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Sentenza

Sentenza del 11/02/2015 n. 2623 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

G.M. aveva impugnato il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo relativo a una cartella per saldo IRAP, ottenendo ragione dalla CTP di Roma, che aveva ritenuto l’atto privo di elementi essenziali. La CTR del Lazio aveva respinto l’appello di Equitalia, reputato non pertinente la documentazione prodotta e condannato la concessionaria alle spese, rilevando anche l’emissione di uno sgravio. In Cassazione Equitalia ha proposto quattro motivi: il primo denunciava la violazione dell’art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, perché la cartella era stata sgravata dall’ente impositore il 5 ottobre 2007, dopo la comunicazione del preavviso del 2 febbraio 2007, e ciò avrebbe dovuto determinare la cessazione della materia del contendere. Il contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso nonostante Equitalia avesse pagato le spese liquidate in appello: l’adempimento di una sentenza esecutiva non implica, di per sé, acquiescenza. Ha inoltre chiarito che il decesso del contribuente non interrompe il giudizio di legittimità, governato dall’impulso d’ufficio. Il primo motivo è stato accolto parzialmente: poiché lo sgravio della cartella era intervenuto dopo il preavviso, la CTR avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere, dato che l’efficacia del preavviso di fermo segue le sorti della pretesa tributaria. Gli altri tre motivi sono rimasti assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Non ha disposto automaticamente la compensazione delle spese in applicazione dell’art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, ma le ha compensate integralmente per giusti motivi, considerando che il fermo è una facoltà del concessionario esercitata entro i limiti di legge e che non erano stati indicati né l’importo della cartella né il valore dell’auto; inoltre, non risultava provata l’iscrizione del fermo nei pubblici registri. La decisione non attribuisce una vittoria piena nel merito a Equitalia: accoglie la sua richiesta di definire il giudizio per cessazione della materia del contendere, senza condanna del contribuente alle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 46

    Se a tale declaratoria non consegue, tout court, la compensazione delle spese del giudizio, D.Lgs. n. 546 del 1992 , ex art. 46, comma 3, (che, per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 274 del 2005, è limitata ai casi, diversi da quello in esame, di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge), la statuizione sulle spese non deve, neppure, necessariamente seguire la regola della soccombenza virtuale, quando siano ravvisabili giusti motivi per disporne la compensazione, ex art. 92 c.p.c..

    La cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 46, comma 3: tale disposizione opera nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge. Le spese possono comunque essere compensate per giusti motivi, anche senza applicare necessariamente la soccombenza virtuale.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 86

    Il fermo amministrativo di un bene mobile registrato, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86 il cui preavviso si colloca all'interno di una sequenza procedimentale - emanazione del provvedimento di fermo, preavviso, iscrizione del provvedimento - con funzione analoga a quella dell'avviso di mora nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale, (Cass. SU n. 10672 del 2009), costituisce una misura preordinata all'espropriazione forzata dei beni del debitore al fine di consentire la realizzazione del credito dell'Amministrazione.

    Il fermo è una misura della riscossione diretta a consentire la realizzazione del credito pubblico; il preavviso è una fase della sequenza che precede l’iscrizione. La sua efficacia dipende dalla permanenza della pretesa tributaria sottostante e viene meno se il contribuente risulta vittorioso nel giudizio relativo a tale pretesa.

  • Codice di procedura civile, art. 92

    Se a tale declaratoria non consegue, tout court, la compensazione delle spese del giudizio, D.Lgs. n. 546 del 1992 , ex art. 46, comma 3, (che, per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 274 del 2005, è limitata ai casi, diversi da quello in esame, di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge), la statuizione sulle spese non deve, neppure, necessariamente seguire la regola della soccombenza virtuale, quando siano ravvisabili giusti motivi per disporne la compensazione, ex art. 92 c.p.c..

    Anche quando il processo si chiude per cessazione della materia del contendere, il giudice può compensare le spese in presenza di giusti motivi; la compensazione non è automatica, ma va giustificata dalle circostanze del caso.

Massime di principio

  • Se una cartella tributaria viene sgravata dopo la comunicazione del preavviso di fermo, il giudizio relativo al preavviso può cessare per sopravvenuta carenza della pretesa sottostante: l’efficacia della misura cautelare segue quella della pretesa tributaria.
  • Il pagamento delle spese imposte da una sentenza esecutiva, effettuato per evitare l’esecuzione forzata o altri pregiudizi, non costituisce da solo acquiescenza e non preclude l’impugnazione.
  • Nel giudizio di legittimità, il decesso della parte non determina automaticamente l’interruzione del processo, che è governato dall’impulso d’ufficio; il difensore può proseguire l’attività difensiva secondo i principi richiamati dalla Corte.
  • La cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente la compensazione delle spese: il giudice deve individuare una base normativa o giusti motivi per compensarle.
  • Chi deduce che il fermo sia sproporzionato rispetto al credito deve fornire elementi concreti, come l’importo della cartella e il valore del bene; in mancanza, la sproporzione non risulta dimostrata.

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