Cassazione Civile, Ordinanza n. 14570/2025 del 30/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La società bancaria ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva confermato il diniego di annullamento di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, relativo alla registrazione di una sentenza della Corte d’appello che aveva condannato l’istituto di credito a restituire al correntista somme indebitamente addebitate sul conto, con interessi. La banca ha proposto cinque motivi: 1) vizio di legge per difetto di motivazione dell’avviso di liquidazione, perché non sarebbe stata allegata la sentenza registrata; 2) violazione della disciplina sull’alternatività registro/IVA, sostenendo che anche le restituzioni derivanti da rapporti di conto corrente rientrano nel campo IVA; 3) erronea applicazione dell’art. 8 della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, perché la pronuncia civile sarebbe dovuta ricadere nella lett. e) e quindi nell’imposta fissa, trattandosi di declaratoria di nullità di clausole contrattuali con conseguente restituzione; 4) errata qualificazione degli interessi come moratori e, comunque, loro non autonoma tassabilità; 5) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancanza del ‘caso d’uso’ ex art. 6 d.P.R. 131/1986 per il deposito del documento in cancelleria.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo, il quarto e il quinto motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto infondato e in parte inammissibile il primo motivo. In particolare ha affermato che la sentenza civile da registrare, poiché aveva accertato la nullità di clausole del contratto di conto corrente e aveva disposto la restituzione di somme indebitamente addebitate, rientrava nell’art. 8, comma 1, lett. e), della Tariffa, con imposta di registro in misura fissa, e non nella lett. b). Ha inoltre precisato che gli interessi riconosciuti nella sentenza civile sono accessori del credito e non possono essere tassati separatamente; quanto al motivo omesso in appello, ha applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il deposito di un documento in giudizio non integra ‘caso d’uso’. La sentenza della CTR è stata quindi cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato accolto l’originario ricorso della banca contro l’avviso di liquidazione.
Norme richiamate
L’avviso di liquidazione deve essere adeguatamente motivato; tuttavia, in tema di imposta di registro su atti giudiziari, la motivazione è sufficiente se consente di individuare agevolmente il provvedimento tassato, senza necessità di allegarne integralmente il testo.
art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986
Si applica ai provvedimenti di condanna al pagamento di somme o valori quando la pronuncia non sia accompagnata da declaratoria di nullità, annullamento o risoluzione; non è la norma di riferimento per la ripetizione di indebito derivante da nullità contrattuale.
art. 8, comma 1, lett. e), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986
Si applica in misura fissa ai provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, anche se recano condanna alla restituzione di denaro o beni; la regola vale anche per la nullità parziale di clausole contrattuali con sostituzione automatica della disciplina legale.
Il principio di alternatività tra imposta di registro e IVA non opera nelle ipotesi di nullità delle clausole e conseguente indebito oggettivo, perché presuppone la validità del contratto e rileva per i casi riconducibili alle ipotesi dell’art. 8, lett. c).
La norma riguarda la determinazione della base imponibile IVA e non consente di fondare l’assoggettamento separato degli interessi nel caso esaminato.
Nella ripetizione di indebito oggettivo, chi ha ricevuto un pagamento non dovuto deve restituire la somma con frutti e interessi; la decorrenza segue la regola della domanda o della costituzione in mora, secondo la buona o mala fede dell’accipiens.
La ‘domanda’ richiamata dall’art. 2033 c.c. comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora.
L’art. 2033 c.c. è norma parzialmente derogatoria rispetto al principio secondo cui i crediti liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto.
La nullità può riguardare anche singole clausole del contratto, con sopravvivenza del rapporto e sostituzione automatica delle clausole nulle con la disciplina legale; tale ipotesi è rilevante ai fini dell’art. 8, lett. e), d.P.R. 131/1986.
Accertata l’omessa pronuncia su un motivo di appello e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare senza rinvio e decidere nel merito.
È denunciabile la nullità della sentenza per omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello.
Il deposito di un documento a fini probatori nel processo contenzioso non integra ‘caso d’uso’.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro su sentenze civili, la pronuncia che dichiara la nullità di un contratto o di singole clausole e, per effetto di tale accertamento, condanna alla restituzione di somme indebitamente percepite, va tassata in misura fissa ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. e), della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986.
- La distinzione decisiva, ai fini dell’imposta di registro, non è tra condanna al pagamento e condanna restitutoria in sé, ma tra condanna inserita in un rapporto valido e condanna conseguente alla caducazione del titolo negoziale per nullità, annullamento o risoluzione.
- La nullità parziale di clausole contrattuali, con sostituzione automatica della disciplina legale ex art. 1419, comma 2, c.c., è assimilabile, ai fini fiscali, alla declaratoria di nullità del contratto quando la condanna restitutoria è conseguenza diretta dell’eliminazione delle clausole invalide.
- Il principio di alternatività tra imposta di registro e IVA opera solo in presenza di atti o prestazioni che restano nel perimetro di un rapporto validamente produttivo di effetti; non si applica alla ripetizione di indebito derivante da clausole nulle.
- Gli interessi riconosciuti insieme al capitale nel giudizio di ripetizione di indebito non sono tassabili separatamente come posta autonoma, essendo accessori del credito principale.
- Nel processo di legittimità, il deposito di un documento in giudizio non costituisce ‘caso d’uso’ ai fini dell’imposta di registro.
- L’avviso di liquidazione relativo ad atti giudiziari è sufficientemente motivato se consente l’individuazione agevole della sentenza o del decreto tassato, senza necessità di allegazione integrale dell’atto.
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