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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30143/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una dipendente da una società, con indicazione nella lettera di recesso della soppressione del posto di lavoro, del venir meno delle attività e mansioni cui la lavoratrice era addetta, della ridistribuzione delle attività residue tra gli altri dipendenti e dell’impossibilità di ricollocarla. La Corte d’appello aveva respinto il reclamo della lavoratrice contro il rigetto della domanda di impugnazione del licenziamento. In cassazione la lavoratrice ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 2, comma 2, L. n. 604/1966 e delle norme sull’ermeneutica contrattuale e sul processo civile, sostenendo che la motivazione del licenziamento fosse generica, contraddittoria e non sufficientemente specifica, oltre che non conforme alla nozione di giustificato motivo oggettivo; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 3 e 5 L. n. 604/1966 e delle norme in tema di riparto dell’onere della prova, deducendo che il datore di lavoro non avesse provato l’impossibilità del repêchage, anche in mansioni inferiori, e che la Corte territoriale avesse erroneamente addossato alla lavoratrice un onere di collaborazione e valorizzato elementi non decisivi, come la mancata assunzione di nuovo personale e un trasferimento offerto in epoca anteriore al licenziamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la comunicazione del licenziamento esprimesse in modo sufficiente la ragione del recesso e consentisse alla lavoratrice di comprenderne i termini essenziali, senza necessità di una motivazione analitica. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la Corte d’appello aveva erroneamente invertito o comunque alterato il riparto dell’onere probatorio sul repêchage, gravando la lavoratrice di un onere non suo e non verificando adeguatamente se il datore avesse provato l’inesistenza di posizioni utilmente assegnabili, anche inferiori, compatibili con il bagaglio professionale della dipendente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, L. n. 604/1966

    La motivazione del licenziamento deve essere contestuale e specificare i motivi in modo sufficiente a consentire al lavoratore di comprendere le ragioni essenziali del recesso, ma non richiede un’esposizione analitica di tutti gli elementi di fatto e di diritto.

  • art. 3 L. n. 604/1966

    La soppressione del posto e la ridistribuzione delle mansioni residue possono integrare una ragione inerente all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento, cioè un giustificato motivo oggettivo.

  • art. 5 L. n. 604/1966

    L’onere di provare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo e, in particolare, l’impossibilità di repêchage grava sul datore di lavoro.

  • art. 2697 c.c.

    Il riparto dell’onere probatorio non consente di porre a carico del lavoratore la prova di circostanze liberatorie che incombono invece sul datore di lavoro.

  • art. 2103 c.c.

    Il repêchage deve essere valutato anche rispetto a posizioni eventualmente inferiori, se compatibili con il patrimonio professionale del lavoratore.

  • art. 1175 c.c.

    La valutazione del reimpiego si inserisce nel quadro dei doveri di correttezza nelle relazioni obbligatorie e di lavoro.

  • art. 1375 c.c.

    Il datore deve comportarsi secondo buona fede anche nella verifica delle soluzioni alternative al licenziamento.

  • art. 112 c.p.c.

    È censurabile l’eventuale decisione che si discosti dal thema decidendum o non esamini correttamente le questioni prospettate.

  • art. 115 c.p.c.

    La decisione deve fondarsi sui fatti allegati e provati secondo le regole processuali.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove deve rispettare le regole legali di riparto e di apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 1324 c.c.

    Richiamato nel contesto dell’interpretazione dell’atto di recesso come atto unilaterale recettizio, applicandosi le norme sull’interpretazione degli atti compatibili.

  • art. 1363 c.c.

    L’atto di licenziamento va interpretato secondo il senso complessivo delle espressioni utilizzate, valutate nel loro insieme.

  • art. 1366 c.c.

    L’interpretazione dell’atto di recesso deve privilegiare un significato conforme a buona fede e idoneo a rendere comprensibili le ragioni del licenziamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Costituisce il parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Costituisce il parametro del vizio processuale dedotto nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Costituisce il parametro del vizio motivazionale invocato dalla ricorrente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Nel licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, la motivazione della lettera di recesso deve rendere comprensibili al lavoratore le ragioni essenziali del licenziamento, ma non deve contenere una esposizione analitica e completa di tutti i fatti e delle valutazioni poste a base della decisione datoriale.
  • La soppressione del posto di lavoro e la redistribuzione delle mansioni residue possono integrare un giustificato motivo oggettivo, purché la ragione organizzativa sia effettiva e specificamente individuata nell’atto di licenziamento.
  • L’impossibilità di ricollocare il lavoratore costituisce elemento costitutivo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e deve essere provata dal datore di lavoro.
  • Nel repêchage il datore di lavoro ha l’onere di provare l’assenza di posizioni utilmente assegnabili, comprese quelle compatibili con mansioni inferiori se rientranti nel bagaglio professionale del lavoratore; non può essere trasferito sul dipendente un onere di allegazione o prova sostitutivo.
  • La verifica del repêchage deve essere effettiva e concreta, non potendo essere desunta in modo automatico da circostanze solo indiziarie o non pertinenti, come il mancato ricorso a nuove assunzioni se non accompagnato da un accertamento sulla reale disponibilità di posizioni compatibili.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoGiustificato motivo oggettivo
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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