Cassazione Penale, Sentenza n. 24987/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava la violazione di legge per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello. Si contestava che, pur essendo stato trasmesso il decreto ai difensori a mezzo PEC il 17/12/2024, l'UNEP aveva attestato il 7/1/2025 l'impossibilità di notificare all'imputato presso il domicilio dichiarato a causa del suo trasferimento e non erano state compiute ulteriori attività di notifica, ravvisando una nullità assoluta e insanabile della citazione e della conseguente sentenza di appello
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la notifica al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p., effettuata il 17/12/2024, fosse conforme alle formalità e idonea a integrare la citazione, considerata la successiva definitiva inidoneità del domicilio dell'imputato. Inoltre la Corte ha applicato il criterio del pregiudizio effettivo: il ricorrente non ha allegato di non aver avuto conoscenza dell'atto né elementi specifici a dimostrare un vulnus del diritto di difesa. Ulteriormente, l'udienza di appello si è svolta con rito cartolare senza memorie difensive; l'omessa deduzione del vizio nella fase cartolare ha determinato la sanatoria della nullità che doveva essere eccepita nei termini decadenziali. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. con richiamo all'art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
Norme richiamate
art. 161 cod. proc. pen., comma 4
al difensore in proprio e all'imputato, ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen., se verificatesi le condizioni di cui ai commi 1 e 3 della stessa disposizione
La notifica al difensore quale domiciliatario ex lege è ritenuta idonea a integrare la citazione dell'imputato quando la notifica al domicilio dichiarato risulti sopravvenutamente inidonea; la Corte valuta l'effettività della conoscenza dell'atto piuttosto che la mera formalità
art. 157-ter cod. proc. pen.
Richiamato come parte delle formalità richieste per la citazione e le notifiche nel procedimento di appello; la Corte ha verificato conformità complessiva alle formalità
art. 179 cod. proc. pen.
La nullità assoluta ex art. 179 ricorre solo quando la notificazione sia omessa o, pur eseguita in forme diverse, risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che non fosse provata tale inidoneità
art. 182 cod. proc. pen.
La nullità di ordine generale derivante da un'irrituale notificazione va eccepita nei termini decadenziali previsti dall'art. 182; se non tempestivamente dedotta la nullità può considerarsi sanata
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per l'onere delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
Consente l'aumento oltre il massimo della sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; la Corte, valutata l'inammissibilità, ha disposto il versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000
Massime di principio
- La violazione formale delle modalità di notifica non comporta automaticamente nullità assoluta: si applica il criterio del pregiudizio effettivo e la nullità è rilevante solo se la violazione ha effettivamente impedito la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato
- La notifica al difensore domiciliatario ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., può sanare l'assenza o l'impossibilità della notifica all'imputato quando il domicilio si riveli inidoneo, purché non venga dimostrata la mancata conoscenza effettiva dell'atto
- Le nullità di ordine generale derivanti da notifiche irregolari devono essere dedotte nei termini decadenziali dell'art. 182 c.p.p.; se non eccepite tempestivamente possono considerarsi sanate
- Nel giudizio d'appello celebrato con rito cartolare la mancata deduzione del vizio con le conclusioni scritte comporta la perdita della possibilità di far valere la nullità in sede di Cassazione
- Chi eccepisce la nullità per violazione formale ha l'onere di allegare elementi specifici che dimostrino il concreto vulnus al diritto di difesa e la mancata conoscenza dell'atto
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