Sentenza del 11/02/2015 n. 2617 - Corte di Cassazione
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - Giudicato esterno - Rilevabilità in sede di legittimità - Condizioni - Contenuto del ricorso - Osservanza del principio di autosufficienza - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'avviso di classamento notificato il 2 maggio 2006, con cui l'Agenzia aveva attribuito all'immobile alberghiero, dopo lavori di ristrutturazione e modifiche distributive, una rendita catastale di 180.000 euro, rettificando quella di 53.778 euro proposta dalla società con DOCFA del 26 aprile 2005. La contribuente ha contestato: (1) che la rendita proposta si fosse consolidata, perché la rettifica era stata notificata oltre il termine di dodici mesi previsto dal D.M. n. 701/1994; (2) che il precedente giudicato relativo a una DOCFA del 12 agosto 2002 impedisse una nuova rettifica della rendita; (3) che l'Ufficio potesse procedere a un nuovo classamento anche per cespiti non modificati, anziché limitarsi ad aggiungere il valore degli elementi prima non considerati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, n. 89/05/10, depositata il 22 febbraio 2010, che aveva riformato la decisione favorevole alla contribuente della Commissione tributaria provinciale di Salerno e respinto il ricorso contro il classamento. Il motivo sul giudicato esterno è stato dichiarato inammissibile: oltre alla diversità tra la precedente e la successiva procedura catastale, la ricorrente non aveva riprodotto nel ricorso il testo della sentenza invocata, limitandosi a riassumerla. Il motivo sulla decadenza è stato rigettato nel merito, poiché il termine annuale per la determinazione della rendita definitiva è ordinatorio e non comporta decadenza dell'Amministrazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché cumulava censure di violazione di legge e vizi motivazionali senza distinguerli né precisare la regola violata o i fatti decisivi controversi. La società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia 5.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. – giudicato
Tuttavia la giurisprudenza di questa Corte, sotto il profilo dell'autosufficienza a pena d'inammissibilità, ha avuto cura di affermare che il testo del giudicato esterno deve essere riprodotto nel ricorso, in questo senso non bastando il riassunto sintetico dello stesso come nella concreta fattispecie è avvenuto.
Il giudicato esterno può essere rilevato anche d'ufficio, ma chi lo invoca in cassazione deve riportare nel ricorso il testo della sentenza che assume passata in giudicato. Un semplice riassunto non consente alla Corte di verificarne portata e rilevanza e rende inammissibile la censura.
D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 3
il termine massimo ("entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni") di un anno assegnato all'ufficio dall'art. 1, comma 3, del d.m. per la "determinazione della rendita catastale definitiva" non ha natura perentoria, con conseguente decadenza dell'amministrazione dall'esercizio del potere di rettifica - costituente una modalità di esercizio dei poteri per la formazione ed aggiornamento del catasto - ma meramente ordinatoria.
Il termine di dodici mesi per determinare la rendita catastale definitiva è ordinatorio, non perentorio: la sua scadenza non fa decadere l'Amministrazione dal potere di rettificare la rendita proposta con DOCFA.
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Difatti, anche dopo l'abrogazione dell'art. 366 bis c.p.c., l'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, impone alla parte sotto il profilo dell'autosufficienza di spiegare quali siano le ragioni della censura.
Il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro e distinto le ragioni della censura, precisando se si deduce una violazione di legge o un vizio motivazionale e indicando gli elementi necessari a esaminarla; la Corte non deve supplire alle carenze dell'illustrazione.
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 20, come modificato dal D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 514
La disposizione è richiamata tra le norme invocate dalla contribuente, ma la Corte non ne ricava né applica una specifica interpretazione nel decidere il ricorso.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 56
Pertanto, ove l'amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi del D.P.R. n. 1142 cit., art. 56 a valere come "rendita proposta" fino a che l'ufficio non provvedere alla determinazione della rendita definitiva.
In attesa della determinazione definitiva da parte dell'Ufficio, la rendita indicata nella dichiarazione del contribuente vale come rendita proposta; ciò non impedisce una successiva determinazione definitiva.
Massime di principio
- Chi invoca in cassazione un giudicato esterno deve riprodurre nel ricorso il testo della sentenza rilevante: il riassunto o la mera indicazione del suo contenuto non soddisfano l'onere di autosufficienza.
- Perché un precedente giudicato impedisca una nuova decisione, occorre che la controversia successiva riguardi il medesimo oggetto; modifiche dell'immobile e una nuova procedura catastale possono escludere tale identità.
- Il termine di dodici mesi previsto per la definizione della rendita DOCFA è ordinatorio: il suo superamento, da solo, non consolida definitivamente la rendita proposta e non fa decadere l'Amministrazione dal potere di rettifica.
- Nel ricorso per cassazione, le censure di violazione di legge e quelle relative alla motivazione devono essere distinte e specificamente argomentate; la Corte non è tenuta a ricostruire autonomamente le ragioni della doglianza.
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