Cassazione Penale, Sentenza n. 41492/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento che, oltre ad applicare la pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 (detenzione di marijuana e cocaina per uso non esclusivamente personale), aveva disposto la confisca del danaro in sequestro. I motivi dedotti sono: 1) violazione di legge e mancata motivazione in ordine alla confisca (contestando che la somma non fosse stata oggetto dell'accordo e che non fosse provata la provenienza del denaro dal reato, ossia che non costituisse profitto del reato ai sensi dell'art. 240 c.p.); 2) violazione di legge e omessa/insufficiente motivazione sulla determinazione della pena (artt. 27 e 101 Cost., artt. 62-bis e 133 c.p.), censurando la mancata valutazione delle attenuanti generiche, della confessione e della disponibilità al percorso terapeutico, e ritenendo la pena sproporzionata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo con riferimento alla confisca del denaro e inammissibile per il resto. Il secondo motivo (sulla pena) è stato dichiarato inammissibile in quanto precluso nelle sentenze di patteggiamento. Quanto alla confisca, la Corte ha annullato la parte della sentenza che disponeva l'ablazione del danaro perché la motivazione è mancante e, trattandosi di mera detenzione di stupefacenti, la confisca del denaro era ammissibile solo nei casi previsti dall'art. 240-bis c.p. (richiamato ex art. 85-bis d.P.R. 309/1990); non sussisteva il necessario nesso tra il denaro e il reato da cui poterlo qualificare come profitto. Perciò la Corte ha annullato la confisca e ha rinviato al Tribunale di Bari, in diversa composizione, per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
Indica la procedura di applicazione della pena con il patteggiamento; nel caso la sentenza impugnata era una sentenza di patteggiamento, con le limitazioni di sindacato in Cassazione.
Norma che sanziona la detenzione di sostanze stupefacenti; il reato per cui l'imputato ha patteggiato è stato riconosciuto ai sensi di questa norma.
art. 73, comma 7-bis d.P.R. n. 309/1990
Prevede la confisca del danaro in sequestro collegata a specifiche ipotesi nel contesto delle violazioni in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la confisca non fosse adeguatamente motivata e che non potesse applicarsi in assenza del necessario nesso.
Regola generale sulla confisca per profitto del reato; la Corte ha escluso la possibilità di applicare questa norma alla mera detenzione di stupefacenti ove non sia dimostrato che il denaro costituisca profitto del reato.
Norma speciale sulla confisca nei reati previsti dalla normativa sugli stupefacenti; la Corte ha ritenuto che, per i reati di sola detenzione, la confisca del denaro può avvenire solo nei limiti e alle condizioni previste da questa disposizione (richiamata ex art. 85-bis del d.P.R. 309/1990).
Rimanda alle regole di applicazione delle misure patrimoniali nel campo degli stupefacenti, collegando l'applicabilità dell'art. 240-bis c.p. alle fattispecie previste dal testo unico sugli stupefacenti.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Prevede preclusioni di sindacato sulla determinazione della pena nelle sentenze di patteggiamento; la Corte ha invocato tale norma per dichiarare inammissibile il motivo relativo alla pena.
artt. 27 e 101 Cost., artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Richiamati dal ricorrente per censurare la determinazione della pena e la mancata concessione delle attenuanti; la Corte ha però ritenuto il motivo inammissibile per le preclusioni proprie del patteggiamento.
Massime di principio
- Nelle sentenze di patteggiamento il sindacato della Cassazione sulle materie relative alla pena è fortemente limitato: molte censure sono precluse salvo che si tratti di pena illegale.
- La confisca di somme rinvenute in prossimità di una detenzione di stupefacenti non è automatica: occorre provare il nesso tra il denaro e l'attività criminosa o invocare le condizioni specifiche previste dall'art. 240-bis c.p. (come richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. 309/1990).
- La mancata o insufficiente motivazione sulla confisca determina l'annullamento della relativa statuizione, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
- Se la confisca non è stata oggetto dell'accordo nel patteggiamento, il giudice deve esprimere una specifica motivazione per la sua applicazione; in mancanza la decisione è vulnerabile in Cassazione.
- Per la difesa: contestare la confisca richiede dimostrare l'assenza di collegamento tra somme e profitto del reato, evidenziare l'assenza di motivazione e invocare la disciplina speciale sugli stupefacenti; sulle questioni di pena, valutare la fattibilità del gravame alla luce delle preclusioni del patteggiamento.
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