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Parere

Parere n. 812/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal professor avvocato Andrea Guarino contro il Comune di Roma Capitale e nei confronti di Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. e dell’Associazione “Codici Ambiente”, dandone notizia alla Regione Lazio e all’ASI - Automotoclub Storico Italiano, per l’annullamento: - dell'ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 27 del 28 febbraio 2023; - della delibera della Giunta Capitolina n. 371 del 10 novembre 2022; - nonché di ogni altro atto presupposto o consequenziale ai predetti, nella parte in cui dispongono il divieto di circolazione nella ZTL Fascia Verde di Roma Capitale ai veicoli storici di cui all’art. 60, co. 4., d. lgs. n. 295/92;

Giustizia amministrativa202400260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, alla luce della dichiarazione espressa del ricorrente e del principio dispositivo applicabile anche al ricorso straordinario, dovesse essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La Sezione non ha esaminato i motivi di merito e non ha assunto una posizione sulla legittimità degli atti impugnati.

Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 27 del 28 febbraio 2023 e della delibera della Giunta Capitolina n. 371 del 10 novembre 2022, nella parte relativa al divieto di circolazione nella ZTL Fascia Verde per i veicoli storici.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato gli atti comunali che vietavano la circolazione nella ZTL Fascia Verde ai veicoli storici di cui all’art. 60, comma 4, del d.lgs. n. 295/1992, deducendo: violazione dell’art. 24 delle NTA della deliberazione del Consiglio regionale n. 8/22; incompetenza; eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, sproporzione e difetto di istruttoria; irragionevolezza e violazione o falsa applicazione della delibera n. 371/2022 da parte dell’ordinanza n. 27/2023. Il Comune ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’ordinanza aveva esaurito la propria efficacia il 30 giugno 2023, e ha comunque chiesto il rigetto nel merito. A seguito della richiesta della Sezione, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

L’ordinanza impugnata aveva esaurito la propria efficacia il 30 giugno 2023 e il ricorrente, interpellato dalla Sezione, ha confermato con pec del 31 marzo 2026 di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso.

Principio dispositivo nel ricorso straordinario

La dichiarazione del ricorrente è stata ritenuta decisiva in applicazione del principio dispositivo, operante anche nell’ambito del rimedio giustiziale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 4, d.lgs. n. 295/92

    La disposizione è richiamata per identificare i veicoli storici interessati dal divieto di circolazione, senza che il parere ne interpreti il contenuto.

  • art. 24 delle NTA della deliberazione del Consiglio regionale n. 8/22

    È indicata dal ricorrente come parametro asseritamente violato; il motivo non è stato esaminato nel merito.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la sopravvenuta perdita dell’interesse concreto alla decisione determina l’improcedibilità del gravame, anche quando derivi dalla dichiarazione espressa del ricorrente.
  • Il principio dispositivo si applica anche al ricorso straordinario; pertanto, quando il ricorrente conferma di non avere più interesse alla definizione dell’impugnazione, il Consiglio di Stato può dichiarare l’improcedibilità senza esaminare i motivi di merito.

Divieto di circolazione dei veicoli storici nella ZTL Fascia Verde di Roma

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto contro Roma Capitale per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 27 del 28 febbraio 2023 e della delibera della Giunta Capitolina n. 371 del 10 novembre 2022, nella parte in cui vietavano la circolazione nella ZTL Fascia Verde ai veicoli storici richiamati dall’art. 60, comma 4, del d.lgs. n. 295/1992.

Atti impugnati e motivi di ricorso

Il ricorrente ha dedotto quattro ordini di censure:

  • violazione dell’art. 24 delle NTA della deliberazione del Consiglio regionale n. 8/22;
  • incompetenza dell’autorità emanante;
  • eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, mancanza di proporzionalità e difetto di istruttoria;
  • irragionevolezza e violazione o falsa applicazione della delibera n. 371/2022 da parte dell’ordinanza n. 27/2023.

Sviluppo del procedimento

Roma Capitale ha eccepito che l’ordinanza aveva cessato di produrre effetti il 30 giugno 2023, sostenendo quindi la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. Il Comune ha inoltre contestato nel merito tutte le doglianze e ha chiesto il rigetto dell’impugnativa.

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nella relazione istruttoria del 19 settembre 2023, ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha chiesto il rigetto.

Dopo la trattazione dell’affare, la Sezione ha invitato il ricorrente a comunicare se permanesse l’interesse alla definizione del giudizio. Con pec del 31 marzo 2026, il ricorrente ha dichiarato espressamente di non avere più interesse alla decisione.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha attribuito rilievo decisivo alla dichiarazione del ricorrente. Poiché l’interesse alla decisione era venuto meno, il ricorso non poteva più essere esaminato nel merito.

Il parere afferma che il principio dispositivo opera anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La volontà espressa dal ricorrente di non proseguire nella definizione del gravame, unita alla cessazione dell’efficacia dell’ordinanza impugnata, comporta la sopravvenuta carenza di interesse.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. I motivi relativi alla violazione delle norme regionali, all’incompetenza e all’eccesso di potere non sono stati esaminati e il parere non contiene una valutazione sulla legittimità sostanziale degli atti comunali.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàRegolamenti e atti amministrativi generaliRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiTrasporti e circolazioneEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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