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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47044/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ANASTASI impugnava la sentenza che la condannava per il reato di cui all'art. 483 c.p. relativo a una dichiarazione sostitutiva (art. 46 D.P.R. n. 445/2000) resa per ottenere l'esenzione dal contributo unificato, contestando in particolare: (i) vizio di motivazione sulla portata dichiarativa dell'autocertificazione, poiché nella dichiarazione del 10/01/2017 era indicato l'anno "2016, precedente a quello di instaurazione del presente giudizio" e non il 2015, e dunque la difesa sosteneva che la ricorrente si riferiva al reddito del 2016; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione circa l'elemento oggettivo del reato perché i giudici di merito avrebbero apoditticamente interpretato la dichiarazione come riferita al 2015; (iii) vizio di motivazione sull'elemento psicologico (dolo), poiché mancava prova dell'intenzione di dichiarare il falso; (iv) mancata considerazione dell'applicabilità dell'art. 131‑bis c.p. alla luce della modesta entità del danno erariale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Messina perché la Corte territoriale non ha valutato adeguatamente il rilievo decisivo del riferimento testuale al 2016 nella dichiarazione ("anno 2016, precedente a quello di instaurazione del presente giudizio"). I giudici di legittimità hanno censurato l'operazione interpretativa dei giudici di merito che avevano 'spostato' la dichiarazione al 2015 in modo apodittico, senza esaminare se la ricorrente avesse inteso riferirsi al 2016 e senza considerare le conseguenze su elemento soggettivo (dolo). Per tali ragioni la sentenza è stata annullata e si è disposta la rinnovazione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Norma incriminatrice applicata per la falsità della dichiarazione sostitutiva: la Corte di Cassazione ha verificato che la pronuncia di merito non ha correttamente motivato la valutazione della falsità rispetto all'anno indicato, elemento essenziale per l'integrazione dell'illecito.

  • art. 46 d.P.R. n. 445/2000

    Riferimento alla disciplina delle dichiarazioni sostitutive; la decisione richiama la necessità di interpretare con precisione il contenuto dell'autocertificazione (anno di riferimento) prima di ritenere la dichiarazione falsa.

  • art. 76 D.P.R. 30/05/2002 n. 115

    Richiamato per il parametro di soglia del reddito utile a valutare l'accesso all'esenzione; la Corte territoriale aveva utilizzato il reddito 2015 come parametro per ipotizzare la falsità rispetto alla soglia prevista dall'art. 76.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto: la ricorrente aveva chiesto la sua applicazione per la modesta entità del danno erariale; la Corte di Cassazione ha ritenuto non necessario esaminare ulteriormente la questione dopo aver rilevato il vizio motivazionale sul punto centrale della dichiarazione.

Massime di principio

  • Quando una autocertificazione indica espressamente un anno (es. "2016, precedente a quello di instaurazione del giudizio"), i giudici devono valutare tale indicazione letterale e motivare se e perché ritengono che l'autore volesse riferirsi a un anno diverso; non è lecito riformulare il contenuto dichiarato senza adeguata motivazione.
  • Per configurare il reato di falsità in dichiarazioni sostitutive (art. 483 c.p.) è necessario provare non solo la discordanza fattuale, ma anche il riferimento temporale corretto e il dolo: l'incertezza circa l'anno di riferimento può compromettere l'accertamento dell'elemento psicologico.
  • La valutazione dell'applicabilità dell'art. 131‑bis (tenuità del fatto) richiede che il giudice motivi sulle modalità della condotta e sull'entità del danno; tuttavia tale valutazione diventa secondaria se il nucleo probatorio sul fatto stesso non è stato adeguatamente istruito o motivato.
  • In controversie dove la dichiarazione è resa in vista di un beneficio (esenzione contributo unificato, patrocinio a spese dello Stato ecc.), occorre distinguere tra 'ultima dichiarazione presentata' e l'anno per il quale sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione: la giurisprudenza può ammettere che rilevi l'obbligo di presentazione, non necessariamente l'effettiva presentazione, ma ciò deve emergere chiaramente nella motivazione.
  • In fase di impugnazione è efficace censurare il vizio di motivazione se il giudice di merito ha operato interpretazioni alternative del contenuto dichiarato senza esaminare gli elementi probatori che giustificherebbero tale interpretazione; la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame.
  • Per i difensori: conservare e produrre documentazione comprovante le date di instaurazione del giudizio e i redditi degli anni rilevanti, e sottolineare ogni elemento testuale della dichiarazione che possa supportare l'interpretazione favorevole al dichiarante.

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