Cassazione Civile, Ordinanza n. 21561/2025 del 27/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2005 emesso nei confronti della socia unica di una società a responsabilità limitata, in cui l'Ufficio aveva imputato alla persona fisica utili extracontabili presuntivamente distribuiti dalla società, a seguito di una verifica fiscale che aveva contestato l'indeducibilità di alcuni costi e un richiesto rimborso IVA. In giudizio di rinvio, la Corte di giustizia tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo, in sostanza, che non fosse stato dimostrato l'effettivo e definitivo accertamento delle maggiori somme contestate alla società, e valorizzando il fatto che l'avviso societario era stato notificato quando la società era già cancellata e dunque era affetto da vizio radicale/inesistenza. L'Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c. e dell'art. 2495 c.c., sostenendo che il giudice di rinvio si sarebbe posto in contrasto con il principio di diritto già enunciato dalla Cassazione nel precedente rinvio: l'accertamento nei confronti del socio è autonomo rispetto a quello societario, che costituisce solo presupposto di fatto e non condizione giuridica dell'imposizione sul socio; pertanto il giudice di rinvio avrebbe erroneamente ritenuto necessaria la definitività dell'accertamento societario e avrebbe omesso di verificare se la contribuente avesse fornito prova idonea a superare la presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente e non può trasformare il presupposto fattuale dell'accertamento societario in una condizione giuridica dell'accertamento nei confronti del socio. Ha quindi rilevato che la Corte di merito, invece di limitarsi a verificare se la contribuente avesse fornito prova contraria sufficiente a vincere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa, ha nuovamente escluso la pretesa erariale assumendo l'inefficacia/nullità dell'accertamento societario. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e deve uniformarvisi; non può riesaminare questioni precluse né discostarsi dalla regula iuris fissata in sede rescindente.
La Corte esclude che la vicenda debba essere ricondotta alla responsabilità sussidiaria del socio cessato ex art. 2495 c.c., applicando invece i principi propri dell'accertamento fiscale nelle società a ristretta base partecipativa.
La preclusione del doppio conforme opera solo rispetto alla censura ex art. 360, n. 5, c.p.c.; nel caso concreto non essendo dedotto vizio motivazionale, non vi è inammissibilità per doppia conforme.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato inquadrato come violazione e falsa applicazione di legge, e quindi scrutinabile in cassazione senza richiedere la rivalutazione del fatto.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
In tema di imposte sui redditi, legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili prodotti da società a ristretta base azionaria, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
Richiamato solo per osservare, in via generale, che tra giudizio societario e giudizio del socio può esistere un rapporto di dipendenza idoneo a imporre il coordinamento dei procedimenti tramite sospensione, pur senza configurare litisconsorzio necessario.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione e non può riesaminare questioni già coperte dal giudicato rescindente o trasformare un presupposto di fatto in una condizione giuridica diversa da quella indicata dalla Suprema Corte.
- In tema di accertamento fiscale relativo a società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento nei confronti del socio è autonomo rispetto a quello della società: l'eventuale accertamento societario costituisce solo il presupposto fattuale dell'imputazione degli utili extracontabili al socio, non una condizione necessaria di validità dell'azione nei suoi confronti.
- La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili comporta inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare alternativamente la mancata realizzazione dei maggiori ricavi, l'accantonamento o il reinvestimento degli stessi, oppure l'attribuzione a soggetto diverso.
- Il vizio di violazione di legge è configurabile quando il giudice attribuisce alla norma un contenuto che essa non possiede o ne nega/apprende erroneamente la portata precettiva, senza che ciò comporti rivalutazione del merito fattuale.
- Nel processo di rinvio sono precluse nuove questioni e nuovi accertamenti estranei alle statuizioni della Cassazione; il giudice del rinvio deve svolgere solo gli accertamenti ancora devoluti dal principio di diritto cassatorio.
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