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Sentenza

Sentenza del 22/03/2022 n. 9192 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società impugnava la rettifica dell'Agenzia delle Entrate che aveva riconosciuto un valore venale assai superiore a quello dichiarato nell'atto di compravendita (dichiarato Euro 169.300, rettificato a Euro 540.900). In appello aveva dedotto, e prodotto perizia, che gli immobili acquistati erano in stato di degrado/abbandono alla data dell'atto e che pertanto il valore normale di mercato non poteva essere ricavato dalle quotazioni OMI in condizioni di normalità. Contestava che la CTR non avesse adeguatamente esaminato le produzioni probatorie e gli argomenti relativi allo stato conservativo, limitandosi ad affermare la legittimità del metodo di stima e l'adozione del valore minimale OMI.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi relativi a presunte omessa pronuncia e vizio motivazionale generale, ritenendo che la CTR avesse affrontato il motivo sullo stato del compendio. Tuttavia ha accolto il quarto e il quinto motivo: la CTR non ha esaminato un fatto decisivo (lo stato di degrado/abbandono degli immobili) e non ha valutato se tale condizione potesse far scendere il valore anche sotto i minimi OMI, né se i confronti con immobili 'simili' fossero effettivamente comparabili. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51

    Stabilisce che la rettifica del valore deve basarsi sull'individuazione concreta del valore di mercato; la Corte ha richiamato l'obbligo che l'accertamento muova da elementi concreti e che le quotazioni OMI debbano essere integrate da ulteriori indizi specifici quando il contribuente contestI lo stato dell'immobile.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. a) e art. 52

    Richiamate come norme del regime delle imposte indirette e dei parametri per la determinazione della base imponibile; la Corte ha osservato che l'uso delle quotazioni come parametro necessita di adeguata verifica delle condizioni concrete dell'immobile.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5

    Richiamato dai motivi di cassazione: i ricorsi invocavano nullità per omessa pronuncia/violazione dell'obbligo motivazionale e violazione di norme probatorie; la Corte ha valutato quali censure fossero fondate.

  • art. 2697 c.c.

    Richiama l'onere della prova: la decisione sottolinea che quando l'ufficio contesta il valore dichiarato deve fornire elementi probatori e stime integrative se il contribuente allega circostanze che incidono sul valore (es. degrado).

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    Norme citate nella giurisprudenza su presunzioni semplici in tema di accertamento dei valori; la Corte ricorda che le quotazioni OMI da sole non hanno carattere di prova assoluta e devono essere combinate con elementi gravi, precisi e concordanti.

  • Giurisprudenza di Cassazione (es. SS.UU. n. 8053/14, Cass. n. 24550/20, n. 21813/18)

    La Corte richiama precedenti che affermano: le quotazioni OMI/ORNI non possono fondare esclusivamente l'accertamento; occorrono elementi integrativi e il giudice deve valutare tutte le prove e le contestazioni sullo stato dell'immobile.

Massime di principio

  • Le quotazioni OMI/ORNI forniscono indicazioni di massima ma non costituiscono di per sé prova piena del valore venale in comune commercio; se il contribuente contesta lo stato dell'immobile l'amministrazione deve integrare con elementi specifici e il giudice deve valutarli.
  • Se il contribuente produce prove documentali o perizie che indicano degrado/abbandono, tale fatto è decisivo e il giudice di merito deve esaminarlo esplicitamente: l'omesso esame di un fatto decisivo determina cassazione.
  • L'adozione del valore minimo OMI non è automaticamente sufficiente per ritenere congruo l'accertamento quando vi siano elementi che potrebbero giustificare un valore anche inferiore; occorre valutare la concreta condizione dell'immobile.
  • Il metodo comparativo richiede che i beni presi a confronto siano effettivamente simili nelle caratteristiche rilevanti; lo stato di conservazione è elemento che può escludere la comparabilità.
  • La mancata effettuazione di un sopralluogo non vale di per sé a smentire la rettifica, ma l'amministrazione resta gravata dall'onere di fornire ulteriori indici di stima specifici quando il contribuente allega circostanze che incidono sul valore.

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