confisca per sproporzione/equivalente; un altro ha contestato l'applicazione della continuazione con fatti già giudicati, la determinazione della pena e la riduzione conseguente all'esclusione delle aggravanti; altri due hanno dedotto un unico motivo ciascuno, lamentando il mancato esame delle condizioni per il proscioglimento. Un ulteriore imputato ha impugnato l'affermazione di responsabilità per l'associazione e per i reati-fine, la ritenuta aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/1990, l'aumento di pena per la continuazione e la confisca ex art. 240-bis c.p. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi relativi a questioni rinunciate con il concordato in appello o non devolute al giudice di merito, mentre ha esaminato nel merito le censure sulla confisca e sulla prova della partecipazione al sodalizio per l'imputato che non aveva concordato la pena. Per quest'ultimo, la confisca è stata ritenuta legittima sia sotto il profilo dell'equivalente, avendo i giudici di merito quantificato il profitto del traffico di hashish in base alle intercettazioni e ai dati investigativi, sia sotto il profilo della sproporzione, nonostante un passaggio motivazionale illogico sulla provenienza ereditaria di due immobili, perché la sentenza di primo grado e quella d'appello si integravano in modo da sorreggere comunque la misura. Quanto all'altro imputato, la Corte ha ritenuto che il compendio indiziario fosse coerente e sufficiente per affermare la partecipazione all'associazione e il coinvolgimento nei reati-fine; ha inoltre ritenuto congruo l'aumento di pena per la continuazione e inammissibili le ulteriori censure per genericità o novità.
La decisione
Il ricorso dell'imputato che aveva contestato merito, aggravanti e confisca è stato rigettato con condanna alle spese. I ricorsi degli altri imputati sono stati dichiarati inammissibili, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende. La Corte ha affermato che, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di appello preclude in cassazione le doglianze sulle questioni rinunciate, sulla mancata valutazione ex art. 129 c.p.p. e sulla mera congruità della pena, salvo che si deduca l'illegalità della sanzione o vizi del consenso/contenuto dell'accordo. Ha inoltre ritenuto infondate le censure sulla confisca per equivalente e sulla confisca per sproporzione, valorizzando la distinzione tra le due forme di ablazione e la corretta quantificazione del profitto del reato. La motivazione dell'affermazione di responsabilità per l'associazione e i reati-fine è stata ritenuta immune da vizi logici decisivi e non rivalutabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
le aggravanti sono state escluse in appello; la censura sulla loro permanenza è stata ritenuta inammissibile quando proposta dopo concordato ex art. 599-bis c.p.p. o comunque infondata nei limiti devolutivi
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice per i plurimi reati-fine di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti
art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
lamentata e contestata la configurabilità dell'aggravante; la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità o per effetto preclusivo del concordato
il concordato in appello comporta rinuncia ai motivi di appello non devoluti e preclude in cassazione le doglianze su motivi rinunciati, salvo questioni sulla formazione della volontà, sul consenso del PM o sul contenuto difforme della decisione
la mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello nell'ambito del concordato
invocato per lamentare un'estensione temporale del calcolo del profitto rispetto al capo di imputazione; la censura è stata ritenuta non decisiva/infondata
la confisca per sproporzione prescinde dal collegamento del bene con il singolo reato e si fonda sulla sproporzione tra patrimonio e redditi leciti, con presunzione iuris tantum di illecita accumulazione
richiamato nel ragionamento sulla confisca diretta e sulla natura del bene; la Corte distingue confisca diretta ed equivalente
in caso di inammissibilità del ricorso, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. l'imputato che rinuncia ai motivi di appello non può poi dedurre in cassazione censure riferite a quei motivi, né dolersi della mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o della mera congruità della pena, salvo che alleghi vizi della formazione del consenso, del consenso del pubblico ministero o una decisione difforme dall'accordo.
- La confisca per equivalente è legittima quando il giudice di merito abbia accertato la responsabilità per uno specifico reato e abbia quantificato il profitto con motivazione ancorata a dati investigativi concreti; in tale forma di ablazione non opera il criterio della 'ragionevolezza temporale' proprio della confisca per sproporzione.
- Ai fini della confisca per sproporzione, il giudice deve verificare la congruenza temporale tra acquisti patrimoniali e attività illecita e confrontarsi con le allegazioni difensive sulla lecita provenienza dei beni; tuttavia, se la sentenza di primo grado e quella di appello si integrano in modo coerente, un singolo passaggio motivazionale non decisivo non travolge la misura.
- Il profitto del reato coincide con l'incremento economico effettivamente conseguito attraverso l'illecito e non va decurtato dei costi sostenuti per la commissione del reato.
- Nel giudizio di legittimità la valutazione della prova indiziaria non può tradursi in una nuova lettura del compendio probatorio: la Corte controlla solo la correttezza logica e giuridica del ragionamento inferenziale, non la diversa possibile apprezzabilità degli indizi.
- La specificazione dell'aumento di pena per i singoli reati satelliti nel reato continuato deve essere motivata in modo da rendere comprensibile il percorso seguito dal giudice, ma la profondità della motivazione può essere contenuta quando l'aumento è modesto e il disvalore dei fatti è chiaramente esplicitato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29226/2026 del 03/08/2026
- Sentenza penale · 3 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29227/2026 del 03/08/2026
- Sentenza penale · 3 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29230/2026 del 03/08/2026
- Sentenza penale · 3 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29231/2026 del 03/08/2026
- Sentenza penale · 3 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29232/2026 del 03/08/2026
- Sentenza penale · 3 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29336/2026 del 03/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →