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Sentenza

Sentenza del 11/02/2015 n. 2628 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

AIPA impugnava la decisione della CTR che aveva annullato l’avviso relativo all’imposta comunale sulla pubblicità per il 2007, contestata per due manufatti collocati presso l’esercizio della società. Con il primo motivo sosteneva che i manufatti, per dimensioni, collocazione e contenuto, avessero finalità pubblicitaria e non fossero insegne di esercizio esenti. Con il secondo contestava che la contribuente avesse assolto l’onere di provare i requisiti dell’esenzione e censurava il richiamo della CTR alla possibile nomina di un consulente tecnico d’ufficio. La CTR aveva ritenuto che le fotografie, corredate da riferimenti di misurazione, dimostrassero che le insegne non superavano la superficie rilevante ai fini dell’esenzione.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito la corretta qualificazione dei manufatti o la valutazione delle prove. Il primo motivo era inammissibile perché il quesito di diritto era generico e non pertinente alla fattispecie e il ricorso non riportava gli elementi fattuali necessari a verificare la censura. Il secondo era inammissibile perché contestava come violazione di legge un accertamento di fatto della CTR: il giudice di merito aveva ritenuto provate mediante fotografie le dimensioni, fino a 5 mq, rilevanti per l’esenzione prevista per le insegne di esercizio. Il riferimento alla CTU era un obiter dictum, non una ratio autonoma; inoltre AIPA non aveva denunciato il vizio di motivazione, unico profilo idoneo a consentire il sindacato su quell’accertamento. La Corte ha ritenuto superflua l’integrazione del contraddittorio verso il Comune, dato l’esito inammissibile del ricorso e in applicazione del principio di ragionevole durata del processo. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la società intimata non si era costituita. Resta quindi ferma la sentenza della CTR favorevole alla contribuente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 17, comma 1-bis

    ha ritenuto soddisfatto in forza della produzione di fotografie dei manufatti l'onere probatorio circa le dimensioni (fino a 5 mq di superficie) che giustificano, ai sensi del succitato D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1 bis l'esenzione dall'imposta comunale sulla pubblicità, per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono.

    La decisione applica l’esenzione alle insegne di esercizio che contraddistinguono la sede dell’attività commerciale o produttiva e non superano la superficie di 5 mq. La prova delle dimensioni è stata ritenuta, nel caso concreto, desumibile dalle fotografie; la valutazione della sufficienza di tale prova è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Il primo motivo è inammissibile, concludendosi con il quesito di diritto, come sopra trascritto, che non è in alcun modo riferibile alla fattispecie e comunque formulato in termini assolutamente generici

    Nel regime applicabile al ricorso, il quesito di diritto doveva essere pertinente e specifico rispetto alla controversia; un quesito generico o ridotto a un interpello sulla fondatezza della censura comportava l’inammissibilità del motivo.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis

    Viceversa l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito - che ha ritenuto che dalla sola produzione delle fotografie potesse desumersi la sussistenza del requisito dimensionale necessario per usufruire dell'esenzione prevista dalla succitata norma, costituisce tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in cassazione se non con riferimento al vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 nel testo applicabile, ratione temporis, al presente giudizio

    La valutazione delle prove e l’accertamento delle dimensioni dei manufatti spettano al giudice di merito. Per contestarli in Cassazione occorreva formulare una specifica censura di vizio motivazionale secondo la disciplina ratione temporis; non era sufficiente prospettare una violazione di legge.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Del pari è inammissibile il secondo motivo, con il quale parte ricorrente censura in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, neanche espressamente richiamato, comunque sotto il profilo della denunciata violazione e o falsa applicazione di norme di diritto, quello che invece è un tipico accertamento di fatto del giudice di merito

    Il motivo di violazione o falsa applicazione di legge non è lo strumento per rimettere in discussione un accertamento fattuale del giudice di merito, quale la valutazione della prova fotografica circa le dimensioni delle insegne.

Massime di principio

  • Per beneficiare dell’esenzione dall’imposta sulla pubblicità prevista per le insegne di esercizio entro 5 mq, la contribuente deve dimostrare i requisiti fattuali dell’esenzione; nel caso deciso, fotografie con riferimenti di misurazione sono state considerate prova sufficiente, ma ciò dipende dalla valutazione concreta del giudice di merito.
  • In Cassazione, la contestazione della qualificazione di un manufatto come insegna o messaggio pubblicitario deve indicare con precisione gli elementi concreti del caso e formulare un quesito pertinente, quando richiesto dalla disciplina processuale applicabile.
  • Non si può censurare come violazione di legge la valutazione di merito sulla sufficienza delle prove. Occorre utilizzare il tipo di censura processuale appropriato e rispettare i requisiti applicabili ratione temporis.
  • La consulenza tecnica d’ufficio è una facoltà del giudice e non serve, di regola, a supplire alle carenze probatorie della parte onerata; un riferimento ipotetico alla CTU non costituisce una ratio decidendi autonomamente impugnabile se la decisione si fonda già sulla prova acquisita.

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