Sentenza del 11/02/2015 n. 2635 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia originava dalla liquidazione dell’imposta di successione dovuta per la morte del padre dei contribuenti, avvenuta nel 1971. Dopo che la Commissione tributaria regionale della Basilicata, con sentenza del 23 maggio 2005, aveva respinto l’appello contro la conferma della liquidazione, i contribuenti avevano chiesto la revocazione della decisione, sostenendo che l’Amministrazione avesse indotto dolosamente i giudici a credere che l’avviso di liquidazione del 1983 fosse stato convalidato dalla sentenza della Cassazione n. 11561/1997. La richiesta di revocazione era stata respinta il 24 luglio 2009. In Cassazione S.A. ha proposto quattro motivi, relativi agli obblighi di emissione e motivazione di un nuovo avviso di liquidazione, alla qualificazione del motivo revocatorio come dolo anziché errore risultante da prove riconosciute false, all’applicazione dell’art. 54 del D.P.R. n. 637/1972 e alla motivazione della sentenza. Ha inoltre contestato l’inclusione nell’attivo ereditario di una somma sulla base di una norma successiva all’apertura della successione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito le contestazioni sulla liquidazione dell’imposta. I motivi erano eccentrici rispetto alla ragione decisiva della sentenza impugnata: la Commissione tributaria aveva escluso, con motivazione non specificamente censurata, che l’Amministrazione avesse agito con dolo e aveva ritenuto irrilevante il modo in cui era formulato l’avviso rispetto alla decisione oggetto di revocazione. La diversa prospettazione fondata sull’art. 395, n. 2, c.p.c. era inoltre priva di autosufficienza, perché il ricorso non riportava il contenuto dell’atto introduttivo della revocazione; in ogni caso, tale ipotesi presuppone prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza. La Corte ha ritenuto non necessario integrare il contraddittorio nei confronti della sorella S.A.M., pur essendo litisconsorte nel giudizio precedente, dato che il ricorso era inammissibile. Non risultano statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
Art. 395, n. 1, c.p.c.
la commissione tributaria ha motivatamente escluso che la sentenza revocanda fosse stata effetto del dolo di una delle parti a danno dell'altra.
La revocazione per dolo richiede che la decisione impugnata sia stata effetto del dolo di una parte ai danni dell’altra. Nel caso concreto, la Commissione aveva escluso tale presupposto e il ricorrente non aveva contrastato specificamente questa ratio.
Art. 395, n. 2, c.p.c.
l'art. 395 c.p.c., n. 2, suppone la revocazione conseguente all'essersi giudicato in base a prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza.
La revocazione prevista da questa disposizione presuppone una decisione basata su prove che siano state riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza; la mera deduzione di un errore dell’ufficio non basta.
Art. 331 c.p.c.
Non è cioè necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., qualora l'impugnazione risulti inammissibile.
Se il ricorso per cassazione è inammissibile, la Corte può evitare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso, dando prevalenza al principio di ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione occorre censurare in modo specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata: contestazioni su questioni diverse o solo genericamente formulate non ne consentono il riesame e possono comportare l’inammissibilità.
- Chi invoca la revocazione per dolo deve allegare e dimostrare che la condotta dolosa di una parte abbia determinato la decisione; non è sufficiente segnalare un’inesattezza o una formulazione ambigua dell’atto amministrativo se non si dimostra il nesso con la pronuncia.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: se la censura dipende dal contenuto dell’atto introduttivo del precedente giudizio, occorre riportare nel ricorso i passaggi necessari a verificarla.
- Quando l’impugnazione è inammissibile, può non essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte pretermesso, in applicazione del principio di ragionevole durata del processo.
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