Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36786/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di risarcimento e ripristino proposta da due proprietari che assumevano di essere titolari di un appartamento e del sovrastante lastrico solare, sostenendo di aver subito infiltrazioni e di non poter accedere al lastrico perché, anni prima, la controparte aveva realizzato una veranda e una porta che avevano ostruito il passaggio. Nei gradi di merito gli attori avevano lamentato, tra l'altro, la natura condominiale del passetto di accesso, il mancato riconoscimento dei danni da impedito accesso e il rigetto della domanda di ripristino del muro divisorio. La Corte d'appello aveva rigettato il primo motivo ritenendo non provata la comproprietà del passetto e valorizzando titoli e consulenza tecnica d'ufficio, dai quali risultava che il passetto era accessorio al solo appartamento dei convenuti ed era posto al loro piano, con accesso mediante porta chiusa a chiave nella loro disponibilità. Il ricorso per cassazione originario era stato dichiarato inammissibile perché mirava, in sostanza, a una diversa lettura delle risultanze istruttorie e dei titoli. Con il successivo ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., i ricorrenti deducevano errore di fatto revocatorio, sostenendo che la Corte di cassazione non avrebbe percepito il vero contenuto del ricorso originario: secondo loro, il primo motivo non censurava un'apprezzabile domanda nuova, ma la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 1117 c.c. sulla condominialità del passetto; inoltre, la Corte avrebbe omesso di esaminare il motivo relativo al collegamento funzionale del passetto con il lastrico solare, così basando l'inammissibilità su una presunta inesistenza del motivo o su una svista percettiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non vi fosse un errore di fatto revocatorio, perché le doglianze dei ricorrenti tendevano in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e della ricostruzione fattuale, cioè della natura del passetto e dei titoli di provenienza. Secondo la Corte, l'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una vera e propria svista percettiva su un fatto interno agli atti del giudizio di legittimità, non un errore di diritto, di giudizio o di valutazione. Inoltre, se l'asserito errore riguarda la decisione di merito, la parte deve impugnare quella decisione nei modi ordinari, non riproporre la questione in revocazione della sentenza di cassazione. È stato anche ribadito che, pur senza nominare espressamente tutti i motivi, la Corte non incorre in errore di fatto se la decisione è sorretta da una costruzione logico-giuridica incompatibile con i motivi asseritamente trascurati. È stato infine posto a carico dei ricorrenti l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    la revocazione della sentenza di cassazione è ammessa solo per errore di fatto, consistente in una svista percettiva su un fatto risultante dagli atti interni al giudizio di legittimità, non per errori di diritto o di valutazione

  • art. 391-bis c.p.c.

    concorre a delimitare, insieme all'art. 395, n. 4, c.p.c., i casi di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel ricorso originario come norma asseritamente violata, ma la Corte ha rilevato che la doglianza mirava a un riesame del merito

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel ricorso originario come norma asseritamente violata, ma non ha giustificato la revocazione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta a una nuova valutazione del materiale istruttorio

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel ricorso originario, ma la contestazione era in realtà valutativa e quindi estranea all'errore revocatorio

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel ricorso originario, ma non idoneo a trasformare in errore di fatto una doglianza sul merito

  • art. 1100 c.c.

    richiamato nel ricorso originario in tema di comunione, ma la Corte ha escluso che la questione potesse riaprirsi in revocazione

  • art. 1101 c.c.

    richiamato nel ricorso originario in tema di comunione, senza rilievo decisivo nel giudizio di revocazione

  • art. 1117 c.c.

    richiamato per sostenere la natura condominiale del passetto, ma la Corte ha confermato che la questione era stata risolta in base a titoli e accertamenti di fatto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere probatorio, ma la doglianza è stata ritenuta volta a rimettere in discussione l'accertamento di merito

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che la domanda sulla condominialità non fosse nuova, ma ciò non integra errore di fatto revocatorio

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per porre a carico dei ricorrenti l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 398 c.p.c.

    richiamato come norma procedurale relativa all'impugnazione contro la decisione di merito quando l'errore denunciato riguarda la sentenza di appello

  • art. 394, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per affermare che l'errore di fatto che incide sulla decisione di merito va fatto valere contro quella decisione, non successivamente in revocazione della cassazione

Massime di principio

  • Integra errore di fatto revocatorio della sentenza di cassazione soltanto una svista percettiva su un fatto risultante dagli atti interni del giudizio di legittimità; non basta una contestazione dell'apprezzamento delle prove o della qualificazione giuridica dei fatti.
  • La revocazione della sentenza di cassazione non è uno strumento per ottenere un nuovo giudizio di merito: sono estranei al rimedio gli errori di diritto, gli errori di giudizio e le censure che mirano a una diversa ricostruzione fattuale.
  • Se l'errore dedotto attiene alla sentenza di merito o agli atti esaminati dal giudice di merito, la parte deve utilizzare i mezzi di impugnazione ordinari contro quella decisione, non la revocazione della successiva pronuncia di legittimità.
  • Non sussiste errore di fatto revocatorio quando la Corte, pur senza richiamare espressamente tutti i singoli motivi, fonda la propria decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con i motivi asseritamente omessi o trascurati.
  • Per affermare la natura condominiale di un bene occorre la prova della sua attitudine funzionale al servizio o godimento collettivo delle unità immobiliari; se il bene risulta destinato al solo servizio di una singola unità, la condominialità va esclusa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.