Parere n. 809/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società TotalErg S.p.A., già Total Italia S.p.A., incorporata da Erg Petroli S.p.A. con mutamento di denominazione in TotalErg S.p.A., contro la Regione Veneto e nei confronti della Provincia di Venezia, del Comune di Venezia, dell’ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia - e del al Commissario Delegato per l'emergenza socio - economico - ambientale dei Canali Portuali di Grande Navigazione della Laguna di Venezia per l’annullamento: - del decreto della Regione Veneto n. 16 del 4 marzo 2011, con il quale è stato approvato il "documento di Analisi di Rischio dell'area del Rischio dell'area del PV TOTAL ERG n°2099, ubicato in via Martiri della Libertà, 167 - Mestre- Venezia, presentato in data 22 giugno 2010 con prot. 2099/10/04 ed acquisito dalla Direzione Progetto Venezia in data 06 luglio 2010, prot. 369383/57.08, così come integrato dal documento di recepimento delle prescrizioni della Conferenza di Servizi Istruttoria del 16/09/2010, presentato in data 24 dicembre 2010 prot. MG/12/10/Vr ed acquisito dalla Direzione Progetto Venezia in data 05 gennaio 2011 prot. 671562/62.01, sulla base delle risultanze della Conferenza di servizi decisoria del 31 gennaio 2011”; - del verbale della conferenza di servizi decisoria del 31 gennaio 2011, allegato al decreto di cui sopra, entrambi pervenuti in data 22 marzo 2011; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ivi comprese le risultanze istruttorie;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato non ha esaminato le questioni di ammissibilità e di merito dedotte con i quattro motivi di ricorso. In applicazione del principio dispositivo, ritenuto operante anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha preso atto della dichiarazione della ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse e ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile.
Annullamento del decreto della Regione Veneto n. 16 del 4 marzo 2011, recante approvazione dell’analisi di rischio relativa al punto vendita carburanti TotalErg n. 2099 di Mestre, nonché del verbale della conferenza di servizi decisoria del 31 gennaio 2011 e degli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Esito
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario il decreto regionale n. 16 del 4 marzo 2011 e il verbale della conferenza di servizi decisoria del 31 gennaio 2011, deducendo quattro gruppi di censure: violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e della disciplina ambientale in materia di analisi di rischio e bonifica; difetto assoluto di motivazione, istruttoria e attribuzione, incompetenza ed eccesso di potere; violazione della normativa sulla tutela delle acque e sul danno ambientale; insussistenza dei presupposti per l’applicazione del principio di precauzione e violazione del principio di proporzionalità; nonché violazione degli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost. per irragionevolezza e sproporzione delle misure adottate. Il Ministero dell’ambiente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso quanto all’impugnazione di un atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo e, nel merito, l’infondatezza delle censure. Dopo un parere interlocutorio del 2018, volto ad acquisire una relazione aggiornata sull’evoluzione della vicenda, la Sezione ha invitato le parti nel 2024 a comunicare la permanenza dell’interesse. La ricorrente ha dichiarato il 2 dicembre 2024 di non avere più interesse alla prosecuzione del gravame.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La dichiarazione della ricorrente del 2 dicembre 2024, con cui è stata manifestata la rinuncia alla coltivazione del gravame per mancanza di interesse, impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
artt. 240, 242 e seguenti, 249 e allegati al titolo V, parte Quarta, d.lgs. 152/2006
Sono richiamati dalla ricorrente con riferimento alla disciplina dell’analisi di rischio, della bonifica e degli interventi sui siti contaminati; il Consiglio di Stato non ne esamina l’applicazione concreta per effetto dell’improcedibilità.
artt. 239 e seguenti, 242, 244 e seguenti, 249 e 300 d.lgs. 152/2006
Sono invocati dalla ricorrente in relazione alla tutela ambientale e al danno ambientale; le relative censure restano assorbite dalla sopravvenuta carenza di interesse.
La ricorrente ne deduce la violazione per l’asserita insussistenza dei presupposti del principio di precauzione; la questione non è stata scrutinata nel merito.
art. 174 Trattato CE
È richiamato dalla ricorrente quale fondamento del principio di precauzione; il Consiglio di Stato non si pronuncia sulla sua applicabilità al caso concreto.
d.lgs. 31/2001
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della qualità delle acque; la relativa censura non è stata esaminata.
principio dispositivo applicabile al ricorso straordinario
La sopravvenuta dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla definizione del ricorso determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse anche nell’ambito del rimedio giustiziale straordinario.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente comporta l’improcedibilità del gravame, in applicazione del principio dispositivo.
- Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso straordinario, il Consiglio di Stato non procede all’esame delle eccezioni preliminari e delle censure di merito, dovendo definire il procedimento per improcedibilità.
Improcedibilità del ricorso straordinario in materia di analisi di rischio ambientale
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società operante nella distribuzione di carburanti contro il decreto della Regione Veneto n. 16 del 4 marzo 2011, relativo all’approvazione dell’analisi di rischio di un punto vendita situato a Mestre, e contro il verbale della conferenza di servizi decisoria del 31 gennaio 2011.
Premesse e atti impugnati
La ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto regionale, del verbale della conferenza di servizi e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente. Il procedimento riguardava l’analisi di rischio dell’area del punto vendita, predisposta ai sensi della disciplina ambientale in materia di siti contaminati.
Motivi di ricorso
La società ha articolato quattro gruppi di censure, deducendo:
- violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e degli artt. 240, 242 e seguenti, 249 del d.lgs. 152/2006, nonché degli allegati al titolo V della parte Quarta del medesimo decreto;
- difetto assoluto di motivazione, incompetenza, difetto assoluto di attribuzione ed eccesso di potere;
- violazione della normativa in materia ambientale, delle disposizioni sulla qualità delle acque di cui al d.lgs. 31/2001 e dell’art. 300 del d.lgs. 152/2006;
- violazione dell’art. 174 del Trattato CE e dell’art. 301 del d.lgs. 152/2006 per l’asserita insussistenza dei presupposti del principio di precauzione;
- violazione del principio di proporzionalità e degli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost., per manifesta irragionevolezza e illogicità delle determinazioni amministrative.
Sviluppo del procedimento consultivo
Il Ministero dell’ambiente, nella relazione istruttoria del 15 settembre 2016, ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso nella parte relativa a un atto endoprocedimentale ritenuto non immediatamente lesivo e privo del carattere della definitività. Ha inoltre chiesto il rigetto del ricorso nel merito.
Con parere interlocutorio n. 1808/2018 la Sezione Seconda ha ritenuto necessario acquisire una relazione aggiornata sull’evoluzione della vicenda, considerato il notevole tempo trascorso dai fatti. Poiché tale adempimento non è stato eseguito, nel 2024 la Sezione ha invitato le parti a comunicare la permanenza dell’interesse alla definizione del giudizio e l’eventuale sopravvenienza di cause di improcedibilità.
Sopravvenuta carenza di interesse
Con comunicazione del 2 dicembre 2024, il difensore della ricorrente ha dichiarato che la società non aveva più interesse alla coltivazione del ricorso. La Sezione ha attribuito rilievo decisivo a tale dichiarazione, ritenendo applicabile anche al ricorso straordinario il principio dispositivo.
Decisione
Il Consiglio di Stato non ha esaminato né l’eccezione di inammissibilità formulata dal Ministero né i quattro motivi di merito. Il parere è nel senso di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La pronuncia, pertanto, non contiene una valutazione sulla legittimità del decreto regionale, del verbale della conferenza di servizi o dell’analisi di rischio ambientale, né afferma principi sostanziali sulla disciplina delle bonifiche, sul principio di precauzione o sulla proporzionalità delle misure ambientali.
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