Cassazione Penale, Sentenza n. 34624/2023 del 08/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 13/10/2022 che lo ha confermato nella condanna per il reato di truffa. Le censure formulate sono: inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 640 e 61 n. 7 c.p.; mancata assunzione di una prova decisiva; vizio di motivazione in ordine al dolo, alla ricostruzione del fatto criminoso, al diniego istruttorio e alla mancata valutazione della remissione di querela.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. La Corte ha ritenuto che, trattandosi di sentenza resa in camera di consiglio con motivazione contestuale, il termine per proporre impugnazione fosse di 15 giorni decorrenti dalla lettura del provvedimento in udienza (13/10/2022), dunque scaduto il 28/10/2022. Il ricorso è stato depositato il 14/11/2022 presso la cancelleria del giudice di pace di Piombino e pertanto è tardivo. Conseguentemente è stata pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale che disciplina il reato di truffa, evocata quale norma applicata nella condanna impugnata
Circostanza aggravante richiamata dal ricorrente come erroneamente applicata nella determinazione della pena
art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. b) c.p.p.
Interpretazione utilizzata per stabilire che, avendo la sentenza motivazione contestuale letta in udienza, il termine decadenziale di 15 giorni per impugnare decorre dalla lettura del provvedimento
Richiamato per determinare la data effettiva di deposito del ricorso (14/11/2022) e confrontarla con il termine per impugnare
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per la comminazione della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 23-bis, L. n. 176/2020; art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020; art. 8 D.L. 198/2022
Richiami formali alla normativa sulla trattazione con contraddittorio scritto e alla disciplina speciale delle impugnazioni durante il periodo emergenziale; citate in relazione alla trattazione del ricorso
Massime di principio
- Per sentenze rese in camera di consiglio con motivazione contestuale il termine per impugnare è di 15 giorni e decorre dalla lettura del provvedimento in udienza: bisogna calcolare esattamente la decorrenza per evitare decadenze
- Il deposito tardivo dell'impugnazione comporta l'inammissibilità e impedisce che il merito venga esaminato, con conseguente condanna alle spese e possibili somme a favore della Cassa delle ammende
- In presenza di termini decadenziali è essenziale conservare prove del giorno e dell'ora di notifica/deposito (ricevute, datario di cancelleria, PEC) e utilizzare modalità che garantiscano la tempestività (PEC, deposito a mani, raccomandata con ricevuta)
- Se si contesta solo la motivazione o la valutazione probatoria, occorre comunque rispettare i termini procedurali; altrimenti le questioni di merito non saranno esaminate
- In situazioni analoghe valutare immediatamente la possibilità di rimedi alternativi o richieste proceduralmente idonee (es. istanza di riesame/rettifica del calcolo del termine se vi è stato vizio nella determinazione della decorrenza) prima della scadenza temporale
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