Parere n. 813/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dalla Ecologia Viterbo s.r.l., in persona dell’Amministratore Delegato e l.r.p.t. ingegnere Pierpaolo Lombardi, contro la Regione lazio e il Comune di Viterbo per l’annullamento: - della deliberazione della Giunta Regionale e degli Assessori della Regione Lazio del 4 novembre 2022, n. 995, pubblicata nel B.U.R.L. n. 93 del 10 novembre 2022, avente ad oggetto “Modifica ed integrazione alla D.G.R. n. 456 del 21/06/2022 e alla D.G.R. n. 239 del 18/04/2022, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di discarica - ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e dell'articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006”; - del documento tecnico Allegato A, denominato “garanzie finanziarie a copertura dell’attività di discarica”; - di tutti gli ulteriori allegati; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le censure dedotte dalla società ricorrente. Ha rilevato che l’opposizione della Regione Lazio e del Comune di Viterbo era rituale e tempestiva e che il ricorso era stato effettivamente trasposto e riassunto in sede giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Lazio. Per tale ragione ha espresso parere nel senso dell’improcedibilità del ricorso straordinario per avvenuta trasposizione.
Impugnazione della deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 995 del 4 novembre 2022 e dei relativi allegati, concernenti i criteri generali per le garanzie finanziarie relative agli impianti di discarica.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato la deliberazione regionale n. 995/2022, nella parte in cui ha previsto che le garanzie da prestare per la fase operativa e per quella post-operativa della discarica siano riconducibili alla sola tipologia delle garanzie finanziarie, con esclusione delle garanzie reali e personali. Sono stati dedotti: l’incompetenza e la violazione dell’art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione e dell’art. 195, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 152/2006; la violazione dell’art. 8 della direttiva 1999/31/CE e dell’art. 9 del d.lgs. n. 36/2003; l’illogicità e la violazione del principio di proporzionalità. Nel corso del procedimento, la Regione Lazio e il Comune di Viterbo hanno proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Il ricorso è stato quindi riassunto dinanzi al T.A.R. Lazio, Roma, Sezione V, con procedimento n. 06743/2023.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione in sede giurisdizionale
L’opposizione proposta dalla Regione Lazio e dal Comune di Viterbo ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e tempestiva. Poiché il ricorso è stato riassunto dinanzi al T.A.R. Lazio, il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per avvenuta trasposizione, senza esame delle censure di merito.
Norme richiamate
opposizione al ricorso straordinario e richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale
L’opposizione rituale e tempestiva dell’amministrazione intimata determina la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale; una volta effettuata la riassunzione dinanzi al giudice amministrativo, il ricorso straordinario diviene improcedibile.
deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 117, comma 2, lett. s), Cost.
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente a sostegno della censura di incompetenza regionale, ma il Consiglio di Stato non ne ha esaminato il merito.
art. 195, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 152/2006
competenza statale in materia di criteri e garanzie relativi alla gestione dei rifiuti
La disposizione è stata invocata come parametro di competenza, ma non è stata esaminata a causa dell’improcedibilità del ricorso.
art. 8 direttiva 1999/31/CE
garanzie finanziarie per le discariche
La disposizione è stata indicata quale parametro europeo della disciplina delle garanzie per gli impianti di discarica, senza valutazione di merito.
garanzie relative alla gestione delle discariche
La disposizione è stata invocata per dedurre la violazione della disciplina nazionale sulle garanzie, ma il relativo motivo non è stato esaminato.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione intimata propone opposizione al ricorso straordinario in modo rituale e tempestivo ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso deve essere trasferito nella sede giurisdizionale indicata dalla legge.
- L’effettiva riassunzione del ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale determina l’improcedibilità del ricorso straordinario per avvenuta trasposizione.
- In presenza di una trasposizione validamente effettuata, il Consiglio di Stato in sede consultiva non esamina i motivi di merito proposti contro l’atto amministrativo impugnato.
Improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una società privata gestrice di una discarica contro la Regione Lazio e il Comune di Viterbo. Il ricorso riguardava la disciplina regionale delle garanzie da prestare per la fase operativa e post-operativa degli impianti di discarica.
Oggetto dell’impugnazione
La società aveva impugnato la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 995 del 4 novembre 2022, nonché il documento tecnico Allegato A e gli ulteriori allegati. La deliberazione modificava il sistema regionale previgente e prevedeva che le garanzie relative al ciclo di vita della discarica fossero riconducibili alla sola categoria delle garanzie finanziarie, escludendo garanzie reali e personali.
Motivi dedotti
La ricorrente aveva prospettato tre gruppi di censure:
- incompetenza e violazione dell’art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione e dell’art. 195, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 152/2006;
- violazione dell’art. 8 della direttiva 1999/31/CE e dell’art. 9 del d.lgs. n. 36/2003;
- illogicità e violazione del principio di proporzionalità.
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nella relazione istruttoria, aveva concluso per l’infondatezza del ricorso.
Opposizione e trasposizione
Nel corso del procedimento, la Regione Lazio e il Comune di Viterbo hanno notificato opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che la controversia fosse trasferita nella sede giurisdizionale. Il gravame è stato quindi riassunto dinanzi al T.A.R. Lazio, Roma, Sezione V, con numero di ruolo generale 06743/2023.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione e ha accertato l’avvenuta trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Tale circostanza impedisce la prosecuzione del procedimento consultivo relativo al ricorso straordinario.
Il Consiglio di Stato non ha pertanto esaminato le questioni di competenza, la compatibilità della disciplina regionale con la normativa europea e nazionale sulle garanzie finanziarie delle discariche, né la censura relativa alla proporzionalità.
Conclusione
Il parere è stato reso nel senso dell’improcedibilità del ricorso straordinario per avvenuta trasposizione in sede giurisdizionale. La controversia sostanziale resta affidata al giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Lazio.
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