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Parere

Parere n. 810/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società TotalErg S.p.A., già Total Italia S.p.A., incorporata da Erg Petroli S.p.A. con mutamento di denominazione in TotalErg S.p.A., con sede in Roma, viale dell'Industria, 92, in persona dell'Amministratore delegato, ing. Claudio Spinaci, in forza di delibera del Consiglio di amministrazione del 9.02.2012, contro la Regione Veneto, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, e nei confronti della Provincia di Venezia, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, del Comune di Venezia, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, e dell’ARPAV -Dipartimento Provinciale di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, per l’annullamento a) del decreto della Regione Veneto n. 152 del 20/12/2012 recante l'approvazione della Revisione dell'analisi di rischio sito specifica dell'area del Punto Vendita Carburanti N1002099 di Via Martiri della Libertà 167 a Mestre - Venezia; b) del verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 29 ottobre 2012; c) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ivi comprese le risultanze istruttorie, ivi compreso il verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 16.09.2010; Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla medesima società TotalErg S.p.A. per l'annullamento a) del verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 20 giugno 2013; b) della nota della Regione Veneto prot n. 291095 dell'8 luglio 2013, spedito in data 10 luglio 2013 e ricevuto dalla ricorrente in data 15 luglio 2013, con la quale la Regione Veneto ha trasmesso a

Giustizia amministrativa201701823

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Due ricorsi straordinari per l'annullamento di provvedimenti regionali e verbali di conferenze di servizi relativi alla revisione dell'analisi di rischio ambientale del punto vendita carburanti di Mestre, limitatamente ai limiti prescritti per il parametro MtBE.

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

La società ricorrente ha impugnato, con il primo ricorso, il decreto della Regione Veneto n. 152 del 20 dicembre 2012 e il verbale della conferenza di servizi decisoria del 29 ottobre 2012, nella parte in cui prescrivevano il rispetto di limiti compresi tra 20 e 40 µg/l per il parametro MtBE nelle acque sotterranee. Con il secondo ricorso ha impugnato il verbale della conferenza di servizi istruttoria del 20 giugno 2013 e la relativa nota regionale di trasmissione, nella parte in cui confermavano tali limiti più restrittivi. I ricorsi prospettavano violazioni degli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost., degli artt. 240, 242 e seguenti, 249, 300 e 301 del d.lgs. n. 152/2006, della disciplina sulle acque destinate al consumo umano di cui al d.lgs. n. 31/2001, dell'art. 174 del Trattato CE, nonché vizi di incompetenza, difetto assoluto di attribuzione, carenza o inesistenza di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità. Nel corso del procedimento, dopo il parere interlocutorio n. 525/2022 e l'ulteriore sollecitazione istruttoria del 10 settembre 2024, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione dei ricorsi.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la dichiarazione espressa della ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione dei giudizi imponesse la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione è stata assunta in applicazione del principio dispositivo, ritenuto operante anche nel procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito i motivi concernenti i limiti prescritti per il parametro MtBE, né ha definito le questioni di connessione con il precedente ricorso straordinario n. 2089/2016.

Osservazioni

Primo ricorso - Sopravvenuta carenza di interesse

La dichiarazione della società ricorrente del 2 dicembre 2024, con cui è stato comunicato il venir meno dell'interesse alla coltivazione del ricorso, determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Secondo ricorso - Sopravvenuta carenza di interesse

La medesima dichiarazione di non interesse si estende al secondo ricorso, anch'esso dichiarato improcedibile senza esame dei motivi di merito.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 152/2006, artt. 240, 242 e seguenti, 249

    Le disposizioni sono state richiamate dalla ricorrente in relazione alla disciplina della bonifica dei siti contaminati, dell'analisi di rischio e degli interventi di prevenzione e messa in sicurezza; il Consiglio di Stato non ne ha esaminato il merito a causa dell'improcedibilità.

  • d.lgs. n. 152/2006, artt. 300 e 301

    Richiamati dalla ricorrente in relazione, rispettivamente, al danno ambientale e al principio di precauzione; le relative censure non sono state esaminate.

  • d.lgs. n. 31/2001

    Richiamato dalla ricorrente con riguardo ai valori di tutela delle acque destinate al consumo umano e al parametro MtBE; la questione è rimasta assorbita dall'improcedibilità.

  • art. 174 del Trattato CE

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio di precauzione; il Consiglio di Stato non ha pronunciato sul merito della censura.

  • d.P.R. n. 1199/1971

    Il parere riguarda il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il Collegio ha applicato il principio dispositivo anche a tale rimedio giustiziale.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione comporta l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il principio dispositivo opera anche nel ricorso straordinario, sicché il Consiglio di Stato non deve procedere all'esame nel merito quando il ricorrente abbia manifestato il venir meno dell'interesse alla coltivazione del ricorso.

Improcedibilità di due ricorsi straordinari in materia di contaminazione da MtBE

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato congiuntamente due ricorsi straordinari proposti da una società operante nella distribuzione di carburanti contro la Regione Veneto, relativi ai limiti prescritti per il parametro MtBE nell'ambito dell'analisi di rischio ambientale di un punto vendita di Mestre.

Premesse e provvedimenti impugnati

La società aveva segnalato nel 2009 una possibile contaminazione del sottosuolo e aveva trasmesso un'analisi di rischio sanitario-ambientale sito specifica ai sensi del d.lgs. n. 152/2006. In seguito alle conferenze di servizi del 2010 e del 2011, la Regione Veneto aveva approvato l'analisi di rischio con decreto n. 16 del 4 marzo 2011, chiedendo misure di prevenzione per impedire la propagazione della contaminazione da MtBE.

Con il primo ricorso sono stati impugnati il decreto regionale n. 152 del 20 dicembre 2012 e il verbale della conferenza di servizi decisoria del 29 ottobre 2012, nella parte in cui imponevano di riportare le concentrazioni di MtBE entro valori compresi tra 20 e 40 µg/l. La società sosteneva che tali limiti fossero illegittimi, anche perché più restrittivi rispetto alla disciplina applicabile e non adeguatamente giustificati dall'istruttoria.

Con il secondo ricorso sono stati impugnati il verbale della conferenza di servizi istruttoria del 20 giugno 2013 e la nota regionale di trasmissione, nella parte in cui confermavano i medesimi limiti.

Motivi dedotti

I ricorsi prospettavano, tra l'altro, violazioni della disciplina ambientale contenuta nel d.lgs. n. 152/2006, della disciplina sulle acque destinate al consumo umano di cui al d.lgs. n. 31/2001 e del principio di precauzione. Venivano inoltre dedotti incompetenza, difetto assoluto di attribuzione, carenza o inesistenza di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità.

La società richiamava anche la connessione con un precedente ricorso straordinario, avente a oggetto il decreto regionale n. 16 del 4 marzo 2011 e il relativo verbale della conferenza di servizi decisoria.

Sviluppo del procedimento consultivo

Il Ministero dell'ambiente aveva trasmesso al Consiglio di Stato la relazione istruttoria sui due ricorsi. Con il parere interlocutorio n. 525/2022 la Sezione aveva ritenuto opportuno trattare congiuntamente gli affari con il precedente ricorso n. 2089/2016 e aveva sollecitato l'Amministrazione a dare seguito a precedenti richieste istruttorie.

Poiché tali attività non risultavano eseguite, con nota del 10 settembre 2024 la Sezione aveva invitato le parti a comunicare la permanenza dell'interesse alla definizione dei giudizi o l'eventuale sopravvenienza di cause di improcedibilità.

Valutazione del Consiglio di Stato

Con comunicazione del 2 dicembre 2024 la difesa della società ha dichiarato che la ricorrente non aveva più interesse alla coltivazione dei ricorsi. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale dichiarazione imponesse la pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Collegio ha precisato che il principio dispositivo è applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Di conseguenza, non ha esaminato i motivi relativi alla legittimità dei limiti per il MtBE, alla competenza regionale, alla motivazione, all'istruttoria, alla proporzionalità e al principio di precauzione.

Conclusioni

Entrambi i ricorsi straordinari sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Il parere non contiene quindi una decisione sul merito della disciplina ambientale applicata al punto vendita né sulla legittimità dei limiti prescritti per il parametro MtBE.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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