Sentenza del 11/02/2015 n. 2642 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso per cassazione era rivolto contro la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 972, depositata il 30 luglio 2008, che aveva determinato in Euro 37.550,75 l’indennità per l’espropriazione del fondo di C.G., disposta con decreto del 13 giugno 2005 in favore del Demanio della Regione Siciliana. Con il primo motivo l’Assessorato sosteneva che la Corte d’appello avesse individuato erroneamente il soggetto legittimato passivamente, indicando la Provincia di Catania perché aveva curato la procedura espropriativa. Con il secondo contestava il criterio di calcolo dell’indennità: a suo avviso si sarebbe dovuto considerare il fondo come incolto produttivo, sulla base della situazione rilevata all’immissione in possesso, e detrarre Euro 28.191,09 già corrisposti a C.G. a titolo di risarcimento per l’impaludamento e la perdita di produttività del terreno, così da evitare una duplicazione del ristoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: l’Assessorato non aveva trascritto né localizzato nel fascicolo gli atti della procedura necessari a dimostrare che la Provincia fosse l’autorità espropriante; è stato inoltre ritenuto infondato, poiché l’Assessorato aveva determinato l’indennità quale beneficiario dell’espropriazione. Il secondo motivo è stato rigettato: la procedura, avviata con decreto del 27 luglio 2004 e conclusa con decreto di esproprio del 13 giugno 2005, era regolata dal D.P.R. n. 327 del 2001; gli artt. 20 e 21 invocati riguardavano la scansione procedimentale, non il criterio di determinazione dell’indennità. La Corte d’appello aveva calcolato l’indennità in base al valore agricolo medio della coltura effettivamente praticata, l’agrumeto, secondo l’art. 40, comma 3, del D.P.R. n. 327 del 2001, applicabile all’epoca. La richiesta di detrarre il risarcimento già ricevuto non è stata esaminata nel merito in Cassazione, perché l’Assessorato non aveva censurato la relativa statuizione e l’accertamento del giudice di merito era quindi rimasto incontestato. L’Assessorato è stato condannato a rifondere a C.G. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori.
Norme richiamate
Art. 366, n. 6, c.p.c.
Nè la ricorrente ha indicato la sede processuale del giudizio di merito in cui è avvenuta la produzione dei relativi documenti, onde porre la Corte in condizione di esercitare il sindacato richiesto.
Chi ricorre in Cassazione deve indicare in modo autosufficiente gli atti e i documenti sui quali fonda la censura, riportandone il contenuto rilevante e precisando dove siano stati prodotti nel giudizio di merito. L’omissione può rendere il motivo inammissibile.
D.P.R. n. 327 del 2001, art. 3
Ad ogni modo dal tenore del ricorso è dato comunque intendere che a determinare l'indennità espropriativa avverso la quale è stata proposta dal C. l'opposizione alla stima dinanzi alla Corte d'appello di Catania è stato l'Assessorato regionale ricorrente quale beneficiario dell'espropriazione medesima, disposta in favore del Demanio Regionale, ramo territorio ed ambiente, sicchè, avuto riguardo a tale profilo, il motivo è comunque infondato.
Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto infondata la contestazione sulla legittimazione passiva dell’Assessorato perché era questo ad aver determinato l’indennità, quale beneficiario dell’espropriazione. Il principio non identifica automaticamente il beneficiario con l’autorità espropriante in ogni caso: la titolarità va valutata sulla base degli atti e del ruolo effettivamente svolto nella procedura.
D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 20 e 21
Orbene è inconferente la deduzione, da parte della ricorrente, delle norme violate, indicate negli artt. 20 e 21 del citato decreto n. 327 del 2001, che attengono alla scansione procedimentale, laddove la ricorrente si duole invece dell'errata determinazione della misura dell'indennità di esproprio.
Le disposizioni relative alle fasi della procedura non sono pertinenti se la censura riguarda il criterio sostanziale usato per quantificare l’indennità. I motivi di impugnazione devono indicare norme coerenti con l’errore denunciato.
D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, comma 3
la Corte d'appello di Catania ha determinato sulla base del valore agricolo medio in ragione della coltura, agrumeto, effettivamente praticata sul fondo (già L. n. 865 del 1971, art. 16; D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, comma 3 quale vigente al tempo della decisione resa dalla Corte d'appello di Catania ed applicabile alla procedura espropriativa in oggetto, definita con decreto d'esproprio del 13.6.2005).
Per questa procedura, la Corte ha ritenuto applicabile il criterio del valore agricolo medio riferito alla coltura effettivamente praticata sul fondo, in base alla disposizione vigente nel periodo rilevante. La pronuncia precisa che la successiva declaratoria d’illegittimità costituzionale della norma non rilevava rispetto alle censure effettivamente proposte nel giudizio di Cassazione.
Art. 360 c.p.c.
La decisione tratta i motivi di ricorso per cassazione proposti dall’Amministrazione, distinguendo la censura processuale sulla legittimazione da quella relativa al criterio di determinazione dell’indennità. Il testo non contiene una proposizione interpretativa autonoma dell’articolo.
Massime di principio
- Nel ricorso per Cassazione, chi fonda una censura su atti o documenti deve identificarli con precisione, riportarne il contenuto rilevante e indicare dove siano stati prodotti nel giudizio di merito; altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile.
- La legittimazione passiva nelle controversie sull’indennità di esproprio va verificata alla luce degli atti e del ruolo concreto dei soggetti nella procedura; in questo caso è stata ritenuta corretta la partecipazione dell’ente che aveva determinato l’indennità ed era beneficiario dell’espropriazione.
- Le norme invocate devono essere pertinenti al tipo di errore denunciato: disposizioni sulle fasi procedimentali non dimostrano, da sole, un errore nel criterio di quantificazione dell’indennità.
- La determinazione dell’indennità dipende dalla disciplina applicabile nel tempo e dalle caratteristiche concrete del fondo; per la procedura esaminata è stato utilizzato il valore agricolo medio riferito alla coltura effettivamente praticata.
- Un accertamento del giudice di merito non specificamente censurato in Cassazione resta incontestato nel giudizio di legittimità. Qui, non essendo stata denunciata la statuizione sul mancato scomputo del precedente risarcimento, la Corte non ha riesaminato nel merito se le due somme comportassero una duplicazione del ristoro.
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