Cassazione Civile, Ordinanza n. 29240/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
Gli eredi di un mutuatario hanno agito contro la banca con cui il loro dante causa aveva stipulato sei contratti di mutuo fondiario, chiedendo: l'accertamento della nullità dei contratti per indeterminatezza del tasso di interesse, usurarietà degli interessi, capitalizzazione degli interessi e, per uno dei mutui, anche carenza di causa e illiceità dell'oggetto; la restituzione delle somme indebitamente percepite; il risarcimento dei danni per asserite segnalazioni illegittime alla Centrale Rischi; la risoluzione dei contratti per violazione di correttezza e buona fede. In appello, la banca ha resistito alla conferma del rigetto. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: omessa pronuncia e motivazione apparente della sentenza d'appello, specie sulla prescrizione dell'azione di ripetizione e sul collegamento funzionale tra i mutui; ultrapetizione o decisione difforme rispetto ai motivi di gravame, per avere la Corte d'appello richiamato il tema dei mutui di scopo; omesso esame e mancata ammissione di c.t.u.; violazione delle norme processuali e sostanziali per avere ritenuto tardiva la produzione in appello dei decreti attuativi della legge antiusura, ritenuti invece necessari per accertare il tasso soglia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso, ha accolto il quinto motivo relativo alla tardiva produzione dei decreti attuativi della legge n. 108/1996 e ha dichiarato assorbito il quarto motivo. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che i decreti ministeriali sulla determinazione del tasso soglia, ai fini dell'usura nei rapporti bancari, hanno natura integrativa della disciplina e devono essere conosciuti e applicati dal giudice di merito anche se non prodotti tardivamente dalle parti; quindi il giudice può acquisirne conoscenza d'ufficio o con strumenti istruttori, mentre in cassazione non è ammesso l'ingresso di tale documentazione non prodotta nei gradi di merito.
Norme richiamate
richiamato come parametro della dedotta omessa pronuncia e del rispetto del principio dispositivo
richiamato per censurare l'omessa pronuncia e l'asserita motivazione apparente; la Corte ha escluso la fondatezza delle doglianze sui primi motivi
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del vizio di motivazione dedotto dai ricorrenti
richiamato con riferimento alla produzione in appello dei decreti attuativi, ritenuta invece ammissibile/irrilevante ai fini della decisione secondo la Corte di legittimità
richiamato nel terzo motivo per sostenere la pretesa novità della questione sui mutui di scopo
richiamato nel terzo motivo in tema di nullità processuale dedotta
richiamato con riguardo alla valutazione della prova e alla produzione documentale; la Corte ha escluso il vizio nei primi motivi
richiamato nel quarto motivo sulla ripartizione dell'onere probatorio e sulla mancata c.t.u.
richiamato nel quarto motivo in tema di consulenza tecnica d'ufficio
richiamato nel quarto motivo per la richiesta istruttoria in appello
richiamato nel quarto motivo in tema di valutazione delle prove e c.t.u.
la Corte ha affermato che i decreti ministeriali attuativi della legge antiusura integrano la disciplina e devono essere applicati dal giudice di merito ai fini dell'accertamento del tasso soglia
Massime di principio
- Nei giudizi relativi all'usura bancaria, i decreti ministeriali che determinano il tasso soglia hanno natura integrativa della disciplina legale e, come tali, devono essere conosciuti e applicati dal giudice di merito anche in mancanza di tempestiva produzione documentale della parte.
- Per gli atti amministrativi integrativi della normativa antiusura non opera, in sede di merito, una rigida preclusione probatoria tale da impedire al giudice di acquisirne conoscenza d'ufficio o mediante ausili istruttori; in cassazione, invece, non è consentito introdurre documenti nuovi non prodotti nei precedenti gradi.
- La censura di omessa pronuncia o di motivazione apparente è inammissibile quando la sentenza d'appello abbia comunque esaminato la questione controversa e la doglianza si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito.
- Non integra vizio di ultrapetizione il richiamo, nella motivazione, a un profilo fattuale o giuridico utilizzato solo come argomento a sostegno della decisione, quando il giudice abbia comunque deciso sulla questione devoluta con i motivi di appello.
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