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Parere

Parere n. 818/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con presentazione diretta ex art.11, comma 2, d.P.R. n.1199 del 1971, proposto dal signor -OMISSIS- -OMISSIS- contro la Prefettura di Catania, il Commissario straordinario antiracket ed antiusura presso il Ministero dell’interno ed il Comitato di solidarietà di cui all’art.19 della legge n.44 del 1999 per l’annullamento della nota della Prefettura di Catania del 16 aprile 2021, recante prot. uscita n.38524 del 19 aprile 2021, con cui è stata comunicata la decisione resa dal Comitato di solidarietà nella seduta del 31 marzo 2021.

Giustizia amministrativa202400869

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della nota della Prefettura di Catania del 16 aprile 2021, recante prot. uscita n. 38524 del 19 aprile 2021, con cui è stata comunicata la decisione del Comitato di solidarietà del 31 marzo 2021 sull’istanza di ulteriore accertamento dell’aggravamento di patologie già riconosciute.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego relativo alla richiesta di una nuova visita medico-collegiale per accertare l’ulteriore aggravamento delle patologie derivanti da fatti estorsivi e intimidatori, già valutate e indennizzate ai sensi della legge n. 44/1999. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 9, 10 e 14 della legge n. 44/1999, sostenendo che la richiesta riguardasse una verifica sanitaria e non una nuova elargizione e che la Prefettura fosse incompetente a definirla. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di diverse disposizioni in materia di benefici alle vittime di criminalità, nonché difetto di motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà e illogicità manifesta, sostenendo di avere diritto a una nuova visita e, in caso di accertato aggravamento, a un’ulteriore elargizione. Il ricorrente ha inoltre contestato l’utilizzabilità del parere del Consiglio di Stato n. 2881/2015, richiamato dall’amministrazione, sostenendo che esso sarebbe stato superato da successive pronunce e richiamando il precedente parere n. 2560/2012.

Il parere

La Sezione ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Richiamando l’indirizzo consolidato della Corte di cassazione a Sezioni Unite, ha affermato che le vittime di attività estorsive, in presenza dei presupposti di legge, sono titolari di un vero e proprio diritto soggettivo all’erogazione del contributo previsto dalla legge n. 44/1999. L’attività dell’amministrazione è limitata all’accertamento dei presupposti e alla quantificazione dei danni, senza esercizio di discrezionalità amministrativa; le relative controversie appartengono quindi alla giurisdizione del giudice ordinario. La Sezione non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso. Ha tuttavia disposto l’applicazione della traslatio iudicii prevista dall’art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda se questa sarà riproposta dinanzi al giudice ordinario entro tre mesi dalla notificazione della decisione, ferme le preclusioni e decadenze già maturate.

Osservazioni

Difetto di giurisdizione

La controversia riguarda un diritto soggettivo all’erogazione dei benefici economici previsti dalla legge n. 44/1999. Poiché l’amministrazione svolge un’attività vincolata di accertamento dei presupposti e di quantificazione del danno, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e il ricorso straordinario è inammissibile.

Traslatio iudicii

Devono essere fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, con gli adattamenti richiesti dalla natura del ricorso straordinario, se il ricorrente ripropone la domanda dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute.

Norme richiamate

  • artt. 9, 10 e 14 legge n. 44/1999

    Le disposizioni sono richiamate dal ricorrente in relazione alla competenza amministrativa e al riconoscimento dei benefici economici per le vittime di estorsione; il parere non ne esamina il merito, ritenendo decisivo il difetto di giurisdizione.

  • art. 19 legge n. 44/1999

    Individua il Comitato di solidarietà coinvolto nell’adozione della decisione impugnata.

  • art. 11, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971

    È richiamato quale disposizione relativa alla presentazione diretta del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la traslatio iudicii: in caso di difetto di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali nei limiti indicati dal parere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Costituisce il fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte e di eventuali terzi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

  • Cass., Sez. Unite, 25 marzo 2021, n. 8508

    Afferma che la posizione delle vittime di attività estorsive rispetto ai benefici della legge n. 44/1999 è di diritto soggettivo e che le relative controversie appartengono alla giurisdizione ordinaria.

  • Cass., Sez. Unite, 31 luglio 2017, n. 18983

    Richiamata quale precedente conforme sulla natura di diritto soggettivo della pretesa e sul conseguente riparto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Le controversie relative all’erogazione dei benefici previsti dalla legge n. 44/1999 in favore delle vittime di attività estorsive appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando l’amministrazione è chiamata soltanto ad accertare i presupposti di legge e a quantificare il danno.
  • La pretesa della vittima di estorsione al contributo previsto dalla legge n. 44/1999 ha natura di diritto soggettivo, poiché l’attività amministrativa di riconoscimento e quantificazione del beneficio non implica esercizio di discrezionalità amministrativa.
  • Il difetto di giurisdizione del ricorso straordinario non impedisce la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda, purché essa sia riproposta davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione, ferme le preclusioni e decadenze maturate.

Benefici alle vittime di estorsione e difetto di giurisdizione nel ricorso straordinario

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una persona fisica contro la Prefettura di Catania, il Commissario straordinario antiracket e antiusura e il Comitato di solidarietà previsto dalla legge n. 44/1999. L’impugnazione concerneva la nota prefettizia con cui era stata comunicata la decisione del Comitato di non procedere a un ulteriore accertamento dell’aggravamento di patologie già riconosciute e indennizzate.

Premesse fattuali

L’interessato aveva ottenuto nel 2011 un’elargizione per lesioni personali riconducibili a fatti estorsivi e intimidatori, sulla base di un’invalidità inizialmente quantificata nel 40%. In seguito a una richiesta di riesame e a un accertamento dell’aggravamento, l’invalidità era stata valutata nella misura dell’80%, ma la richiesta di ulteriore beneficio era stata respinta.

I precedenti provvedimenti erano stati contestati davanti al giudice amministrativo, che aveva respinto i ricorsi, ritenendo non ulteriormente indennizzabile il semplice aggravamento o l’evoluzione peggiorativa di una patologia già riconosciuta e liquidata. Anche le successive istanze di identico contenuto erano state dichiarate inammissibili o respinte dall’amministrazione.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha sostenuto, in sintesi, che:

  • la richiesta riguardava una nuova verifica sanitaria e non direttamente una nuova elargizione;
  • la Prefettura sarebbe stata incompetente a definire la richiesta;
  • sussisterebbe un diritto a essere sottoposto a ulteriore visita medica e, in caso di accertamento dell’aggravamento, a ottenere un’ulteriore elargizione;
  • l’amministrazione avrebbe violato la legge n. 44/1999 e altre disposizioni in materia di benefici alle vittime di criminalità;
  • il richiamo al parere del Consiglio di Stato n. 2881/2015 sarebbe stato erroneo, in quanto tale orientamento sarebbe stato superato da successive pronunce;
  • il provvedimento sarebbe stato viziato da difetto di motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà, erronea valutazione dei presupposti e illogicità manifesta.

Natura della posizione giuridica e riparto di giurisdizione

La Sezione ha richiamato l’indirizzo consolidato della Corte di cassazione a Sezioni Unite, secondo cui le vittime di attività estorsive, in presenza delle condizioni stabilite dalla legge, sono titolari di un diritto soggettivo all’erogazione del contributo previsto dalla legge n. 44/1999.

L’amministrazione non esercita, in tale ambito, una discrezionalità amministrativa in senso proprio, ma deve accertare i presupposti normativi del beneficio e determinare l’entità dei danni indennizzabili. Da tale qualificazione deriva che le controversie relative al riconoscimento e alla quantificazione del contributo appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

Decisione sul ricorso straordinario

Poiché la controversia riguardava una pretesa qualificabile come diritto soggettivo, la Sezione ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile per difetto di giurisdizione. I motivi relativi alla competenza della Prefettura, all’obbligo di nuova visita, all’aggravamento dell’invalidità e alla rilevanza dei precedenti pareri non sono stati esaminati nel merito.

Traslatio iudicii

La Sezione ha ritenuto applicabile, con gli adattamenti imposti dalla peculiarità del ricorso straordinario, l’art. 11, comma 2, c.p.a. Pertanto, gli effetti processuali e sostanziali della domanda possono essere conservati se il ricorrente la ripropone davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione.

La salvezza degli effetti opera ferme restando le preclusioni e le decadenze già intervenute.

Oscuramento dei dati personali

In applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, è stato disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente o eventuali terzi.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiurisdizione e ripartoInterdittiva e informazione antimafia
RamiProcesso amministrativoAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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