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Parere

Parere n. 130/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana - contro l’Assessorato regionale della salute e nei confronti delle Aziende sanitarie provinciali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, nonché delle società Centro Nucleare sas di Genovese Adele e La diagnostica - società consortile a responsabilità limitata - proposto dalle società Studio Iannelli Guglielmo s.r.l. e Centro Iannelli Diagnosi Venetico s.r.l., entrambe con sede in Barcellona Pozzo di Gotto, rappresentate e difese dall’avv. Benedetto Calpona, per l’annullamento, previa sospensione cautelare: - del decreto del predetto Assessorato regionale n. 1396 del 20 dicembre 2023, nella parte in cui ha assegnato e ripartito le risorse derivanti dalla sovrastima dell’aggregato di spesa relativo alla branca di «nefrologia» per l’anno 2023, di cui al precedente decreto assessoriale n. 430/2022, a favore di tutte le Aziende Sanitarie Provinciali siciliane senza assegnare interamente a quella di Messina le risorse derivanti da tale sovrastima, oltre che nella parte in cui le medesime risorse sono state assegnate alle branche di «laboratorio di analisi», «medicina fisica e riabilitazione» e «odontostomatologia» escludendo la branca di radiologia; - di qualsiasi altro atto presupposto, dipendente e esecutivo dell’atto impugnato.

Giustizia amministrativa202400102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto dell’Assessorato regionale della salute n. 1396 del 20 dicembre 2023 sulla ripartizione delle economie derivanti dalla sovrastima dell’aggregato di spesa della branca di nefrologia per l’anno 2023.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Le società ricorrenti, strutture di radiologia accreditate e convenzionate operanti nel territorio dell’A.S.P. di Messina, hanno impugnato il decreto assessoriale n. 1396 del 20 dicembre 2023, lamentando che le economie derivanti dalla minore produzione della branca di nefrologia, pari a 2.750.136,75 euro, avrebbero dovuto essere destinate prioritariamente alla remunerazione delle maggiori prestazioni rese nelle branche interessate, secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto assessoriale n. 430/2022. In particolare, contestano che all’A.S.P. di Messina siano stati assegnati soltanto 1.077.077,00 euro, con destinazione della differenza di 1.673.059,75 euro ad altre Aziende sanitarie provinciali. Le ricorrenti deducono inoltre l’illegittimità della scelta di destinare le risorse alle branche di laboratorio di analisi, medicina fisica e riabilitazione e odontostomatologia, escludendo la radiologia, nonostante in quest’ultima branca si fosse verificata una maggiore domanda di prestazioni. Sono dedotti la violazione del decreto n. 430/2022, eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, ingiustizia e illogicità manifeste, erroneità e carenza dell’istruttoria, nonché contraddittorietà interna del decreto impugnato. L’Amministrazione sostiene che il decreto n. 1396/2023 abbia modificato, limitatamente al 2023, i criteri di assegnazione delle economie per fronteggiare esigenze assistenziali di altre branche, relative a prestazioni LEA escluse dai fondi per il recupero delle liste d’attesa, e che le strutture private non vantino un diritto certo alla remunerazione delle prestazioni rese oltre il budget.

Il parere

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha ritenuto il ricorso ricevibile, perché proposto entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del decreto impugnato, ma infondato nel merito. Le decisioni sull’impiego delle economie correlate agli aggregati di spesa sanitaria rientrano nella discrezionalità programmatoria dell’Amministrazione regionale e sono sindacabili soltanto in presenza di evidente illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta o arbitrarietà. La Regione deve bilanciare il contenimento della spesa, l’adeguatezza quantitativa e qualitativa delle prestazioni sanitarie e i principi di efficienza e buon andamento. La previsione degli aggregati di spesa non attribuisce agli operatori accreditati un diritto a erogare prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale né alla remunerazione delle prestazioni rese oltre il budget. La scelta di indirizzare le economie verso branche ritenute prioritarie dall’Amministrazione non incide sui vincoli contrattuali assunti e rientra nella potestà programmatoria regionale. Il decreto impugnato, considerata la motivazione relativa alle esigenze assistenziali e al recupero delle liste d’attesa, è stato ritenuto immune dai vizi denunciati. Il parere cautelare precedente aveva già respinto la richiesta di sospensione. Il ricorso è stato pertanto respinto.

Osservazioni

Primo motivo - Destinazione delle economie derivanti dalla branca di nefrologia

La dedotta violazione del decreto assessoriale n. 430/2022 non è fondata. La destinazione delle economie correlate agli aggregati di spesa sanitaria costituisce esercizio della discrezionalità programmatoria regionale; pertanto, la scelta di assegnare all’A.S.P. di Messina soltanto una parte delle economie e di destinare la restante quota ad altre Aziende sanitarie provinciali non è illegittima in assenza di evidente illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta o arbitrarietà.

Secondo motivo - Esclusione della branca di radiologia

Non è fondata la censura relativa alla distribuzione delle risorse alle branche di laboratorio di analisi, medicina fisica e riabilitazione e odontostomatologia, con esclusione della radiologia. La motivazione del decreto, basata sulle esigenze assistenziali e sulla destinazione delle risorse al recupero delle liste d’attesa e alle prestazioni rientranti nei LEA, non evidenzia un esercizio manifestamente illogico o arbitrario del potere amministrativo.

Extra budget e pretesa alla remunerazione

Le prestazioni erogate oltre il budget assegnato non fanno sorgere in capo alle strutture accreditate un diritto certo ed esigibile alla remunerazione a carico del Servizio sanitario nazionale. L’operatore può accettare i limiti derivanti dalla programmazione pubblica oppure operare nel mercato della sanità privata, assumendo il relativo rischio d’impresa.

Norme richiamate

  • art. 9 d.P.R. 1199/1971

    Disciplina il rapporto dell’amministrazione nel procedimento relativo al ricorso straordinario; l’Assessorato ha trasmesso il rapporto richiesto.

  • decreto assessoriale n. 430/2022

    Destinare per gli anni 2022 e 2023, le eventuali economie di spesa, discendenti dalla minore produzione di attività, verificatasi nelle rispettive branche, prioritariamente alla remunerazione delle maggiori prestazioni delle medesime branche e, successivamente, in favore delle altre branche della stessa provincia per le quali si è registrata una maggiore domanda di prestazioni.

    Le ricorrenti ne sostengono la violazione; il Consiglio ritiene tuttavia che la destinazione delle economie resti espressione della discrezionalità programmatoria regionale e che il decreto n. 1396/2023 non presenti vizi manifesti.

  • decreto assessoriale n. 1396 del 20 dicembre 2023

    Ha assegnato e ripartito le risorse derivanti dalla sovrastima dell’aggregato di spesa della branca di nefrologia per il 2023, destinandole alle Aziende sanitarie e a branche individuate dall’Amministrazione.

  • Circolare del Ministero della Salute n. 18678 del 30 maggio 2023

    È richiamata nel decreto impugnato quale riferimento per l’individuazione delle risorse destinate al piano di abbattimento delle liste d’attesa.

  • Deliberazione della Giunta regionale n. 317 del 27 luglio 2023

    È richiamata quale ulteriore fondamento della destinazione di risorse al piano regionale di abbattimento delle liste d’attesa.

Massime di principio

  • Le scelte regionali relative all’impiego delle economie derivanti dagli aggregati di spesa sanitaria rientrano nella discrezionalità programmatoria dell’Amministrazione e sono sindacabili soltanto per evidente illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta o arbitrarietà.
  • La determinazione degli aggregati di spesa sanitaria non attribuisce agli operatori privati accreditati un diritto a erogare prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale oltre il budget assegnato né un diritto certo alla remunerazione dell’extra budget.
  • Nell’esercizio della programmazione sanitaria regionale è legittimo bilanciare il contenimento della spesa, la disponibilità delle risorse finanziarie, l’adeguatezza delle prestazioni sanitarie e i principi di efficienza e buon andamento del servizio.
  • Le eventuali economie di spesa possono essere indirizzate dall’Amministrazione verso i settori sanitari ritenuti prioritari, senza che gli operatori delle branche che hanno prodotto prestazioni oltre il budget possano pretendere automaticamente la riassegnazione delle risorse.
  • L’operatore privato accreditato può scegliere di accettare le condizioni economiche e programmatorie del Servizio sanitario oppure operare nel mercato della sanità privata, assumendo in quest’ultimo caso il rischio d’impresa.

Ripartizione delle economie sanitarie e ricorso straordinario

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da due società private titolari di strutture di radiologia accreditate e convenzionate con il Servizio sanitario nazionale contro il decreto dell’Assessorato regionale della salute n. 1396 del 20 dicembre 2023. Il decreto riguardava la destinazione delle economie derivanti dalla sovrastima dell’aggregato di spesa della branca di nefrologia per l’anno 2023.

Fatti e contenuto dell’impugnazione

Le ricorrenti operano nel territorio dell’A.S.P. di Messina e riferiscono di avere realizzato nel 2023 prestazioni oltre il budget, rispettivamente per 329.000,00 e 288.000,00 euro. Nel territorio provinciale si erano inoltre prodotte economie pari a 2.750.136,75 euro per effetto della minore produzione nella branca di nefrologia.

Le società hanno contestato il decreto n. 1396/2023 perché:

  • all’A.S.P. di Messina sarebbero stati assegnati soltanto 1.077.077,00 euro, anziché l’intero importo delle economie provinciali;
  • la differenza di 1.673.059,75 euro sarebbe stata destinata ad altre Aziende sanitarie provinciali;
  • le risorse sarebbero state assegnate alle branche di laboratorio di analisi, medicina fisica e riabilitazione e odontostomatologia, con esclusione della radiologia;
  • la scelta sarebbe stata incompatibile con il decreto assessoriale n. 430/2022, che prevedeva la destinazione prioritaria delle economie alla remunerazione delle maggiori prestazioni delle medesime branche e, successivamente, alle altre branche della stessa provincia con maggiore domanda.

Sono stati dedotti violazione del decreto n. 430/2022, eccesso di potere per contraddittorietà, ingiustizia e illogicità manifeste, erroneità e carenza dell’istruttoria e contraddittorietà interna del provvedimento.

Posizione dell’Amministrazione

L’Assessorato ha rappresentato che il decreto impugnato aveva modificato, soltanto per il 2023, i criteri di assegnazione delle economie, tenendo conto delle esigenze emerse in altre branche che erogavano prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, ma escluse dai fondi destinati al recupero delle liste d’attesa.

L’Amministrazione ha inoltre sostenuto che la disponibilità di risorse aggiuntive non attribuisse alle strutture accreditate un diritto certo ed esigibile alla remunerazione delle prestazioni rese oltre il budget, poiché le decisioni sui tetti di spesa e sulla distribuzione delle risorse sono caratterizzate da ampia discrezionalità programmatoria.

Ricevibilità e fase cautelare

Il ricorso è stato ritenuto ricevibile: è stato proposto il 24 aprile 2024, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del decreto, avvenuta il 29 dicembre 2023.

In sede cautelare, le Sezioni riunite, con parere n. 201/2024, recepito nel decreto presidenziale n. 191 del 28 ottobre 2024, avevano già espresso parere contrario alla sospensione del provvedimento impugnato.

Discrezionalità nella programmazione sanitaria

Il Consiglio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le scelte sull’impiego delle economie derivanti dagli aggregati di spesa sanitaria appartengono alla discrezionalità dell’Amministrazione regionale. Il sindacato può intervenire soltanto quando emergano evidente illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta o arbitrarietà.

La programmazione sanitaria deve contemperare interessi molteplici e anche contrapposti, tra cui:

  • il contenimento della spesa in relazione alle risorse disponibili;
  • l’erogazione di prestazioni sanitarie quantitativamente e qualitativamente adeguate;
  • l’efficienza e il buon andamento del servizio sanitario;
  • la necessità di assicurare una distribuzione delle risorse coerente con le esigenze assistenziali individuate dall’Amministrazione.

Il Consiglio richiama, tra le altre, le pronunce del C.G.A.R.S. 11 giugno 2021, n. 526, del T.A.R. Sicilia, Palermo, 9 dicembre 2021, n. 3436, del Consiglio di Stato, sez. III, 1° febbraio 2019, n. 787, 17 settembre 2021, n. 6322, e del T.A.R. Sardegna 26 marzo 2025, n. 269.

Mancanza di un diritto all’extra budget

La determinazione degli aggregati di spesa, in quanto attività programmatoria, non attribuisce agli operatori privati accreditati un diritto a fornire prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale oltre i limiti stabiliti. Neppure le economie eventualmente realizzate fanno sorgere automaticamente un diritto alla loro riassegnazione o alla remunerazione delle prestazioni rese in extra budget.

L’Amministrazione può destinare le economie ai settori che ritenga maggiormente meritevoli di implementazione, purché la scelta non presenti i vizi sintomatici dell’eccesso di potere. L’operatore privato può accettare il budget e le condizioni della programmazione pubblica, oppure operare nel mercato della sanità privata assumendo il normale rischio d’impresa. Il Consiglio richiama, sul punto, il parere del Consiglio di Stato, sez. I, 25 ottobre 2023, n. 1510, e il parere del C.G.A.R.S., Sezioni riunite, 7 gennaio 2026, n. 12.

Valutazione dei motivi

Il primo motivo è stato respinto perché la destinazione di una parte delle economie ad altre Aziende sanitarie provinciali non è stata ritenuta manifestamente illogica o arbitraria, trattandosi di una scelta riconducibile alla programmazione regionale.

Il secondo motivo è stato respinto perché la motivazione del decreto, fondata sulle esigenze assistenziali, sui LEA e sul recupero delle liste d’attesa, non evidenzia una contraddizione o un difetto istruttorio di gravità tale da superare i limiti del sindacato sulla discrezionalità amministrativa.

Conclusione

Il decreto assessoriale n. 1396 del 20 dicembre 2023 è stato ritenuto immune dai vizi dedotti. Il Consiglio di giustizia amministrativa ha quindi espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoAssistenza e prestazioni sanitarieRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamento

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