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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32437/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Paskarevic Dejan era stato condannato con sentenza del 29/10/2021 dal Tribunale di Trieste per violazioni del DPR 380/01 (artt. 93, 95, 71, 64 comma 3, 72, 65 comma 3) e artt. 113 cod. pen., alla sola pena dell'ammenda. Ha impugnato la sentenza con due motivi: (1) violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e carenza di motivazione nella determinazione della pena, anche riguardo agli aumenti per continuazione; (2) violazione dell'art. 164 cod. pen. per omissione nella concessione della sospensione condizionale della pena, deducendo che la negativa decisione era basata su valutazioni meramente opportunistiche e non su una valutazione prognostica della futura commissione di reati.

La decisione

La Corte ha riqualificato l'appello in ricorso per cassazione ex art. 568 c.p.p., comma 5, e ha ritenuto l'impugnazione in alcuni aspetti ammissibile. Ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato, ritenendo adeguata, seppur succinta, la motivazione del Tribunale sulla gravità degli interventi (incidenza su strutture portanti) che giustificava la misura della pena. Ha invece accolto il secondo motivo, considerando illegittima la negazione della sospensione condizionale della pena perché fondata solo su esigenze special preventive e priva di una valutazione prognostica sugli elementi disponibili; ha inoltre ritenuto irrilevante ai fini prognostici la semplice qualità di operatore economico dell'imputato. Perciò la Corte ha annullato la sentenza limitatamente al punto relativo all'applicabilità della sospensione condizionale della pena e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trieste, in diversa composizione; ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto.

Norme richiamate

  • art. 113 cod. pen.

    Norma citata in relazione al concorso di persone nel reato; richiamata nell'impianto accusatorio da cui deriva la condanna.

  • art. 132 cod. pen.

    Norma sul contenuto e sulla motivazione della pena; richiamata dal ricorrente per censurare la determinazione della pena e la carenza di motivazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sui criteri per la determinazione della pena; invocata dal ricorrente per lamentare la misura della pena e gli aumenti per continuazione.

  • art. 164 cod. pen.

    Disciplina della sospensione condizionale della pena; la Corte ha interpretato che la sua negazione richiede una valutazione prognostica motivata circa il rischio di recidiva e non può basarsi solo su valutazioni di opportunità o su elementi soggettivi non pertinenti.

  • DPR 380/2001 (artt. 93, 95, 71, 64 comma 3, 72, 65 comma 3)

    Norme del testo unico sull'edilizia relative a lavori abusivi e violazioni urbanistiche; la Corte ha ritenuto che gli interventi contestati avessero incidenza su strutture portanti, circostanza rilevante ai fini della gravità delle fattispecie e della determinazione della pena.

  • art. 568 c.p.p., comma 5

    Regola sulla conversione dell'appello in ricorso per cassazione quando l'appello è diretto contro una sentenza inappellabile; la Corte ha applicato la conversione e trasferito il procedimento davanti al giudice competente in ordine all'impugnazione.

  • art. 613 c.p.p.

    Norma sull'ammissione del difensore cassazionista; qui rilevata perché l'impugnazione era stata proposta da avvocato cassazionista, rendendola astrattamente ammissibile.

Massime di principio

  • Quando la condanna riguarda soltanto la pena dell'ammenda, l'appello può essere riqualificato in ricorso per cassazione ex art. 568 c.p.p., comma 5; l'atto convertito deve però rispettare i requisiti sostanziali e formali dell'impugnazione competente.
  • Per censurare la determinazione della pena per vizio di motivazione (artt. 132 e 133 c.p.) è necessario dimostrare una insufficienza motivazionale effettiva o l'erronea applicazione dei criteri legali; motivazioni succinte possono essere comunque adeguate se richiamano elementi concreti che giustificano l'entità della pena.
  • La negazione della sospensione condizionale della pena (art. 164 c.p.) richiede una specifica valutazione prognostica sulle probabilità di commissione di nuovi reati; non è sufficiente una motivazione basata solo su esigenze preventive di carattere generale o su elementi soggettivi non pertinenti (es. la sola qualifica professionale).
  • La rilevanza della gravità degli illeciti (es. interventi che incidono su strutture portanti) può giustificare un inasprimento del trattamento sanzionatorio anche se l'imputato è incensurato.
  • In caso di annullamento parziale la Corte può disporre il rinvio per un nuovo giudizio limitato al punto viziato, lasciando impregiudicate le altre parti della sentenza quando il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.

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