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Parere

Parere n. 811/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla signora Sara Bellanca contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’università e della ricerca), l’Università degli Studi di Messina, il Consorzio Universitario Cineca e nei confronti delle signore Ambra Navetta e Federica Cerasa: I. per l’annullamento: - del D.M. 5 febbraio 2014, n. 85, con i relativi allegati, recante “Modalità e contenuto delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014/2015”, - del D.M. 10 marzo 2014 n. 224 con i relativi allegati, recante “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2014/2015”; - del D.M. 7 marzo 2014 n. 281 con i relativi allegati, recante £Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2014/2015”, - del bando di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato delle facoltà di medicina e chirurgia per l’anno 2014-2015 dell’ateneo di Messina; - dell’elenco del 22 aprile 2014, riportante il punteggio dei candidati in elenchi suddivisi per singoli atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva, e quindi la sua esclusione cui risulta attribuito un punteggio di 19,60, inferiore a quello minimo di 29; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al corso di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2014/2015, nella quale non risulta collocata nel numero dei posti disponibili; - dei verbali delle commissioni del concorso e di quelli delle sottocommissioni d’aula della facoltà di Messina; - della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal Cineca, nella parte in cui risulta impreso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre, tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte nonostante le contrarie indicazioni dell’Alto Commissario anticorruzione del 2007, del Consiglio di Stato (vedasi, sez. II, 14 ottobre 2013, n. 4233) e dei TAR (vedasi TAR Molise 4 giugno 2013 n. 396); - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati, segnatamente dei quesiti nn. 25, 27, 42…della matrice ministeriale, in quanto pregiudicano il suo collocamento utile in graduatoria; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo dei suoi interessi; II. per l’accertamento del suo diritto ad essere ammessa al Corso di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2014 – 2015 e ad ottenere il risarcimento di tutti i dati subiti e subendi a causa del diniego di iscrizione; III. per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle amministrazioni intimate all’adozione del provvedimento di ammissione al corso d laurea ed in via subordinata al pagamento dele relative somme con gli accessori di legge.

Giustizia amministrativa201501334

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione degli atti della procedura nazionale di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2014/2015, nonché richiesta di ammissione e risarcimento del danno

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente, avendo partecipato presso l'Università di Messina alla prova di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato per l'anno accademico 2014/2015 e avendo conseguito 19,60 punti, inferiori al punteggio minimo previsto dal bando, ha impugnato i decreti ministeriali di disciplina della prova e di determinazione dei posti, il bando dell'Ateneo, gli elenchi e la graduatoria nazionale, i verbali, la documentazione concorsuale predisposta dal Cineca e specifici quesiti della prova. Ha dedotto quattro motivi: violazione del principio di anonimato delle prove e dei principi di uguaglianza, buon andamento, trasparenza e imparzialità; errata formulazione di alcuni quesiti e violazione della parità di trattamento; illegittimità della fissazione del test durante l'anno scolastico; mancata verbalizzazione delle operazioni di correzione svolte dal Cineca. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto all'ammissione, la reintegrazione in forma specifica e, in subordine, il risarcimento del danno. Dopo l'ammissione cautelare temporanea ai corsi, è emerso che la ricorrente era stata immatricolata a Scienze Biologiche nell'anno accademico 2014/2015, era risultata iscritta nel 2017/2018 al terzo anno fuori corso e aveva rinunciato agli studi il 23 settembre 2021. La Sezione le ha chiesto di confermare l'interesse alla decisione, ma non ha ricevuto alcun riscontro.

Il parere

Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito i quattro motivi di ricorso né le domande di ammissione e risarcimento. Ha ritenuto che l'immatricolazione a Scienze Biologiche, la successiva iscrizione fuori corso, la rinuncia agli studi nel 2021 e il mancato riscontro alla richiesta espressa di confermare l'interesse costituissero elementi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

La ricorrente, dopo essere stata ammessa cautelarmente in via temporanea ai corsi, è risultata immatricolata a Scienze Biologiche nell'anno accademico 2014/2015, iscritta nel 2017/2018 al terzo anno fuori corso e ha rinunciato agli studi il 23 settembre 2021. Il mancato riscontro alla richiesta della Sezione di manifestare la persistenza dell'interesse alla decisione conferma, unitamente agli altri elementi, la sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 6, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    principio di anonimato delle prove

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente a sostegno della censura relativa alla presunta violazione dell'anonimato; il Consiglio di Stato non esamina il motivo nel merito.

  • art. 12, comma 2, d.m. 5 febbraio 2014, n. 85

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alle modalità della prova e al principio di anonimato; la questione non viene esaminata per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 97 Cost.

    buon andamento, trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione

    È invocato dalla ricorrente tra i parametri di legittimità degli atti concorsuali; il parere non formula una valutazione di merito.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla procedura di ammissione; il motivo resta assorbito dalla declaratoria di improcedibilità.

  • art. 34, comma 3, Cost.

    È indicato tra i parametri della censura sui quesiti e sulla procedura di accesso; il Consiglio di Stato non ne valuta l'applicazione concreta.

  • art. 4, legge n. 264/1999

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'accesso programmato ai corsi universitari; il merito della censura non viene esaminato.

  • art. 4, legge n. 269/1994

    È richiamato per contestare la fissazione del test nel corso dell'anno scolastico; la questione non viene decisa nel merito.

  • art. 1, legge n. 241/1990

    È richiamato nella censura relativa alla mancata verbalizzazione delle operazioni di correzione; il motivo non viene esaminato.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    condanna in forma specifica

    È indicato quale fondamento della domanda di ammissione al corso di laurea in forma specifica; la domanda non viene esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, la sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata quando fatti successivi alla proposizione del ricorso, valutati unitamente al mancato riscontro a una richiesta espressa del giudice consultivo, evidenzino in modo grave, preciso e concordante l'assenza di un interesse attuale alla decisione.
  • La mancata risposta del ricorrente alla richiesta del Consiglio di Stato di confermare la persistenza dell'interesse alla decisione costituisce, insieme agli ulteriori elementi risultanti dagli atti, un indice rilevante ai fini della declaratoria di improcedibilità.
  • Quando il ricorso straordinario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il Consiglio di Stato non procede all'esame dei motivi di illegittimità né delle domande consequenziali di ammissione e risarcimento.

Improcedibilità del ricorso straordinario relativo all'ammissione a Medicina e Odontoiatria

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una studentessa contro gli atti della procedura di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2014/2015.

Oggetto del ricorso

La ricorrente aveva conseguito 19,60 punti nella prova svolta presso l'Università degli Studi di Messina, a fronte del punteggio minimo previsto dal bando. Aveva impugnato:

  • i decreti ministeriali relativi alle modalità e ai contenuti della prova e alla determinazione dei posti disponibili;
  • il bando dell'Università di Messina;
  • gli elenchi dei punteggi e la graduatoria unica nazionale;
  • i verbali delle commissioni e delle sottocommissioni d'aula;
  • la documentazione concorsuale predisposta dal Cineca;
  • alcuni quesiti della prova;
  • ogni ulteriore atto presupposto o consequenziale.

Aveva inoltre chiesto l'accertamento del diritto all'ammissione, la condanna delle amministrazioni all'ammissione in forma specifica ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. e, in subordine, il risarcimento dei danni.

Motivi dedotti

La ricorrente aveva articolato quattro censure principali:

  • violazione del principio di anonimato delle prove e dei principi di uguaglianza, buon andamento, trasparenza e imparzialità;
  • errata formulazione di alcuni quesiti e violazione della parità di trattamento;
  • illegittimità della fissazione del test durante l'anno scolastico;
  • mancata verbalizzazione delle operazioni di correzione svolte dal Cineca.

Il Ministero e l'Università avevano eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, anche in ragione del punteggio conseguito.

Fase cautelare e sopravvenienze

Con precedente parere del 22 ottobre 2015 era stata accolta la domanda cautelare, con ammissione temporanea della ricorrente ai corsi di laurea fino alla decisione di merito.

Nel corso dell'istruttoria successiva è emerso che la ricorrente:

  • era stata immatricolata al corso di laurea in Scienze Biologiche nell'anno accademico 2014/2015;
  • risultava iscritta nel 2017/2018 al terzo anno fuori corso;
  • aveva rinunciato agli studi il 23 settembre 2021.

La Sezione le ha quindi chiesto di dichiarare se persistesse l'interesse alla decisione, avvertendola che, in mancanza di riscontro, il ricorso avrebbe potuto essere definito per sopravvenuta carenza di interesse. La richiesta è stata ricevuta dal difensore, ma non ha avuto risposta.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto che le circostanze risultanti dagli atti, considerate nel loro complesso, costituissero elementi gravi, precisi e concordanti per affermare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

In particolare, sono stati valorizzati la diversa immatricolazione universitaria, la successiva iscrizione fuori corso, la rinuncia agli studi e il silenzio mantenuto dalla ricorrente sulla richiesta di confermare l'attualità dell'interesse.

Conclusione

Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le censure relative all'anonimato della prova, ai quesiti, alla data del test e alla verbalizzazione delle operazioni di correzione. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente mancata decisione anche sulle domande di ammissione e di risarcimento del danno.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaAccesso programmato ai corsi universitariEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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