Cassazione Civile, Ordinanza n. 03194/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (risparmiatore)
La controversia
Una titolare di 27 buoni postali fruttiferi emessi tra il 1987 e il 1989 ha convenuto in giudizio la società emittente chiedendo il pagamento degli importi ricalcolati secondo i tassi indicati sul retro dei titoli, sostenendo la non opponibilità del d.m. 13 giugno 1986 o comunque la sua disapplicazione per vizi dell’atto amministrativo e per mancata comunicazione personale della modifica dei rendimenti; in subordine chiedeva il pagamento quantificato secondo il d.m. 13 giugno 1986. Il tribunale aveva accolto in larga parte la pretesa principale. In appello, la società ha ottenuto la riduzione delle somme dovute al solo importo calcolato secondo il d.m. 13 giugno 1986, mentre la titolare ha ottenuto solo parziale accoglimento della domanda di interessi ulteriori ex art. 1284, comma 4, c.c. La titolare ha poi proposto ricorso per cassazione, ma lo ha successivamente rinunciato per sopravvenuto difetto di interesse; la società ha proposto ricorso incidentale contro il capo che riconosceva gli interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c., sostenendo che non vi fosse ritardo imputabile e che, comunque, quella norma fosse inapplicabile a un credito di fonte legale/amministrativa come quello dei buoni fruttiferi postali.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità limitatamente al ricorso principale, a seguito della rinuncia della ricorrente principale. Ha invece accolto il ricorso incidentale della società, cassando la sentenza impugnata solo nella parte in cui aveva riconosciuto gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. Ha quindi deciso nel merito, condannando la società al pagamento dei soli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. sulle somme dovute in base al d.m. 13 giugno 1986, con esclusione dei buoni sottoscritti nel 1987, a decorrere dalla prima richiesta in giudizio fino al saldo. Ha confermato il regolamento delle spese dei gradi di merito e ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso principale determina l’estinzione del giudizio di legittimità limitatamente a tale impugnazione, anche senza adesione espressa della controparte.
È la norma che disciplina la trattazione camerale e la memoria depositata dalla controricorrente non incide sulla validità della rinuncia del ricorso principale.
Gli interessi maggiorati presuppongono un ritardo imputabile al debitore e una funzione deterrente/risarcitoria; non si applicano quando il ritardo non è imputabile al debitore e il credito sia stato contestato sul quantum poi determinato giudizialmente.
Restano dovuti gli interessi legali ordinari sulle somme riconosciute, dalla prima richiesta sino al saldo.
Gli interessi non esigibili non possono produrre a loro volta interessi ai fini dell’art. 1284, comma 4, c.c.; la Corte richiama la norma per negare la maturazione degli interessi su interessi quando il credito non era ancora esigibile.
art. 172, comma 1, d.P.R. n. 156/1973
Gli interessi sui buoni postali sono computati per periodi non inferiori al bimestre ed esigibili solo al momento del rimborso del capitale.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dopo la cassazione parziale.
La parte che ha dato causa all’estinzione può essere condannata alle spese; nel caso concreto le spese di legittimità sono state comunque compensate integralmente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha ritenuto inapplicabile il contributo unificato aggiuntivo nei confronti della parte che ha rinunciato validamente al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso principale, se rituale e depositata ai sensi dell’art. 390 c.p.c., produce l’estinzione del giudizio di legittimità limitatamente a quell’impugnazione, anche in mancanza di adesione espressa della controparte.
- Gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. presuppongono un ritardo imputabile al debitore e svolgono funzione deterrente rispetto all’inadempimento; non sono dovuti quando il debitore abbia offerto tempestivamente quanto poi giudizialmente ritenuto dovuto e il creditore abbia rifiutato senza giustificato motivo.
- La maggiorazione degli interessi di mora di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile in modo automatico a crediti il cui ammontare sia oggetto di determinazione giudiziale, specie quando la parte creditrice contesti il quantum offerto in una procedura legalmente disciplinata.
- Quando non sussistono ulteriori accertamenti in fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata in parte qua e decidere nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.
- Se la domanda principale è rinunciata e il ricorso incidentale è accolto solo su un capo accessorio, l’esito complessivo può giustificare la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.
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