Cassazione Civile, Ordinanza n. 23290/2024 del 28/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società già in liquidazione, intervenuta dopo il rigetto del reclamo avverso la sentenza del Tribunale che, preso atto dell’inammissibilità di una seconda domanda di concordato preventivo, aveva dichiarato il fallimento su iniziativa del Pubblico Ministero. La società, dopo una precedente cassazione con rinvio per carenza di motivazione sull’insolvenza, ha impugnato la nuova sentenza della Corte d’Appello di Bologna deducendo tre profili: 1) violazione degli artt. 384 e 392 c.p.c. e nullità della sentenza di primo grado, sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto della nullità della decisione del Tribunale e non riesaminare liberamente la sussistenza dell’insolvenza, inoltre lamentando l’impossibilità di introdurre nuovi documenti e domande nel giudizio rescissorio; 2) violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per la presunta tardiva costituzione del Pubblico Ministero in sede di rinvio; 3) violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c., degli artt. 1 e 5 l.fall., dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d’Appello fondato l’accertamento dell’insolvenza su atti del concordato non confluiti nel fascicolo del prefallimentare e per non avere considerato l’affitto d’azienda e la capacità dell’affittuaria di stare sul mercato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti e tre i motivi. Ha affermato che, in caso di cassazione per vizio di motivazione, il giudice di rinvio può valutare liberamente i fatti già acquisiti e anche altri fatti anteriori alla pronuncia impugnata; che la censura sul P.M. non indicava un concreto pregiudizio del diritto di difesa; e che la Corte d’Appello aveva correttamente accertato lo stato di insolvenza sulla base di una pluralità di elementi documentali e dichiarativi, conformemente ai principi sull’insolvenza delle società in liquidazione. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato la ricorrente alle spese, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel giudizio di rinvio derivante da cassazione per violazione di legge il giudice deve uniformarsi al principio di diritto; nel caso di cassazione per vizio di motivazione, invece, può rivalutare i fatti e svolgere ulteriori accertamenti nei limiti del giudizio rescissorio.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere i limiti del giudizio di rinvio, ma la Corte ha escluso che tali limiti impedissero il nuovo accertamento dell’insolvenza.
Nel giudizio di rinvio è consentita la trattazione nei limiti della fase rescissoria; la censura della ricorrente è stata ritenuta non decisiva rispetto al potere del giudice di rinvio di riesaminare i fatti rilevanti.
Le doglianze sono state ritenute inammissibili perché, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi motivazionali, miravano in realtà a una rivalutazione del merito.
Richiamato per la qualità di imprenditore commerciale e i presupposti soggettivi del fallimento.
Per la società in liquidazione, l’insolvenza va accertata in termini patrimoniali, verificando se gli attivi consentano l’integrale e paritario soddisfacimento dei creditori.
Richiamato dalla ricorrente per l’onere della prova, ma la Corte ha ritenuto che l’accertamento dell’insolvenza fosse sorretto da idonei elementi documentali e dichiarativi.
Invocato per contestare l’uso di prove documentali; la Corte ha rilevato che il motivo tendeva solo a sovvertire l’accertamento di fatto.
Invocato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la critica era diretta al merito dell’apprezzamento probatorio.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato in tema di difetto/mancanza di motivazione come vizio denunciabile in cassazione solo nei limiti consentiti.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. sul requisito motivazionale della sentenza.
Il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento ha devoluzione piena e consente il riesame dei presupposti di fallibilità.
Richiamato per la situazione patrimoniale depositata nella domanda di concordato, utilizzata come elemento valutabile ai fini dell’insolvenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento della statuizione sull’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla ricorrente in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando la cassazione annulla la decisione per vizio di motivazione, il giudice di rinvio non è vincolato a una mera presa d’atto dell’errore, ma può rivalutare i fatti già acquisiti e considerare altri fatti anteriori alla decisione, purché rilevanti per il nuovo giudizio.
- Nel reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento l’accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla data della pronuncia di fallimento e può fondarsi anche su fatti anteriori diversi da quelli posti a base della decisione di primo grado, se emersi nel contraddittorio o comunque desumibili dagli atti.
- Per le società in liquidazione, l’insolvenza non si misura sulla capacità di restare sul mercato o di produrre reddito, ma sulla capacità del patrimonio di assicurare l’integrale e paritario soddisfacimento dei creditori; il parametro è quindi patrimoniale e non funzionale all’esercizio dell’impresa.
- La censura per violazione del contraddittorio o del diritto di difesa è inammissibile se non indica un concreto pregiudizio processuale idoneo a incidere sul contenuto della decisione.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente costruite come violazioni di legge o vizi motivazionali in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove.
- L’accertamento della qualità di imprenditore commerciale e dello stato di insolvenza è giudizio di fatto riservato al merito e, in cassazione, è censurabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale tipizzato o della motivazione mancante/apparente.
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