Ordinanza n. 3818/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione a un RTI della gara per la realizzazione di un fabbricato destinato a mensa e cucina presso una caserma
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti connessi, sostenendo che il raggruppamento temporaneo aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso perché la società mandante era stata destinataria di un provvedimento del MIT, adottato ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.lgs. 81/2008, recante interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti. Secondo la ricorrente, tale interdizione avrebbe determinato una causa automatica di esclusione, senza rilevanza della successiva revoca del provvedimento né delle misure di self-cleaning adottate dal raggruppamento. È stata inoltre dedotta l'omessa comunicazione alla stazione appaltante dell'interdizione, con conseguente configurabilità di un grave illecito professionale ai sensi dell'art. 98 del codice dei contratti pubblici e asserito tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto insussistente un sufficiente fumus boni iuris. Quanto alla pretesa omessa dichiarazione, ha rilevato che il provvedimento di interdizione era successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e che il raggruppamento aveva comunque comunicato alla stazione appaltante l'esistenza dell'interdizione e la sua revoca il 22 aprile 2026, prima della relazione del RUP del 5 maggio 2026 e dell'aggiudicazione. Quanto alla causa di esclusione automatica, il Collegio ha ritenuto applicabile l'art. 96, comma 6, del codice dei contratti pubblici, secondo cui l'operatore economico può non essere escluso, salvo le ipotesi richiamate dall'art. 94, comma 6, se dimostra la propria affidabilità mediante misure tempestive e sufficienti, come ritenuto dalla stazione appaltante nel caso concreto. La domanda cautelare è stata pertanto respinta; le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l'udienza pubblica di merito del 28 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, d.lgs. 81/2008
La disposizione è richiamata quale base del provvedimento ministeriale di interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti.
art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023
Il giudice richiama l'eccezione relativa alle cause di esclusione previste da tale comma, precisando che essa non ricorre nel caso esaminato.
art. 96, comma 6, d.lgs. 36/2023
Anche in presenza di cause di esclusione automatica, salvo quelle previste dall'art. 94, comma 6, l'operatore economico può non essere escluso se adotta misure di self-cleaning tempestive e sufficienti, ritenute tali dalla stazione appaltante.
La disposizione è richiamata in relazione alla dedotta configurabilità di un grave illecito professionale per l'omessa comunicazione dell'interdizione e per il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante.
Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR ha provveduto, respingendola per insufficienza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- La mancata indicazione in sede di offerta di un provvedimento sopravvenuto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte non integra, per ciò solo, un'omissione dichiarativa imputabile all'operatore economico; rileva invece la comunicazione della circostanza alla stazione appaltante prima della valutazione sull'affidabilità e dell'aggiudicazione.
- Anche in presenza di una causa di esclusione automatica, l'operatore economico può evitare l'esclusione quando dimostri di avere adottato misure di self-cleaning tempestive e sufficienti, salvo le specifiche ipotesi sottratte a tale possibilità dall'art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023.
- La valutazione della tempestività e sufficienza delle misure adottate dall'operatore economico ai fini del self-cleaning deve risultare compiuta dalla stazione appaltante prima dell'aggiudicazione e può sostenere, in sede cautelare, il giudizio di affidabilità dell'operatore.
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