Cassazione Civile, Ordinanza n. 30768/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (preponente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di agenzia avente ad oggetto la promozione della vendita di calzature. La società agente chiese il pagamento delle provvigioni e dell'indennità ex art. 1751 c.c.; la società preponente resistette e propose domanda riconvenzionale per la restituzione del campionario consegnato all'agente per l'attività promozionale. Il Tribunale rigettò la riconvenzionale e la Corte d'appello confermò, ritenendo che le calzature del campionario, una volta trascorsa la stagione, non avessero valore economico e che mancasse prova scritta idonea a identificarle. In cassazione la preponente denunciò: (1) violazione di norme sostanziali e processuali per motivazione apparente e erronea negazione del valore economico del campionario; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. per omessa considerazione delle bolle di consegna che attestavano la consegna di campioni non destinati alla vendita; (3) violazione dell'obbligo di pronuncia per mancata decisione sulla domanda di risarcimento per equivalente in caso di impossibilità di restituzione; (4) omessa pronuncia sulle spese; (5) omesso esame di fatti decisivi, ritenuto dalla Corte di cassazione inammissibile per la c.d. doppia conforme.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi, ha dichiarato assorbito il quarto e inammissibile il quinto. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la risoluzione del contratto di agenzia, anche per mutuo consenso, comporti l'obbligo dell'agente di restituire il campionario ricevuto; che fosse apodittica l'affermazione della mancanza di valore economico delle calzature, potendo esse essere rivendute a prezzo ridotto e conservare anche un valore ideativo; e che la corte territoriale avesse reso una motivazione apparente omettendo di valutare i documenti richiamati, tra cui le bolle di consegna recanti descrizione, numero, marchio e destinazione a campioni. È stato inoltre affermato che, ove la restituzione non sia possibile, sorge un'obbligazione risarcitoria dell'agente.
Norme richiamate
L'indennità di fine rapporto è richiamata come oggetto della domanda originaria proposta dall'agente; la Corte non si sofferma sul suo contenuto, ma sulla domanda riconvenzionale di restituzione del campionario.
Invocato per censurare la valutazione della prova; la Corte rileva che il giudice di merito ha omesso di considerare documenti rilevanti ai fini dell'individuazione del campionario.
Richiamato insieme ad altre norme per denunciare la motivazione apparente e l'asserita errata valutazione della notoria permanenza di valore del campionario.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione all'obbligo di restituzione e alla natura patrimoniale della prestazione dovuta.
Richiamato per sostenere la responsabilità per l'inadempimento dell'obbligo di restituzione del campionario.
art. 111 Cost.
Richiamato per censurare la motivazione apparente della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato come parametro di deduzione della violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Utilizzato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia.
Richiamato per la censura di omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria per equivalente e sulle spese.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dedotto per omesso esame di fatti decisivi; il motivo è dichiarato inammissibile per doppia conforme.
La Corte lo applica per ritenere inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme.
Richiamato per individuare l'ambito temporale di applicazione della disciplina sulla doppia conforme.
Richiamata come legge di conversione del D.L. 83/2012 ai fini dell'applicabilità della disciplina sulla doppia conforme.
Cass. civ., Sez. Un., 11/02/2016, n. 2723
Richiamata per il principio secondo cui il giudice deve dare conto dell'iter logico seguito e della valutazione dei documenti rilevanti, altrimenti la motivazione è apparente.
Massime di principio
- Nel contratto di agenzia, la cessazione del rapporto comporta, in linea di principio, l'obbligo dell'agente di restituire il campionario ricevuto per l'attività promozionale del preponente.
- L'obbligo di restituzione del campionario non viene meno per il solo fatto che sia trascorsa la stagione di riferimento: il bene può conservare un valore economico, anche come merce rivendibile a prezzo ridotto, o un valore ideativo legato alla pregevolezza dei modelli e dei materiali.
- La motivazione è apparente quando il giudice afferma apoditticamente un fatto decisivo senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito e senza confrontarsi con i documenti specificamente indicati dalla parte.
- Ai fini dell'individuazione dei beni costituenti il campionario, il giudice deve valutare la documentazione di consegna che ne indichi numero, descrizione, marchio e destinazione a campioni non destinati alla vendita.
- Se la restituzione in forma specifica del campionario non è più possibile, l'agente può essere tenuto a una corrispondente obbligazione risarcitoria.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile, nei giudizi soggetti alla nuova disciplina, quando ricorre la 'doppia conforme' ai sensi dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
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