Cassazione Penale, Ordinanza n. 02459/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione di sostanza stupefacente in quantità qualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa. Con quattro motivi deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità penale, sostenendo che la droga rinvenuta in suo possesso non era destinata allo spaccio; 2) omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 3) eccessività del trattamento sanzionatorio; 4) omessa declaratoria di prescrizione, assumendo che il reato fosse già prescritto prima della decisione di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo meramente reiterativo delle doglianze di appello e non specificamente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, quindi non deducibile in sede di legittimità. Ha escluso il 131-bis c.p. osservando che il giudice di merito aveva correttamente valorizzato gli indici di particolare tenuità e la non abitualità in senso negativo. Ha giudicato non censurabile la pena, perché determinata in misura media o prossima al minimo edittale. Ha infine ritenuto infondata la doglianza sulla prescrizione, poiché alla data della sentenza di appello il termine non era ancora maturato, essendo decorso solo successivamente il 21 dicembre 2024. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
fattispecie incriminatrice posta a base della condanna, relativa a condotta in materia di stupefacenti con qualificazione di lieve entità
la causa di non punibilità richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento, da valutarsi mediante gli indici di cui all'art. 133 c.p.
criterio di valutazione degli indici della particolare tenuità dell'offesa e della commisurazione della pena
i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a pena di inammissibilità
l'assenza di specificità e il mancato confronto con la motivazione impugnata determinano l'inammissibilità del ricorso
art. 3 Cost. e art. 616 c.p.p.
non citati espressamente nel testo; non inseriti
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale e specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle stesse censure già formulate in appello, senza critica argomentata della decisione di merito, è inammissibile.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone cumulativamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; il giudice deve verificare gli indici della condotta e dell'esiguità del danno o pericolo alla luce dell'art. 133 c.p.
- La motivazione sulla pena è richiesta in modo analitico solo quando la sanzione si colloca vicino al massimo edittale o sopra la media; la determinazione in misura media o prossima al minimo è normalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
- La prescrizione non può essere dichiarata quando, alla data della decisione impugnata, il termine non era ancora maturato; la maturazione successiva è irrilevante nel giudizio su quella sentenza.
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