Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6767/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202606871

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego ministeriale di riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al ricorrente (ministero appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso proposto contro il provvedimento ministeriale con cui era stata rigettata l’istanza di riconoscimento, presentata ai sensi dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 206/2007, di un titolo di specializzazione su posto di sostegno. Tra i motivi d’appello il Ministero ha dedotto, in particolare, l’intervenuta rinuncia formale dell’originario ricorrente all’istanza di riconoscimento, presentata il 7 luglio 2025 nelle more del giudizio di primo grado, ai fini della partecipazione ai percorsi di specializzazione previsti dall’art. 7 del d.l. n. 71/2024, convertito dalla l. n. 106/2024. L’appellato non si è costituito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha deciso la causa in forma semplificata ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a. e ha accolto l’appello sotto il profilo sopravvenuto. Ha annullato senza rinvio la sentenza del TAR Lazio, dichiarando improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La rinuncia formale all’istanza di riconoscimento, intervenuta dopo l’adozione del diniego e nelle more del giudizio, ha infatti fatto venir meno l’interesse concreto e attuale del destinatario a ottenere l’annullamento del diniego stesso. Il venir meno dell’interesse al ricorso di primo grado può essere rilevato anche in appello, poiché il rapporto processuale amministrativo resta unitario nei due gradi di giudizio. Il Ministero conservava, invece, l’interesse a ottenere l’annullamento della sentenza che aveva annullato il proprio provvedimento. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia formale all’istanza amministrativa oggetto del provvedimento impugnato fa venir meno l’interesse concreto e attuale del destinatario a ottenere l’annullamento di quel provvedimento e comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Nel processo amministrativo il rapporto processuale resta unitario nei due gradi di giudizio; pertanto, la sopravvenuta carenza o estinzione dell’interesse al ricorso di primo grado può essere rilevata anche nel giudizio d’appello.
  • Quando sopravviene il difetto di interesse al ricorso di primo grado, il giudice d’appello annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara improcedibile il ricorso originario, senza procedere all’esame dei motivi di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEstinzione, perenzione e improcedibilitàAppelloDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.