Sentenza n. 6767/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego ministeriale di riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso proposto contro il provvedimento ministeriale con cui era stata rigettata l’istanza di riconoscimento, presentata ai sensi dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 206/2007, di un titolo di specializzazione su posto di sostegno. Tra i motivi d’appello il Ministero ha dedotto, in particolare, l’intervenuta rinuncia formale dell’originario ricorrente all’istanza di riconoscimento, presentata il 7 luglio 2025 nelle more del giudizio di primo grado, ai fini della partecipazione ai percorsi di specializzazione previsti dall’art. 7 del d.l. n. 71/2024, convertito dalla l. n. 106/2024. L’appellato non si è costituito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha deciso la causa in forma semplificata ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a. e ha accolto l’appello sotto il profilo sopravvenuto. Ha annullato senza rinvio la sentenza del TAR Lazio, dichiarando improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La rinuncia formale all’istanza di riconoscimento, intervenuta dopo l’adozione del diniego e nelle more del giudizio, ha infatti fatto venir meno l’interesse concreto e attuale del destinatario a ottenere l’annullamento del diniego stesso. Il venir meno dell’interesse al ricorso di primo grado può essere rilevato anche in appello, poiché il rapporto processuale amministrativo resta unitario nei due gradi di giudizio. Il Ministero conservava, invece, l’interesse a ottenere l’annullamento della sentenza che aveva annullato il proprio provvedimento. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Consentono la decisione della causa in forma semplificata, previo rituale avviso alle parti.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; tale sopravvenienza può intervenire e rilevare anche nel grado d’appello.
art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007
Costituisce la base normativa dell’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno oggetto del diniego ministeriale.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
Disciplina i percorsi di specializzazione ai cui fini era stata presentata l’istanza di riconoscimento successivamente abbandonata dall’interessato.
Massime di principio
- La rinuncia formale all’istanza amministrativa oggetto del provvedimento impugnato fa venir meno l’interesse concreto e attuale del destinatario a ottenere l’annullamento di quel provvedimento e comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- Nel processo amministrativo il rapporto processuale resta unitario nei due gradi di giudizio; pertanto, la sopravvenuta carenza o estinzione dell’interesse al ricorso di primo grado può essere rilevata anche nel giudizio d’appello.
- Quando sopravviene il difetto di interesse al ricorso di primo grado, il giudice d’appello annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara improcedibile il ricorso originario, senza procedere all’esame dei motivi di merito.
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