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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50745/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 6/07/2020. Il motivo unico dedotto denunciava la erronea applicazione/interpretazione degli artt. 164 (ultimo comma) e 168 (primo comma, n. 1) cod. pen.: il giudice dell'esecuzione aveva rifiutato la revoca sostenendo che con la seconda sentenza (13/06/2022) era stata concessa una seconda sospensione e che, cumulando le due pene sospese, il risultato restava nei limiti dell'art. 164; il Procuratore ha invece rilevato che la seconda sentenza non aveva concesso il beneficio e che, comunque, in presenza di una condanna per un delitto commesso entro cinque anni dal passaggio in giudicato della precedente sentenza con pena sospesa, l'art. 168, primo comma, n.1, impone la revoca del beneficio, indipendentemente dal fatto che il cumulo delle pene rientri nei limiti per una nuova concessione, poiché la valutazione di meritevolezza spetta al giudice della cognizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la seconda sentenza non aveva concesso la sospensione condizionale della pena e che il reato era stato commesso entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della prima condanna con pena sospesa. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del 6/07/2020 (irrevocabile il 19/11/2020).

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato solo per contestualizzare la prima sentenza di patteggiamento che aveva inflitto la pena originaria; non inciso sulla decisione di revoca.

  • art. 163 cod. pen.

    Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena; la prima condanna aveva disposto la sospensione ai sensi di tale norma.

  • art. 164 cod. pen. (ultimo comma)

    Prevede la possibilità che il giudice di cognizione possa reiterare il beneficio quando la pena complessiva rientri nei limiti; la Corte precisa che questa valutazione compete al giudice di cognizione e non impedisce la revoca ex art. 168 se ricorrono i presupposti.

  • art. 168 cod. pen. (primo comma, n. 1)

    Stabilisce la revoca della sospensione condizionale se il beneficiario commette, entro cinque anni dal passaggio in giudicato, altro delitto per il quale è stata inflitta pena detentiva: la revoca è obbligatoria quando ricorrono tali condizioni, anche se il cumulo delle pene rientrasse nei limiti per una nuova concessione del beneficio.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (commi 4 e 5)

    Norme sostanziali in tema di illeciti in materia di stupefacenti, indicate per qualificare i reati per i quali sono state inflitte le condanne.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato quale norma che regola il motivo di cassazione per violazione di legge relativo alla motivazione e all'erronea applicazione delle norme penali e processuali.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata limitatamente ai limiti della motivazione di ricorso in cassazione; citata per rispetto dei vincoli di enunciazione del motivo.

  • art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio e di disporre l'ordine di revoca del beneficio; invocata per giustificare la misura adottata dalla Corte.

Massime di principio

  • Se un condannato ha già una pena sospesa e, entro cinque anni dal passaggio in giudicato, viene condannato per un altro delitto con pena non sospesa, il giudice dell'esecuzione deve revocare la sospensione originaria ai sensi dell'art. 168, primo comma, n.1, cod. pen.; la revoca è obbligatoria.
  • La circostanza che il cumulo delle pene risultanti dalle due condanne rientri nei limiti previsti per la reiterazione del beneficio (art. 164, ultimo comma, e art. 163 cod. pen.) non impedisce la revoca automatica quando la seconda condanna è stata inflitta senza sospensione: la valutazione sul merito della reiterazione compete esclusivamente al giudice della cognizione al momento della seconda sentenza.
  • Il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi al giudice della cognizione nel valutare la meritevolezza per la concessione della sospensione: il suo potere è limitato ad accertare i presupposti di legge per la revoca (quali la commissione del nuovo delitto entro il quinquennio e l'esistenza di una condanna per esso).
  • In presenza di una contestazione procedurale sulla concessione del beneficio nella seconda sentenza, è determinante verificare dagli atti e dal casellario giudiziale se il beneficio è stato effettivamente concesso o meno; se non è stato concesso, la revoca è dovuta quando ricorrono i presupposti temporali e di condanna.
  • Il pubblico ministero può proporre istanza di revoca al giudice dell'esecuzione e, in caso di rifiuto illegittimo, ricorrere in cassazione: la Corte può annullare senza rinvio e disporre direttamente la revoca quando i presupposti di legge risultano chiari dagli atti.

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