Sentenza del 11/02/2015 n. 2621 - Corte di Cassazione
Direttiva comunitaria 2001/77/Ce attuata con d.lgs. n. 387 del 2003 e succ. modifiche - Regime di sostegno per lo sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Esenzione o riduzione ICI - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato quattro atti di classamento relativi a turbine eoliche, contestando, tra l'altro, la validità della notificazione, il contrasto dell'accatastamento con le direttive europee sulle energie rinnovabili, l'utilizzo di elementi tratti da un processo verbale di constatazione riferito a terzi, l'insufficiente motivazione degli avvisi e la determinazione della rendita mediante comparazione con altri impianti. Sosteneva inoltre che la promozione delle fonti rinnovabili imponesse una riduzione o un'esenzione dall'ICI e che gli impianti dovessero essere sottovalutati o classificati diversamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alle direttive comunitarie, affermando che la normativa europea e nazionale di sostegno alle energie rinnovabili non prevede né una particolare disciplina catastale per gli impianti eolici né esenzioni o riduzioni ICI. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati, anche per difetto di autosufficienza, mancata corretta individuazione del vizio denunciato e perché la CTR aveva motivato il classamento mediante il confronto con impianti analoghi. È stata confermata la classificazione degli impianti come opifici in categoria catastale D/1 e la contribuente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate 5.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Direttiva 2001/77/CE
Direttiva Comunitaria 2001/77/CE del 27 settembre 2001
La direttiva promuove la produzione di energia da fonti rinnovabili, ma non impone una specifica classificazione catastale degli impianti né esenzioni o riduzioni dall'ICI.
D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387
Attua la direttiva 2001/77/CE e introduce misure di sostegno alle fonti rinnovabili, senza prevedere deroghe alla disciplina catastale o agevolazioni ICI per gli impianti eolici.
Direttiva 2009/28/CE
Direttiva Comunitaria 2009/28/CE del 23 aprile 2009
Ha abrogato e sostituito la direttiva 2001/77/CE, mantenendo un quadro di sostegno alle energie rinnovabili senza introdurre esenzioni fiscali o una disciplina catastale speciale.
Prevede un regime di sostegno per lo sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ma non stabilisce specificità nell'accatastamento degli impianti né esenzioni o riduzioni ICI.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 1
La contestazione relativa all'inserimento nella busta di atti destinati a un altro soggetto non è stata esaminata nel merito, poiché la contribuente non aveva provato adeguatamente il fatto e il motivo non rispettava i requisiti di autosufficienza.
La Corte ha escluso che l'onere della prova fosse stato invertito: l'Amministrazione aveva fornito una giustificazione del classamento tramite la comparazione con impianti eolici similari.
Non è stato utilizzato un valore meramente notorio delle turbine; la CTR ha ricavato la valutazione mediante una presunzione fondata sul confronto con fatti e impianti analoghi.
Diversi motivi sono stati dichiarati inammissibili perché il vizio denunciato non era stato correttamente qualificato, non erano stati trascritti gli atti rilevanti o non erano state indicate con precisione le ragioni della censura.
Massime di principio
- Gli incentivi europei e nazionali alle energie rinnovabili non comportano automaticamente esenzioni o riduzioni delle imposte immobiliari, né impongono una classificazione catastale agevolata.
- Gli impianti eolici destinati alla produzione di energia elettrica possono essere qualificati come opifici e accatastati in categoria D/1 quando costituiscono strutture produttive dotate di rilevanza economica.
- La rendita catastale può essere determinata anche mediante comparazione con impianti analoghi, purché il criterio sia adeguatamente motivato e sostenuto da elementi verificabili.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale trascrivere o indicare con precisione gli atti rilevanti, specificare il vizio denunciato e dimostrare che la questione era stata tempestivamente sollevata nei precedenti gradi di giudizio.
- Un vizio di notificazione o di confezionamento degli atti deve essere provato e deve essere chiaramente indicato quale conseguenza giuridica produca; una mera irregolarità non determina automaticamente la nullità dell'accertamento.
- La qualificazione catastale e l'assoggettamento a ICI o IMU devono essere valutati sulla base della normativa fiscale e catastale interna, salvo che una specifica norma europea o nazionale disponga espressamente un'esenzione o una deroga.
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