Sentenza del 31/10/2024 n. 28105 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la cartella di pagamento emessa dopo il controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi della ASL relativa al 2011, ricevuta il 5 maggio 2014. Il controllo contestava, tra l'altro, ritenute trattenute e non versate per complessivi 2.851.706 euro, di cui 2.829.654 euro indicati al rigo SX, oltre a importi relativi a ritenute per lavoratori autonomi e dipendenti. La ASL sostenne che l'importo al rigo SX non rappresentava un'eccedenza di versamento, ma un credito derivante dall'assistenza fiscale prestata ai dipendenti; il 4 agosto 2014 presentò una dichiarazione integrativa e il giorno successivo chiese l'annullamento in autotutela. Impugnata la cartella, la contribuente ottenne ragione in primo grado e la decisione fu confermata dalla Commissione tributaria regionale della Campania. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate ha dedotto: 1) motivazione apparente e mancata risposta alla contestazione secondo cui la ASL non aveva provato la correttezza della propria posizione fiscale; 2) violazione delle regole sull'onere della prova, perché la dichiarazione integrativa non dimostrava né il credito compensato né l'avvenuto versamento; 3) omessa pronuncia sulla pretesa relativa alle ritenute per lavoratori autonomi e dipendenti, che la ASL sosteneva essere state versate nel 2011, con ravvedimento operoso, benché di competenza del 2010.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto tutti e tre i motivi: i primi due perché la CTR aveva affermato in astratto la possibilità di correggere la dichiarazione, senza esaminare la contestazione dell'Agenzia sulla mancanza di prova dei fatti invocati dalla contribuente; il terzo perché la CTR non aveva deciso sulla pretesa relativa alle ritenute per lavoratori autonomi e dipendenti. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché svolga un nuovo esame applicando i principi indicati e regoli anche le spese del giudizio di Cassazione. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla fondatezza del credito o sull'effettivo pagamento delle ritenute: tali questioni dovranno essere riesaminate in sede di rinvio.
Norme richiamate
Nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, spetta al contribuente che 'ritratta' la propria dichiarazione fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., del fatto impeditivo dell'obbligazione tributaria.
Il contribuente che modifica o rettifica quanto dichiarato deve dimostrare i fatti che, secondo la sua ricostruzione, impediscono o riducono la pretesa tributaria. La sola dichiarazione integrativa o l'affermazione di aver diritto a un credito non provano né i presupposti sostanziali del credito né l'effettiva compensazione o il pagamento.
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973
Nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, spetta al contribuente che 'ritratta' la propria dichiarazione fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., del fatto impeditivo dell'obbligazione tributaria.
Nel giudizio contro una cartella derivante da controllo automatizzato, quando il contribuente contesta i dati della propria dichiarazione e ne propone una diversa ricostruzione, deve provarne la fondatezza; il controllo automatizzato non elimina tale onere probatorio.
Art. 131, secondo comma, n. 4, c.p.c., e art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992
La decisione della CTR, che riproduce per ampia parte quella adottata dai giudici di primo grado, è invero tutta concentrata ad affermare che è consentito al contribuente opporsi, anche in sede giudiziale, alla pretesa di versamento di tributi dell'Amministrazione finanziaria, allegando un errore di compilazione della dichiarazione dei redditi. Il giudice dell'appello trascura completamente la censura proposta dall'Amministrazione finanziaria secondo cui la contribuente non ha provato in alcun modo la legittimità del proprio operato, e quindi l'infondatezza della pretesa dell'Erario.
La sentenza deve esporre una motivazione effettiva sulle questioni decisive sottoposte al giudice. Una pronuncia che si limita a riconoscere in astratto la possibilità di correggere la dichiarazione, senza affrontare la specifica contestazione sull'assenza di prova, non dà risposta alla controversia.
In ordine alle somme in questione, indicate ai righi ST10 ed ST12 della dichiarazione dei redditi dalla Asl, l'Amministrazione finanziaria ha avuto cura di esporre la tesi di controparte, secondo cui "si trattava di pagamenti di competenza dell'anno 2010, effettuati, tuttavia, nell'anno 2011 avvalendosi del ravvedimento operoso" (ric., p. 2 s.). Invero il giudice del gravame non propone alcuna valutazione circa la pretesa tributaria relativa alla ripresa fiscale operata in conseguenza dell'omesso versamento di ritenute operate per lavoratori autonomi e dipendenti, che pure aveva costituito una ragione di specifica censura in sede di ricorso in appello (ric., p. 5), e si tratta di un rilievo che era stato specificamente contestato già mediante l'avviso di accertamento.
Il giudice deve pronunciarsi sulle specifiche pretese e censure devolute al suo esame. L'omessa valutazione di una componente autonoma della pretesa tributaria integra omessa pronuncia e impone la cassazione della decisione.
Massime di principio
- Il contribuente può contestare la pretesa tributaria anche sostenendo che la dichiarazione originaria conteneva un errore e presentando una dichiarazione integrativa; questa possibilità, però, non prova da sola la fondatezza della rettifica.
- Chi invoca un credito d'imposta o una compensazione deve produrre documentazione idonea a dimostrare i presupposti del credito e la correttezza del suo utilizzo. La mera indicazione in dichiarazione, la dichiarazione integrativa o una richiesta di autotutela non sostituiscono tale prova.
- Il giudice di merito deve esaminare concretamente le prove e rispondere alle contestazioni decisive dell'Amministrazione: non basta affermare in generale che la dichiarazione è correggibile.
- Quando la pretesa comprende più voci autonome, il giudice deve pronunciarsi su ciascuna questione devoluta, compresi gli eventuali versamenti di ritenute e le deduzioni relative al ravvedimento operoso. L'omissione comporta un vizio della decisione.
- La cassazione con rinvio per difetti di motivazione, prova o omessa pronuncia non stabilisce automaticamente che il tributo sia dovuto: la fondatezza delle singole voci e delle prove deve essere accertata nuovamente dal giudice di rinvio.
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